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Incentivi alle imprese 2026

Diritto camerale 2026: importi confermati e obblighi di rendicontazione

4 Febbraio, 2026

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La disciplina contributiva per le Camere di commercio non subisce modifiche sul piano economico. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite la nota 9347 pubblicata il 16 gennaio, ha confermato per il 2026 gli stessi parametri applicati nell’anno precedente. Nessuna variazione sugli importi dovuti, nessun intervento sulle percentuali. La motivazione risiede nell’assenza di nuovi provvedimenti legislativi e nella sostanziale stabilità delle necessità finanziarie degli enti camerali. Insomma, si continua con il quadro tracciato dal decreto interministeriale del 21 aprile 2011, integrato dalla riduzione del 50% stabilita dall’articolo 28 del decreto legge 90 del 2014, ormai diventata una costante.

Una struttura su due livelli per il tributo camerale

Il contributo annuale riguarda l’universo delle imprese presenti nel Registro delle Imprese, sia come iscrizioni che come annotazioni, più tutti quei soggetti che figurano esclusivamente nel Repertorio Economico Amministrativo. La costruzione del tributo poggia su una duplice architettura: da una parte le quote fisse, determinate in funzione della tipologia giuridica e della natura dell’attività; dall’altra un contributo variabile, legato al fatturato rilevante ai fini IRAP dell’esercizio precedente, articolato secondo fasce progressive. Una distinzione che, nella prassi quotidiana, richiede ancora parecchia attenzione quando si tratta di individuare con precisione la categoria di appartenenza del soggetto obbligato.

Importi fissi: le cifre da versare per ogni categoria

A partire dal primo gennaio 2026 restano operativi gli importi già noti dall’anno scorso. Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale – vale a dire piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli – versano 44 euro per la sede principale e 8,80 euro per ogni unità locale presente sul territorio. Cifre tutto sommato contenute, che riflettono le dimensioni mediamente più limitate di queste realtà.

Per le imprese individuali collocate nella sezione ordinaria e per le società semplici non agricole, invece, l’importo sale a 100 euro per la sede e 20 euro per ciascuna unità locale. Le società semplici agricole godono di una misura agevolata: 50 euro per la sede principale, 10 euro per le unità locali. Questo trattamento differenziato si fonda sulla natura dell’attività svolta e sulla collocazione all’interno del Registro.

Anche le società tra avvocati, disciplinate dal decreto legislativo 96 del 2001, rientrano negli stessi parametri previsti per le imprese in sezione ordinaria. C’è poi la fattispecie, meno comune ma non irrilevante, delle imprese con sede principale fuori dai confini nazionali: per ogni sede secondaria o unità locale operativa sul suolo italiano, l’importo da corrispondere è pari a 55 euro. Infine, resta invariato il diritto dovuto dai soggetti iscritti esclusivamente al REA, fissato in 15 euro.

Calcolo basato sul fatturato: un meccanismo più complesso

Diverso e decisamente più articolato il procedimento applicabile alle società di persone, alle società di capitali, ai consorzi e alle cooperative. In questi casi il diritto camerale 2026 viene determinato applicando al fatturato IRAP dell’anno 2025 le aliquote stabilite dal decreto del 2011, suddivise per scaglioni di ricavo. Il procedimento prevede un’elaborazione mantenendo cinque cifre decimali, con un successivo doppio arrotondamento: prima alla seconda cifra decimale, poi all’unità di euro seguendo le regole ordinarie. Solo al termine di questo calcolo si applica la riduzione del 50%.

Un aspetto che genera talvolta qualche perplessità riguarda la misura fissa di 200 euro prevista per le imprese con fatturato fino a 100.000 euro. Questa cifra entra nel calcolo nella sua interezza e viene dimezzata solo successivamente. Il risultato finale, quindi, per chi rientra in questa prima fascia, è un diritto dovuto pari a 100 euro. Lo stesso meccanismo vale per il tetto massimo teorico, fissato in 40.000 euro e poi ridotto a 20.000 euro, limite che non può mai essere superato in nessuna circostanza.

Categoria di impresa Importo sede Importo unità locale
Imprese individuali sezione speciale 44 euro 8,80 euro
Imprese individuali sezione ordinaria a partire da 100 euro 20 euro
Società semplici non agricole 100 euro 20 euro
Società semplici agricole 50 euro 10 euro
Società tra avvocati 100 euro 20 euro
Imprese con sede estera (per unità) 55 euro
Soggetti iscritti solo al REA 15 euro

Incrementi autorizzati e obblighi di rendicontazione

Un tema che merita particolare attenzione, e che spesso sfugge nelle analisi di routine, riguarda l’incremento del diritto annuale autorizzato per il triennio 2023-2025. Il decreto ministeriale del 23 febbraio 2023 ha consentito alle Camere di commercio di aumentare il tributo fino a un massimo del 20%, con l’obiettivo di finanziare progetti specifici approvati dai rispettivi Consigli camerali. Attenzione però: non tutte le Camere hanno adottato questo incremento, che resta opzionale e subordinato a una delibera dell’ente camerale.

Ora arriva il momento della rendicontazione, e qui le cose si fanno più complesse. La nota del MIMIT richiama con precisione gli obblighi di trasparenza. Entro il 30 giugno 2026, per il tramite di Unioncamere, le Camere che hanno applicato l’incremento dovranno trasmettere un rapporto dettagliato sui risultati conseguiti con le risorse relative all’anno 2025. Ma non basta. Quelle Camere che presentavano ancora risorse residue riferite al triennio 2020-2022 non giustificate al 30 giugno 2025 dovranno fornire una motivazione analitica dei mancati utilizzi.

Un adempimento che, nella pratica operativa, richiede una ricostruzione contabile e progettuale piuttosto accurata. Chi opera nel settore sa bene che questi obblighi di rendicontazione, per quanto possano apparire formali, richiedono risorse e tempo non trascurabili, e soprattutto espongono a possibili contestazioni in sede di controllo qualora la documentazione non risulti sufficientemente dettagliata.

Prospettive future: nuovi incrementi all’orizzonte

Vale la pena segnalare che diverse Camere di commercio hanno già deliberato incrementi per il nuovo triennio 2026-2028, anche in questo caso nella misura del 20%. È il caso, ad esempio, delle Camere di Cuneo e delle Marche, che hanno approvato le relative delibere consiliari già nel corso del 2025. Tuttavia, questi incrementi sono subordinati a un provvedimento autorizzatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, alla data odierna, non risulta ancora pubblicato.

Le Camere interessate hanno comunicato che, una volta ottenuta l’autorizzazione ministeriale, sarà disciplinato anche l’eventuale versamento del conguaglio da parte delle imprese. Si tratta di un aspetto da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, perché potrebbe comportare variazioni sugli importi effettivamente dovuti nel corso dell’anno.

Continuità normativa e certezza operativa

La conferma degli importi per il 2026 garantisce, in fondo, una certa prevedibilità operativa. Le imprese possono programmare i versamenti senza dover fronteggiare variazioni dell’ultimo minuto, e i professionisti dispongono di un quadro di riferimento chiaro. Resta però aperta la questione della rendicontazione degli incrementi autorizzati, che imporrà alle Camere di commercio un’attività di documentazione puntuale e articolata.

La stabilità degli importi, insomma, non significa assenza di adempimenti. Anzi, proprio sul fronte delle rendicontazioni si concentrano le principali incombenze per gli enti camerali, chiamati a dimostrare l’effettivo utilizzo delle risorse aggiuntive e a giustificare eventuali scostamenti rispetto ai programmi approvati. Un meccanismo che, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe garantire maggiore trasparenza nell’impiego dei fondi raccolti attraverso il diritto annuale.

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