L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha recentemente chiarito i parametri di applicazione del D.Lgs. 36/2021 attraverso la circolare 31 del 2025, delineando con maggiore precisione chi rientra nell’obbligo di copertura assicurativa nel settore sportivo. Le indicazioni fornite dall’INAIL introducono distinzioni nette che spesso si discostano da interpretazioni consolidate nella prassi applicativa. La nuova disciplina pone l’accento su una questione fondamentale: la tutela assicurativa obbligatoria INAIL non può essere estesa oltre i confini tracciati dal legislatore, nemmeno quando rapporti di fatto potrebbero suggerire diversamente.
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Il decreto 36/2021 come norma speciale del settore sportivo
L’impostazione adottata dall’Istituto evidenzia come il D.Lgs. 36/2021 costituisca una disciplina autonoma e speciale rispetto alla normativa generale sull’assicurazione infortuni. Questa specialità – che nella pratica professionale non sempre viene adeguatamente considerata – comporta conseguenze interpretative significative.
L’articolo 34 del decreto stabilisce con chiarezza che la copertura obbligatoria riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati operanti nel professionismo o dilettantismo sportivo. Si tratta di una delimitazione che, secondo l’interpretazione INAIL, non ammette estensioni analogiche o valutazioni sostanziali sui rapporti di fatto.
Questa impostazione rappresenta un cambio di paradigma rispetto all’approccio tradizionale dell’assicurazione infortuni, dove spesso prevalgono considerazioni sostanziali sulla natura effettiva dei rapporti lavorativi. Nel settore sportivo, invece, il criterio formale della subordinazione diventa determinante.
I soci delle associazioni sportive: esclusione dalla tutela assicurativa
Una delle questioni più controverse affrontate dalla circolare riguarda la posizione dei soci nelle associazioni e società sportive dilettantistiche. L’INAIL ha chiarito definitivamente che la qualifica di socio non genera alcun obbligo assicurativo, indipendentemente dai ruoli tecnici ricoperti.
Istruttori, allenatori, preparatori atletici e direttori sportivi che operano esclusivamente in virtù del vincolo associativo rimangono fuori dal perimetro della tutela INAIL. Questa presa di posizione si discosta dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, numero 7, del DPR 1124/1965 e rappresenta una scelta interpretativa restrittiva dell’Istituto.
La ratio di questa esclusione trova fondamento nella volontà del legislatore di creare un sistema chiuso, dove la tutela assicurativa non può essere estesa in via interpretativa a soggetti non espressamente indicati dalla norma.
È interessante notare come questa impostazione privilegi la forma giuridica del rapporto rispetto alla sostanza dell’attività svolta. Un allenatore che dedichi quotidianamente il proprio tempo alla società sportiva resta privo di tutela INAIL se il rapporto si fonda unicamente sul vincolo associativo.
Le collaborazioni amministrativo-gestionali e il requisito della formalizzazione
Il trattamento delle attività amministrativo-gestionali presenta profili più articolati. L’articolo 37 del D.Lgs. 36/2021 prevede che tali attività possano costituire oggetto di collaborazioni coordinate e continuative secondo l’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile.
Dal 1° luglio 2023, l’obbligo assicurativo INAIL si estende anche a queste collaborazioni, ma soltanto in presenza di un contratto co.co.co. formalmente stipulato. Senza questo requisito formale, l’associato che si occupa di front office, accoglienza clienti o gestione amministrativa non rientra nella copertura assicurativa.
Si tratta di una distinzione che – nella pratica professionale – genera notevoli perplessità. Il criterio è puramente formale: la presenza del contratto determina l’insorgere dell’obbligo, la sua assenza esclude qualsiasi tutela.
Questa impostazione può creare situazioni paradossali. Un socio che gestisce quotidianamente l’attività amministrativa della società sportiva, svolgendo mansioni del tutto analoghe a quelle di un dipendente, resta privo di tutela se il rapporto non è formalizzato contrattualmente.
Il sistema federale delle tutele assicurative
Un aspetto spesso trascurato nell’analisi riguarda la preesistente copertura assicurativa derivante dal tesseramento. I collaboratori sportivi godono già di una forma di tutela automatica al momento del tesseramento presso la Federazione di riferimento o presso gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Questa copertura federale, disciplinata dalla normativa federale e dalle convenzioni assicurative, garantisce una protezione di base contro gli infortuni durante l’attività sportiva. Si configura quindi un sistema di tutele parallelo e autonomo rispetto a quello previsto dalla legislazione infortunistica generale.
La coesistenza di questi due sistemi – quello federale e quello INAIL – determina una stratificazione delle tutele che può ingenerare complessità interpretative. Tuttavia, l’esistenza della copertura federale non influisce sulla determinazione dell’obbligo assicurativo nei confronti dell’Istituto.
Casistiche problematiche e profili applicativi
Nella prassi si osservano frequentemente fattispecie in cui il medesimo soggetto svolge contemporaneamente attività di istruzione sportiva e mansioni amministrativo-gestionali. Questa commistione di funzioni può generare incertezze sulla qualificazione giuridica del rapporto.
Il principio guida rimane la formalizzazione contrattuale. Senza un contratto di lavoro subordinato per le attività sportive o senza un contratto di collaborazione per le attività amministrativo-gestionali, non sussiste obbligo assicurativo – indipendentemente dalla sostanza del rapporto.
È un approccio che, come si diceva, privilegia decisamente la forma sulla sostanza. Una scelta in controtendenza rispetto agli orientamenti consolidati del diritto del lavoro ma coerente con la filosofia del decreto legislativo di settore.
Implicazioni operative per gli enti sportivi
Le indicazioni della circolare INAIL comportano conseguenze immediate per la gestione amministrativa degli enti sportivi. La necessità di distinguere chiaramente tra rapporti associativi e rapporti di lavoro impone una revisione delle prassi organizzative interne.
Gli enti dovranno prestare particolare attenzione alla documentazione dei rapporti di collaborazione, specialmente per le attività amministrativo-gestionali, dove la linea di demarcazione può risultare più sfumata.
L’eventuale mancata formalizzazione di rapporti sostanzialmente configurabili come collaborazioni coordinate e continuative non comporta solo l’esclusione dalla tutela assicurativa, ma può esporre l’ente a profili di responsabilità in caso di infortunio del collaboratore.
Prospettive interpretative e questioni aperte
La circolare 31/2025 fornisce certamente maggiore chiarezza su questioni controverse, ma solleva al contempo nuovi interrogativi. L’approccio rigidamente formalistico adottato dall’INAIL potrebbe entrare in conflitto con orientamenti giurisprudenziali che privilegiano la sostanza dei rapporti lavorativi.
Resta da vedere se questa interpretazione restrittiva resisterà al vaglio della giurisprudenza di merito e di legittimità, specialmente quando si tratti di valutare rapporti che, pur non formalizzati, presentino caratteristiche sostanziali di subordinazione o coordinazione.
Il settore sportivo dilettantistico si trova quindi a dover navigare tra esigenze di semplificazione amministrativa e necessità di tutela dei collaboratori, in un quadro normativo che privilegia la certezza formale rispetto alle valutazioni sostanziali.