Quando un ente sportivo attribuisce ai volontari un rimborso forfetario che resta sotto i € 400 mensili, quell’importo in linea di massima non costituisce reddito. Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate precisa tuttavia che, dal punto di vista fiscale, quelle somme non spariscono del tutto: anche se prese singolarmente non vengono tassate, contribuiscono comunque a formare, e a oltrepassare, il tetto di € 15.000 annui fissato per i compensi del lavoro sportivo dilettantistico. I due limiti misurano cose distinte. Quello mensile di € 400 serve a stabilire come va qualificato il rimborso; quello annuo di € 15.000 rappresenta invece il tetto entro cui i compensi sportivi restano fuori dalla tassazione. Se altri compensi hanno già esaurito quel tetto, il rimborso forfetario che arriva dopo risulta tassabile per intero come reddito di lavoro autonomo, e il sostituto d’imposta è tenuto ad applicarvi la ritenuta. Il controllo tiene conto di quanto il volontario ha incassato nell’intero anno solare, non delle sole erogazioni del singolo ente, e poggia sull’autocertificazione che chi riceve la somma deve consegnare all’atto del pagamento. Di seguito si vede in che modo le due soglie si intrecciano, con i conteggi numerici riportati dalla circolare, e quali obblighi ne nascono per enti e volontari.
Il rimborso forfetario riconosciuto ai volontari dello sport
In forza dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2021, gli enti sportivi dilettantistici possono attribuire ai volontari rimborsi forfetari a fronte delle spese affrontate durante manifestazioni ed eventi sportivi, senza andare oltre un tetto mensile di € 400. Il termine “forfetario” indica che la somma viene erogata senza obbligo per il volontario di provare le spese una per una con scontrini e ricevute: è un importo stabilito in anticipo, agganciato alla presenza all’evento.
Entro quel limite mensile, i rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario. Si tratta di un regime di favore che trova spiegazione nella natura dell’attività: chi fa volontariato, per definizione, opera senza compenso, e il rimborso evita che rimanga in perdita per le spese vive legate all’attività.
Cosa deve fare l’ente: delibere e invio dei dati al RASD
La stessa disposizione lega l’erogazione del rimborso forfetario al rispetto di alcuni presupposti. Servono delibere dedicate, con cui l’ente stabilisce quali categorie di spesa sono ammesse e per quali attività di volontariato spetta il rimborso: una scelta vaga non è sufficiente, occorre un provvedimento formale dell’organo competente.
C’è poi un obbligo informativo: attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in sigla RASD, l’ente trasmette i nomi dei volontari e le somme loro versate. Il termine per l’invio cade alla fine del mese che segue il trimestre in cui le prestazioni sono state rese. Ne consegue che chi paga rimborsi forfetari ha bisogno di una rilevazione con cadenza trimestrale, così da non presentarsi alla scadenza privo dei dati.
Due limiti che non vanno sovrapposti
Il nocciolo della circolare sta qui: il tetto mensile di € 400 e quello annuo di € 15.000 non coincidono e non fotografano lo stesso fenomeno.
Il primo attiene all’inquadramento fiscale del rimborso: fissa, mese dopo mese, l’importo entro cui la somma resta fuori dalla nozione di reddito. Il secondo, contemplato dall’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021, è la franchigia sotto la quale i compensi del lavoro sportivo dilettantistico sfuggono alla tassazione: un plafond su base annua che cumula tutte le somme rilevanti.
Secondo la circolare, benché entro i € 400 mensili i rimborsi forfetari non generino di per sé reddito, essi vanno lo stesso sommati per stabilire se il plafond di € 15.000 sia raggiunto o oltrepassato. Detto altrimenti: da soli non producono reddito, però consumano una parte della franchigia. Una volta che quella capienza è finita, quanto viene erogato in seguito diventa tassabile.
Gli esempi dell’Agenzia sul rimborso che diventa tassabile
Per illustrare le due ipotesi che possono presentarsi, la circolare porta due casi concreti.
Nel primo, alla data del 30 giugno 2026 un volontario incassa un rimborso forfetario di € 350 e dichiara di aver già ottenuto da altri enti sportivi € 16.000 a titolo di compensi da rapporti di lavoro autonomo sportivo. Il tetto di € 15.000 risulta già interamente scavalcato, e perciò tutti i € 350 del rimborso rientrano nel reddito imponibile come reddito di lavoro autonomo. In aggiunta, sulle somme che vanno oltre il plafond il sostituto d’imposta applica la ritenuta, che colpisce tanto i € 1.000 di compensi già eccedenti la franchigia quanto i € 350 versati poi come rimborso.
Nella seconda ipotesi è il rimborso in sé a spingere oltre il limite. Avendo già incassato € 14.800 di compensi sportivi, il volontario riceve € 380 di rimborso e arriva così a € 15.180 complessivi. In questo caso la quota imponibile si ferma a € 180, vale a dire la sola parte che sfora la franchigia. I primi € 200 del rimborso trovano ancora capienza nel plafond residuo.
La ritenuta operata dal sostituto d’imposta
Per la frazione imponibile, cioè quella che supera i € 15.000 annui, l’ente erogante veste i panni del sostituto d’imposta ed è tenuto alla ritenuta di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la medesima prevista per i compensi di lavoro autonomo. In pratica l’ente trattiene una parte al momento del pagamento e la riversa all’Erario in luogo del percettore. L’adempimento sorge pure quando la somma erogata è, sulla carta, un rimborso forfetario, purché a quella data il plafond annuo sia già esaurito.
L’autocertificazione a carico di chi riceve la somma
Dato che il conteggio riguarda l’insieme delle somme incassate nell’anno solare, e non le sole erogazioni del singolo ente, chi paga non può da sé ricostruire la situazione totale del volontario. Diventa allora decisiva l’autocertificazione che il lavoratore sportivo consegna all’atto del pagamento, contemplata dall’articolo 36, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2021. In quella dichiarazione il percettore indica quanto ha già ricevuto da altri enti nel medesimo anno, così che l’ente pagatore possa valutare se e quanto la nuova somma ecceda la franchigia e vada quindi assoggettata a ritenuta.
Le indicazioni pratiche per enti e volontari
Sul versante degli enti sportivi la circolare impone qualche cautela operativa. Prima di corrispondere un rimborso forfetario bisogna acquisire l’autocertificazione aggiornata e controllare, alla luce di quanto vi è dichiarato, se il plafond di € 15.000 risulti già coperto: se lo è, il rimborso si tratta alla stregua di un compenso imponibile e si opera la ritenuta. Non vengono meno gli obblighi formali, ossia le delibere sulle categorie di spesa e l’invio trimestrale al RASD di nomi e importi.
Ai volontari che ricevono denaro da più enti si raccomanda invece di aggiornare via via il totale di tutti gli introiti sportivi dell’anno, perché è proprio quella somma cumulata a segnare il momento in cui i rimborsi cominciano a essere tassati. L’autocertificazione va redatta con dati corretti e aggiornati: omettere una voce o dichiararla in difetto espone chi la firma al recupero dell’imposta non versata. Il tetto mensile di € 400, in sostanza, attesta soltanto che il rimborso non genera reddito di per sé, non che sia esente in ogni circostanza.
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