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395mila controlli fiscali nel 2026: ISA e banche dati nel mirino

15 Gennaio, 2026

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Il nuovo anno si apre con un cambio di passo nelle verifiche fiscali. E stavolta non si parla di verifiche casuali o di quelle vecchie ispezioni a tappeto che per anni hanno caratterizzato l’azione dell’Amministrazione finanziaria. No, il 2026 segna l’ingresso a pieno regime di un sistema di controlli che punta dritto sui profili considerati a rischio, selezionati attraverso algoritmi, incroci di database e un uso massiccio degli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

I numeri fanno impressione, anche se non sono del tutto inediti. Secondo quanto emerge dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), l’Agenzia delle Entrate ha messo in calendario circa 320mila accertamenti sostanziali. A questi si affiancano le verifiche della Guardia di Finanza, che dovrebbero attestarsi intorno alle 75mila posizioni esaminate nell’anno. Sommando i due blocchi si arriva a 395mila controlli programmati, cifra che colpisce soprattutto per la filosofia che la sottende: meno dispersione, più precisione. E meno margini di errore per chi presenta anomalie nei dati dichiarati.

Ma la vera novità di questa fase non sta solo nell’intensità dei controlli. C’è un elemento che ha aggiunto complessità al quadro: una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, resa pubblica l’8 gennaio 2026, che ha messo sotto esame proprio uno degli strumenti più potenti nelle mani del Fisco, ovvero l’accesso ai dati bancari. La decisione riguarda il caso Ferrieri e Bonassisa contro Italia e ha censurato l’Italia per la mancanza di sufficienti garanzie procedurali quando l’Amministrazione finanziaria richiede informazioni su conti correnti, movimenti e transazioni finanziarie. Un paradosso, si potrebbe dire: mentre la macchina dei controlli si perfeziona e si fa sempre più capillare, uno dei suoi bracci operativi più efficaci viene sottoposto a un vaglio che ne ridisegna i confini.

Sogei e l’architettura dei controlli fiscali: 200 banche dati in campo

La struttura su cui si regge tutto l’impianto delle verifiche 2026 è tecnologica, ramificata e in costante espansione. Al centro c’è Sogei, la società IT del Ministero dell’Economia, che gestisce una rete di oltre 200 banche dati. L’idea di fondo è piuttosto chiara: incrociare informazioni provenienti da fatturazione elettronica, corrispettivi telematici, archivi finanziari, dichiarazioni fiscali e altre fonti per costruire una mappa dettagliata del contribuente. Un ritratto multidimensionale, insomma, che va ben oltre la semplice lettura del modello dichiarativo.

Questo approccio permette di individuare rapidamente situazioni che sulla carta sembrano normali ma che, analizzate insieme ad altri dati, mostrano profili di incoerenza. L’obiettivo dichiarato è chiaro: ridurre i controlli inutili, quelli che portano a nulla, e concentrare le risorse dove le probabilità di recupero sono più alte. Non si tratta tanto di aumentare il numero assoluto di verifiche, quanto di aumentarne l’efficacia. E questo vale anche per le richieste di chiarimenti, che ormai rappresentano un passaggio cruciale: se ignorate o gestite male, possono rapidamente trasformarsi in accertamenti veri e propri.

Gli ISA come termometro del rischio fiscale

In questo scenario, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale non sono più un optional o un dettaglio burocratico. Sono diventati uno dei cardini della strategia accertativa. Gli ISA assegnano a ciascun contribuente un punteggio che va da 1 a 10, costruito sulla base di una serie di variabili: dati contabili, caratteristiche strutturali dell’attività, elementi territoriali, indicatori settoriali. Tecnicamente parlando, si tratta di un modello statistico che cerca di verificare la coerenza tra quanto dichiarato e quanto ci si aspetterebbe, in media, da un’attività con quelle caratteristiche.

La soglia di sufficienza viene generalmente identificata in 8. Sopra quel livello, il contribuente viene considerato affidabile e può accedere a una serie di benefici. Sotto quella soglia, aumenta la probabilità di finire nelle liste di controllo. Ma attenzione, perché un punteggio basso non è una condanna automatica: può dipendere da un anno difficile, da investimenti importanti, da dinamiche settoriali particolari. Resta però un segnale che l’Amministrazione finanziaria legge come un campanello d’allarme, da approfondire con ulteriori verifiche.

Sul piano metodologico, il sistema ISA combina indicatori positivi, che premiano la regolarità, e indicatori negativi, che scattano quando emergono incongruenze. Queste ultime possono riguardare i ricavi, i costi, il personale, la struttura operativa. E possono innescare domande. Domande che, se rimangono senza risposta o se la risposta non convince, aprono la strada a un controllo più approfondito.

Il regime premiale: vantaggi concreti per chi ha un ISA elevato

Ma perché gli ISA contano davvero? Perché a un punteggio alto corrisponde un pacchetto di benefici che incidono in modo tangibile sulla gestione fiscale quotidiana. La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 9-bis del decreto legge numero 50 del 2017, che ha introdotto il cosiddetto regime premiale. Si tratta di vantaggi che toccano diverse aree: IVA, termini di accertamento, presunzioni fiscali.

Tra i benefici più rilevanti c’è l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni. Chi raggiunge determinati livelli di affidabilità può compensare crediti IVA fino a 70mila euro annui e crediti per imposte dirette e IRAP fino a 50mila euro annui, senza dover passare attraverso l’intermediario abilitato. Un risparmio di tempo e di costi non indifferente. Allo stesso modo, è previsto l’esonero dal visto di conformità anche per i rimborsi IVA, sempre entro il tetto dei 70mila euro annui.

Ma non finisce qui. C’è anche l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, strumento che il Fisco usa spesso per ricostruire i redditi quando mancano prove dirette. E c’è l’anticipazione dei termini di decadenza per l’accertamento, che può arrivare fino a un anno, graduata in base al livello di affidabilità raggiunto. Altri benefici riguardano l’esclusione dalla disciplina delle società non operative e alcune limitazioni nell’applicazione del cosiddetto redditometro, il metodo sintetico che ricostruisce la capacità contributiva sulla base delle spese sostenute.

Va detto con chiarezza: un ISA alto non garantisce l’immunità dai controlli. Non è un lasciapassare assoluto. Ma crea frizioni procedurali all’azione accertativa, rende più complesso giustificare un controllo e, soprattutto, permette una gestione più fluida degli adempimenti quotidiani. Al contrario, un ISA basso funziona come moltiplicatore di attenzione. Non necessariamente significa evasione, ma certamente significa maggiore visibilità.

Chi rischia di più: le anomalie che fanno scattare i controlli

La selezione dei contribuenti da controllare non si limita al punteggio ISA. Ci sono altri indicatori che attivano segnalazioni automatiche. Tra questi, gli squilibri evidenti tra ricavi dichiarati e struttura dei costi rappresentano uno dei casi più frequenti. Dichiarare ricavi minimi quando si hanno molti dipendenti, affitti elevati, magazzini, attrezzature costose: sono situazioni che fanno suonare più di un allarme. Perché se la struttura suggerisce una capacità produttiva significativa, i ricavi dovrebbero essere coerenti. Se non lo sono, la domanda sorge spontanea: dove finisce il resto del fatturato?

Anche i crediti d’imposta e i crediti IVA anomali rispetto al tipo di attività possono innescare verifiche. Così come le operazioni con l’estero, quando presentano profili incoerenti con il settore o con le dimensioni dell’azienda. E poi ci sono i dati che arrivano direttamente dalla fatturazione elettronica e dai corrispettivi telematici: ormai il Fisco ha accesso quasi in tempo reale ai flussi di incassi e pagamenti, e può confrontarli con quanto dichiarato. Se i numeri non tornano, la segnalazione scatta.

Un altro dato interessante riguarda il target dimensionale. Nel 2026 i controlli tendono a concentrarsi sempre di più sulle imprese di medie dimensioni. Secondo alcune ricostruzioni, per questa fascia è previsto un incremento della pressione accertativa del 20% rispetto all’anno precedente, con proiezioni che potrebbero arrivare fino al 50% entro il 2028. Questo significa che gli studi professionali che assistono queste realtà devono rafforzare il presidio sulla coerenza economica, sulle riconciliazioni contabili, sulla tracciabilità delle operazioni e sulla documentazione delle poste più delicate.

La sentenza della CEDU: un freno all’accesso indiscriminato ai dati bancari

E qui torniamo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La decisione dell’8 gennaio 2026 sui ricorsi Ferrieri e Bonassisa, numeri 40607/19 e 34583/20, non è passata inosservata. La Corte ha rilevato che il sistema italiano di accesso ai dati bancari per finalità di controllo fiscale presenta criticità strutturali. In particolare, ha evidenziato tre problemi principali: la portata eccessivamente ampia della discrezionalità amministrativa, la mancanza di adeguate garanzie procedurali contro abusi o arbitrii, e l’assenza di un controllo indipendente o giudiziario, sia preventivo che successivo, sulle misure adottate.

Cosa significa in concreto? Che secondo la CEDU, così come è attualmente configurato, il potere del Fisco di richiedere informazioni su conti correnti, movimenti, transazioni e altre operazioni finanziarie non offre sufficienti tutele ai contribuenti. Le autorizzazioni vengono rilasciate da dirigenti dell’Agenzia delle Entrate sulla base di norme interne che, pur legittime, non sono accompagnate da meccanismi di controllo esterno. E questo, per Strasburgo, configura una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea, quello che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Va chiarito subito: la sentenza non dice che le indagini bancarie sono illegittime o inutilizzabili. Non blocca i controlli. Dice però che il sistema deve evolversi. Deve garantire una qualità della base legale più solida, con chiarezza, prevedibilità e limiti definiti. Deve prevedere controlli effettivi e rimedi accessibili per il contribuente. E deve assicurare che le autorizzazioni siano motivate in modo robusto e che rispettino condizioni precise.

Le implicazioni pratiche potrebbero essere significative. Se il legislatore non interverrà con una riforma organica delle norme sulle indagini finanziarie, è prevedibile che si aprano contenziosi su verifiche in corso o su accertamenti non ancora definitivi. Non solo: la sentenza potrebbe fornire argomenti difensivi ai contribuenti che intendono contestare l’uso di dati bancari acquisiti senza adeguate garanzie procedurali. Non è un automatismo, ma è uno strumento in più.

Il concordato preventivo biennale: uno scudo parziale

Nel dibattito di questi mesi è entrato con forza anche il concordato preventivo biennale, strumento introdotto per consentire a imprese e professionisti di definire in anticipo la base imponibile per i due anni successivi. Chi accetta la proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate ottiene un beneficio importante: l’esonero dagli accertamenti più stringenti sui redditi oggetto di concordato. Una sorta di tregua fiscale, insomma, almeno per quei profili.

Ma attenzione: il concordato preventivo biennale non è una corazza totale. Non elimina l’esigenza di mantenere coerenza dichiarativa. E non mette al riparo da controlli su altri ambiti: IVA, crediti d’imposta, indebite compensazioni, bonus edilizi, operazioni sospette. Su questi fronti la collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza resta piena e operativa. Inoltre, la mancata adesione al concordato non comporta sanzioni dirette, ma inserisce il contribuente in una fascia di rischio più elevata, soprattutto se combinata con un punteggio ISA basso o con la mancata risposta alle lettere di compliance.

Le lettere di compliance, appunto. Sono comunicazioni con cui l’Agenzia segnala anomalie e invita a verificare, spiegare o correggere spontaneamente. Ignorarle è un errore che può costare caro, perché l’inerzia viene interpretata come ulteriore indicatore di rischio. La strategia 2026 punta molto su questo passaggio: prima di avviare un accertamento formale, si prova a risolvere con un confronto. Ma se il confronto non c’è, si va avanti.

Le prospettive: controlli mirati e tutele da riequilibrare

Il quadro che emerge è duplice. Da un lato, un sistema di controlli sempre più raffinato, capace di selezionare con precisione crescente i contribuenti da verificare. Dall’altro, una spinta giurisprudenziale europea che chiede più garanzie, più trasparenza, più equilibrio tra esigenze di controllo e tutela dei diritti individuali. Non è un contrasto inconciliabile, ma è una tensione che dovrà trovare una composizione nei prossimi mesi, probabilmente attraverso interventi normativi che ridefiniscano le regole del gioco.

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