La rottamazione quinquies – quella prevista dalla legge 199 del 2025 – non è proprio una sanatoria aperta a tutti, diciamolo subito. Rispetto alle edizioni precedenti il perimetro si è ristretto parecchio, sia sul piano temporale che su quello oggettivo. E qui scatta il problema: molti contribuenti pensano che basti aderire e il gioco è fatto. Invece no, perché ci sono situazioni che sembrano rientrare e invece sono fuori, oppure cartelle dove solo una parte si può definire.
Il ruolo del professionista – commercialista, consulente fiscale, avvocato tributarista – diventa quindi quello di chi sa leggere tra le righe dei ruoli, capire che tipo di carico è stato iscritto, verificare le date giuste e soprattutto individuare cosa resta fuori. Perché sbagliare l’analisi iniziale significa far perdere tempo al cliente, o peggio ancora creare aspettative sbagliate.
Qui di seguito si guardano quattro casi che nella pratica si vedono spesso e che, ognuno a suo modo, presentano qualche insidia.
Quando conta la data di affidamento, non quella di notifica
Prima questione: la cartella è arrivata nel 2024, posso metterla in rottamazione? Ecco, questa è una delle domande più frequenti e più sbagliate. La norma dice chiaramente che i carichi devono essere stati affidati all’agente della riscossione tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Affidati, non notificati.
Nella cartella c’è sempre un riquadro – si chiama “Riferimenti del ruolo” – dove compare la data di consegna ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Quella è la data che conta. Se quella data cade nel periodo giusto, la cartella può essere rottamabile anche se poi è stata notificata l’anno dopo, magari per problemi di giacenza o ritardi del servizio postale. Esempio classico: carico affidato a novembre 2022, notificato a marzo 2024. Il contribuente vede la notifica del 2024 e pensa di essere fuori, invece tecnicamente la posizione potrebbe rientrare, sempre che il debito sia di quelli ammessi (omesso versamento da dichiarazione, controllo automatico e via dicendo).
Quindi il primo passaggio operativo è questo: prendere la cartella o l’estratto di ruolo disponibile sul sito dell’Agenzia, andare a cercare la data di affidamento e verificare che stia dentro il range. Solo dopo si passa a controllare se il tipo di debito è compatibile con la misura. La data di notifica, ai fini dell’accesso alla rottamazione quinquies, semplicemente non rileva.
Cartelle con dentro di tutto: cosa si può stralciare e cosa no
Altro caso spinoso: la cartella mista. Succede spesso che in un’unica cartella confluiscano più partite diverse. Magari c’è una quota che deriva da un controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600/1973 – quello che rileva gli errori nella dichiarazione dei redditi – e un’altra quota che invece arriva da un accertamento esecutivo, dove l’ufficio ha ricostruito maggiori ricavi o costi non deducibili.
La rottamazione quinquies copre solo alcune tipologie di debiti: omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate, liquidazioni automatiche (articolo 36-bis DPR 600/73 e articolo 54-bis DPR 633/72), controlli formali (articolo 36-ter DPR 600/73), contributi INPS che non derivano da accertamento, sanzioni del Codice della strada nei limiti previsti. Tutto il resto – accertamenti esecutivi, avvisi di liquidazione per recupero di crediti d’imposta, cartelle da attività di verifica – resta fuori.
Quindi può succedere che della stessa cartella solo una parte sia definibile. Come si fa a capire qual è? Bisogna richiedere il Prospetto informativo, che elenca le singole partite e indica, per ciascuna, se rientra nella definizione agevolata e quanto si dovrebbe pagare in caso di adesione. A quel punto, in sede di domanda, si selezionano solo le voci ammesse. Le altre quote, quelle che restano fuori, andranno gestite con gli strumenti ordinari: rateizzazione standard, eventuale contenzioso, oppure altri istituti deflativi come l’accertamento con adesione se ancora possibile. In alcuni casi si può anche pagare subito in un’unica soluzione direttamente online, oppure chiedere una dilazione separata all’Ufficio, ma fuori dal perimetro della rottamazione.
Multe stradali: Prefettura sì, Comune no
Le sanzioni del Codice della strada sono un capitolo a parte. La rottamazione quinquies si applica – ma con dei limiti – alle multe irrogate dalle amministrazioni dello Stato, quindi in pratica dalle Prefetture. E anche lì, attenzione: lo stralcio riguarda solo gli interessi e l’aggio maturati, mentre la sanzione principale resta dovuta per intero.
Le multe elevate invece dalla Polizia municipale o da altri organi locali non rientrano nella definizione agevolata statale. Per queste, eventualmente, possono intervenire le Regioni o gli enti locali con proprie misure, utilizzando la facoltà prevista dai commi da 102 a 110 della legge di bilancio 2025. Ma non è automatico: ogni ente decide se introdurre o meno una disciplina locale, con quali condizioni, quali riduzioni, quali scadenze.
Dal punto di vista operativo questo significa che, ogni volta che c’è una cartella per sanzioni stradali, bisogna verificare chi ha irrogato la multa. Se è una Prefettura si valuta se conviene la rottamazione statale, ricordando che si risparmia solo su interessi e spese. Se invece è il Comune, bisogna andare a vedere se quell’ente ha emesso un proprio regolamento di definizione agevolata – cosa che al momento non tutti hanno fatto – e muoversi di conseguenza. In mancanza, restano gli strumenti ordinari di pagamento o rateizzazione.
Bollo auto e TARI: attenzione all’equivoco AdER
C’è poi un’illusione diffusa: se la cartella arriva da Agenzia delle Entrate-Riscossione, allora è rottamabile. Falso. La rottamazione quinquies esclude espressamente i carichi affidati da Regioni ed enti locali, anche quando la gestione passa per lo stesso soggetto nazionale che riscuote.
Quindi fuori dalla sanatoria statale restano il bollo auto regionale (anche se riscosso tramite AdER), la TARI comunale, l’IMU, eventuali addizionali o tributi locali. Anche qui, come per le multe comunali, c’è la possibilità – non l’obbligo – che Regioni e Comuni introducano proprie definizioni agevolate ai sensi dei commi 102-110 della legge 199/2025. Ma ciascun ente decide in autonomia, sulla base dei propri equilibri di bilancio e della situazione finanziaria specifica.
L’errore da evitare è inserire questi debiti nella domanda di rottamazione quinquies, perché verrebbe respinta. Piuttosto, il professionista deve verificare se l’ente territoriale ha adottato un regolamento ad hoc, e in caso contrario valutare la rateizzazione ordinaria o altri strumenti deflativi previsti a livello locale. E spiegare bene al cliente la differenza tra “cartella gestita da AdER” e “cartella rottamabile con la misura statale”, che non sono la stessa cosa.
Guardare bene prima di aderire
Questi quattro casi fanno capire che la rottamazione quinquies non funziona a pacchetto chiuso. Serve un’analisi preventiva, caso per caso, con alcuni passaggi obbligati: controllare la data di affidamento del ruolo, distinguere le diverse tipologie di carico all’interno della stessa cartella, verificare quale ente ha emesso la sanzione stradale, separare i tributi statali da quelli regionali e locali.
Solo dopo aver fatto questo lavoro si può dire al cliente se conviene aderire, per quali posizioni, con che risparmio effettivo. Altrimenti si rischia di presentare domande incomplete, di pagare quote non definibili, o semplicemente di perdere l’occasione su carichi che invece potevano rientrare. La tecnica viene prima dell’adesione.


