Il settore degli agenti sportivi italiani sta per affrontare un cambio di passo significativo. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026, il decreto ministeriale n. 218 del 2 dicembre 2025 ha posto le basi per una regolamentazione che si preannuncia decisamente più stringente rispetto al passato. L’entrata in vigore, fissata per il 4 febbraio 2026, segna il completamento di un percorso normativo avviato con il decreto legislativo 37/2021 e rimasto fino ad oggi incompiuto.
L’obiettivo dichiarato dal Governo è duplice, anche se non privo di complessità: da una parte si vuole garantire maggiore trasparenza e innalzare il livello professionale degli intermediari sportivi, dall’altra si intende colpire duramente l’abusivismo, quel fenomeno diffuso di operatori che lavorano senza alcuna qualifica o controllo. Gli strumenti scelti sono una regolamentazione molto articolata per l’accesso alla professione e un impianto sanzionatorio che non lascia spazio a interpretazioni.
Il registro nazionale: architrave del nuovo sistema
Al centro del nuovo impianto normativo c’è il Registro nazionale degli agenti sportivi, gestito dal CONI attraverso una piattaforma informatica centralizzata. Non si tratta di un semplice elenco di nomi e cognomi: l’iscrizione rappresenta oggi la condizione inderogabile per poter esercitare la professione sul territorio nazionale. Chi non figura in questo database, semplicemente, non può operare, e le conseguenze per chi tenta di aggirare il vincolo sono pesanti.
Il Registro si articola in tre sezioni principali. La prima è riservata agli agenti sportivi ordinari, vale a dire i professionisti italiani che hanno superato le prove d’esame e rispettano tutti i requisiti previsti dalla normativa. La seconda sezione accoglie le società di agenti sportivi, una formula organizzativa che permette di strutturare l’attività in forma societaria invece che individuale. La terza sezione, invece, ospita gli agenti sportivi stabiliti, ovvero quei professionisti provenienti da Stati membri dell’Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera che scelgono di esercitare stabilmente in Italia dopo il riconoscimento della propria qualifica.
Accanto a queste categorie principali esiste un elenco a parte, quello degli “agenti sportivi domiciliati”. Si tratta di professionisti extracomunitari che possono operare temporaneamente nel nostro Paese – si parla di periodi trimestrali rinnovabili una sola volta nell’arco dell’anno solare – ma solo a patto di appoggiarsi a un collega italiano regolarmente iscritto. Quest’ultimo non è un semplice prestanome sulla carta, deve collaborare attivamente nei mandati assumendosi responsabilità solidali. Una formula che consente l’accesso al mercato italiano anche a operatori internazionali, ma con paletti ben precisi per evitare scorciatoie.
La natura informatica del sistema garantisce un livello di trasparenza prima difficilmente immaginabile. Il Registro è pubblicamente consultabile sul sito del CONI, chiunque può verificare in pochi clic se un determinato agente è effettivamente abilitato oppure no. Le Federazioni sportive hanno accesso diretto per controllare i requisiti dei candidati e per depositare i contratti di mandato sportivo, mentre il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio può monitorare l’intera filiera. Insomma, un sistema di controllo incrociato pensato per rendere molto più complicato aggirare le regole.
L’esame di abilitazione: un percorso a ostacoli
Entrare nel Registro, però, richiede di superare un percorso di abilitazione articolato su due livelli, entrambi obbligatori. Il primo gradino è la prova generale, organizzata dal CONI almeno due volte all’anno. Si tratta di un esame che verte sulle nozioni fondamentali del diritto dello sport, ma anche su istituti di diritto privato e amministrativo: contratti, responsabilità civile, procedimenti amministrativi. Insomma, serve una preparazione giuridica di base solida, non improvvisata.
Per accedere a questa prova generale occorre aver completato un tirocinio professionale oppure aver frequentato un corso di formazione specifico. Esiste però la possibilità di ottenere un esonero, ma soltanto se si dimostrano competenze già acquisite attraverso percorsi universitari pertinenti. La valutazione spetta alla Commissione per gli agenti sportivi, che esamina caso per caso le richieste di esonero sulla base del curriculum formativo del candidato. Non è un automatismo, diciamo.
Una volta superata la prova generale – che mantiene validità biennale – si passa al secondo livello: la prova speciale, gestita direttamente dalle singole Federazioni sportive nazionali professionistiche. Qui l’accento si sposta sulle normative federali specifiche, quelle che regolano il singolo sport. Calcio, basket, golf, ciclismo: ogni disciplina ha le sue regole particolari, i suoi regolamenti interni, le sue prassi consolidate. E l’agente deve dimostrare di conoscerle a fondo, non a livello superficiale.
Questo doppio binario presenta un vantaggio non trascurabile: chi supera la prova generale può poi sostenere l’esame federale presso diverse Federazioni senza dover ripetere il primo step. In altre parole, un agente può specializzarsi in più sport, ampliando il proprio raggio d’azione professionale. Un meccanismo che favorisce la multidisciplinarietà e che potrebbe spingere molti operatori a diversificare la propria attività invece di restare ancorati a un’unica federazione.
Obblighi professionali: polizza e formazione continua
Una volta iscritti al Registro, gli obblighi non finiscono certo lì. Il regolamento impone due vincoli fondamentali per mantenere l’abilitazione. Il primo riguarda la copertura assicurativa: ogni agente deve stipulare una polizza di responsabilità civile professionale, con durata minima annuale e senza franchigia opponibile al terzo danneggiato. I massimali vengono stabiliti dalle singole Federazioni sportive in base alle specificità di ciascuna disciplina – alcune fonti indicano importi intorno ai 500.000 euro per determinate federazioni – ma il principio è chiaro: chi sbaglia deve poter risarcire il danno.
Il secondo obbligo attiene alla formazione continua. Servono almeno 20 ore di aggiornamento professionale all’anno, da completare entro il primo novembre attraverso la partecipazione a corsi, seminari, convegni organizzati o comunque accreditati dalla Federazione presso cui si opera. Non è un adempimento da prendere sottogamba: chi non rispetta questo requisito rischia la cancellazione dal Registro e non può rinnovare l’iscrizione, che tra l’altro ha validità limitata all’anno solare, dal primo gennaio al 31 dicembre.
Va detto che il passaggio da 10 ore annue – previste da alcuni regolamenti federali precedenti – a 20 ore rappresenta un raddoppio non indifferente. Sono misure che mirano a innalzare il livello qualitativo della categoria, costringendo gli agenti a tenersi costantemente aggiornati su normative, giurisprudenza, prassi operative. Insomma, si vuole evitare che l’agente sportivo sia un improvvisato o che si adagi sulle conoscenze acquisite all’inizio della carriera senza più aggiornarsi.
Agenti stranieri: le porte d’ingresso al mercato italiano
Il regolamento dedica ampio spazio alla questione degli agenti stranieri, distinguendo tra professionisti europei ed extracomunitari. Per chi arriva dall’Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera esistono sostanzialmente due strade. La prima è l’iscrizione stabile nella sezione degli “agenti sportivi stabiliti”, un percorso che richiede il riconoscimento della qualifica professionale ottenuta all’estero e, se necessario, il superamento di una misura compensativa. Di norma si tratta della prova generale in forma orale, una sorta di integrazione per verificare che il professionista conosca gli aspetti specifici dell’ordinamento sportivo italiano, che presenta sue peculiarità rispetto ad altri Paesi.
La seconda opzione è quella della libera prestazione di servizi, che consente di operare temporaneamente in Italia senza iscrizione stabile, ma con un limite preciso: un solo mandato all’anno. È una formula pensata per interventi sporadici, magari per assistere un atleta straniero in una trattativa occasionale con un club italiano, senza la necessità di trasferire stabilmente la propria attività nel nostro Paese.
Per gli agenti extracomunitari, invece, la porta d’ingresso è una sola: la domiciliazione presso un collega italiano. Come accennato, si tratta di un meccanismo che prevede periodi di attività trimestrali rinnovabili una volta sola nell’arco dell’anno. I requisiti sono piuttosto stringenti: bisogna essere abilitati da almeno un anno presso una Federazione estera riconosciuta e aver svolto almeno due mandati effettivi nell’ultimo anno fuori dall’Italia. L’agente domiciliatario italiano deve collaborare attivamente nei mandati, non può limitarsi a firmare documenti senza seguire le trattative.
La Commissione: l’organo decisionale del sistema
A supervisionare l’intero sistema c’è la Commissione per gli agenti sportivi, un organo collegiale composto da otto membri nominati dalla Giunta nazionale del CONI. La composizione riflette un equilibrio tra diverse componenti istituzionali: due esperti indicati dall’autorità politica delegata per lo sport – uno dei quali assume la presidenza – un esperto del Ministero degli Affari Esteri, rappresentanti del CONI e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), rappresentanti delle Federazioni nazionali e paralimpiche, più un membro designato dal tavolo consultivo delle associazioni di categoria degli agenti sportivi.
Quest’ultimo, però, non può essere iscritto ad alcun registro di agenti sportivi, una scelta pensata per garantire indipendenza di giudizio ed evitare conflitti d’interesse. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, si riunisce almeno due volte al mese e può articolarsi in sottocommissioni per gestire specifiche funzioni, in particolare quelle disciplinari. Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile.
Le competenze della Commissione sono ampie e penetranti: dall’esame delle domande di iscrizione al Registro alla valutazione delle richieste di esonero dal tirocinio, dalla verifica dei requisiti formativi all’irrogazione delle sanzioni disciplinari. È un po’ il cuore decisionale dell’intera architettura normativa, l’organo che traduce in provvedimenti concreti i principi astratti del regolamento. E che, probabilmente, nei prossimi mesi sarà chiamato a gestire una mole di lavoro considerevole.
Sanzioni: stretta durissima contro gli abusivi
Se c’è un aspetto che colpisce nella lettura del decreto è la severità dell’impianto sanzionatorio. Il legislatore ha voluto mandare un messaggio chiaro e inequivocabile: chi viola le regole paga, e paga caro. Per le infrazioni relative al mandato sportivo, alle incompatibilità, agli obblighi di trasparenza e al rispetto del Codice etico sono previste sanzioni graduate su tre livelli. Si parte dalla censura, una sorta di biasimo formale che resta agli atti ma non comporta conseguenze economiche immediate. Si prosegue con la sanzione pecuniaria, che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro. Si arriva, nei casi più gravi, alla sospensione dal Registro, che può durare da 3 fino a 36 mesi, praticamente tre anni.
Ma è contro l’abusivismo che il regolamento mostra davvero i denti. Chi svolge attività di agente sportivo senza essere iscritto al Registro – magari perché è stato cancellato per inadempimenti o perché semplicemente non ha mai chiesto l’abilitazione – va incontro a un trittico di conseguenze. Primo: annotazione nel Registro con inibizione all’iscrizione da 3 a 36 mesi, il che significa che anche volendo non potrà regolarizzare la propria posizione per anni. Secondo: segnalazione all’autorità giudiziaria per il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’articolo 348 del codice penale, con conseguenze penali non indifferenti. Terzo: possibili sanzioni disciplinari anche per le società sportive e gli atleti che si avvalgano di agenti non iscritti.
Quest’ultimo punto merita una sottolineatura particolare. Non si colpisce solo l’agente abusivo, ma anche chi sceglie di rivolgersi a lui. È una logica di responsabilità condivisa che coinvolge l’intera filiera: società, atleti, intermediari. Le Federazioni sportive sono chiamate a vigilare e a irrogare provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri tesserati che non rispettino questa regola. Insomma, si vuole rendere economicamente e professionalmente sconveniente affidarsi a operatori non qualificati, creando un sistema in cui l’abusivismo diventa rischioso per tutti gli attori coinvolti.



