Il decreto fiscale del 27 marzo 2026 (DL n. 38/2026, in attesa di conversione in legge) chiude – almeno parzialmente – il contenzioso aperto con le imprese rimaste senza copertura nel Piano Transizione 5.0. A queste aziende, che avevano presentato regolare domanda preventiva al GSE dopo il 6 novembre 2025, verrà riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% del credito già richiesto – non dell’investimento effettuato. Attenzione: per un’impresa che aveva diritto al 45% sull’investimento, l’aliquota effettiva scende al 15,75%. Il GSE comunicherà gli importi entro il 30 aprile 2026 e il credito sarà utilizzabile in compensazione esclusivamente entro il 31 dicembre 2026, senza i limiti ordinari. Sono esclusi dal beneficio gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo e i sistemi di gestione dell’energia, categorie che nel Transizione 5.0 originario erano spesso centrali nei progetti aziendali.
Transizione 5.0: una misura iniziata male e proseguita peggio
La storia inizia il 6 novembre 2025, quando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per accedere al credito d’imposta Transizione 5.0 previsto dall’art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19. Da quel momento, le imprese che presentavano domanda ricevevano una ricevuta, ma nessuna garanzia di accesso al beneficio.
Il MIMIT, con un comunicato del 7 novembre 2025, aveva precisato che quelle comunicazioni erano comunque valide – previa verifica della correttezza dei dati e della documentazione – e che, in caso di nuove disponibilità, il GSE avrebbe scorruto la lista in ordine cronologico. Una promessa rimasta in gran parte lettera morta.
Il DL 175/2025 del 21 novembre 2025 ha poi fissato al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione delle domande preventive, con il 6 dicembre come scadenza ultima per le integrazioni richieste dal GSE. Quello stesso decreto ha anche introdotto un vincolo di esclusività: l’impresa non poteva presentare, per gli stessi beni, sia domanda di accesso al credito Transizione 5.0 sia quella per i beni strumentali 4.0 ai sensi dell’art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020. Chi aveva già presentato entrambe le istanze al 22 novembre 2025 (data di entrata in vigore del DL 175/2025) doveva optare per una delle due, con modalità telematiche, entro il 27 novembre.
Il meccanismo del credito “consolatorio”: come funziona il 35%
L’art. 8 del DL 38/2026 riconosce alle imprese in lista d’attesa un credito d’imposta pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta originariamente richiesto con le comunicazioni preventive di cui all’art. 38 comma 10 primo periodo del DL 19/2024. Attenzione al dato tecnico: il 35% non va calcolato sul costo dell’investimento, ma sul credito già richiesto.
Questo dettaglio, apparentemente secondario, produce effetti molto concreti. Si consideri un’impresa che aveva presentato domanda per un credito al 45% sull’investimento (aliquota applicabile alla maggioranza dei progetti, circa l’80% del totale): il beneficio effettivo sull’investimento scende al 15,75% (35% di 45%). Per chi aveva diritto al 35%, l’effettivo si ferma al 12,25%. In entrambi i casi, si tratta di un’intensità di aiuto inferiore a quella del vecchio credito Transizione 4.0, che riconosceva il 20% fino a 2,5 milioni di euro di investimento – senza richiedere certificazioni energetiche né la complessità burocratica del Piano 5.0 (va tenuto presente, tuttavia, che si tratta di misure con finalità e struttura diverse, il che rende il confronto non perfettamente omogeneo).
La copertura finanziaria prevista è di 537 milioni di euro per il 2026, stanziati ai sensi dell’art. 1 comma 770, secondo periodo, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), che aveva messo a disposizione complessivamente 1,3 miliardi per rafforzare le misure a favore delle imprese. I 537 milioni rappresentano, appunto, il 35% dei circa 1,65 miliardi di crediti complessivamente richiesti dai soggetti con investimenti tecnicamente ammissibili.
Investimenti ammessi ed esclusi
Il beneficio riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati previsti dagli allegati A e B della L. 11 dicembre 2016, n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione. Restano quindi incluse le spese di perizia e attestazione, che nella prassi possono incidere in modo non trascurabile sul costo complessivo del progetto.
Sono invece espressamente esclusi – ed è un elemento da non sottovalutare – gli investimenti relativi ai sistemi di gestione dell’energia e agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo. Si tratta di componenti che, nel contesto del Piano 5.0 originario, erano spesso centrali nell’impianto progettuale delle imprese.
| Voce di spesa | Ammessa | Esclusa |
|---|---|---|
| Beni materiali (All. A, L. 232/2016) | ✔ | |
| Beni immateriali (All. B, L. 232/2016) | ✔ | |
| Spese di certificazione obbligatoria | ✔ | |
| Sistemi di gestione dell’energia | ✘ | |
| Impianti FER per autoconsumo | ✘ |
Il meccanismo operativo: GSE, Agenzia delle Entrate e F24
Il meccanismo operativo prevede che il Gestore dei Servizi Energetici comunichi alle imprese aventi diritto il credito d’imposta effettivamente utilizzabile entro il 30 aprile 2026, dandone contestuale comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Non è un passaggio formale: è il momento in cui il credito diventa concretamente fruibile.
Dal punto di vista della tempistica, l’impresa dovrà attendere che il GSE abbia completato le proprie verifiche e trasmesso i dati alle Entrate. Solo allora – e solo dopo che siano trascorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile – sarà possibile presentare il modello F24 in compensazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 10 marzo 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La finestra temporale per la compensazione va dal quinto giorno successivo alla comunicazione del GSE al 31 dicembre 2026: un arco di tempo relativamente compresso, che impone alle imprese di attivarsi senza indugio.
I limiti di compensazione derogati
Non si applicano i limiti ordinari alle compensazioni: sono esclusi il tetto annuale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, il limite dell’art. 34 della L. 388/2000 e il blocco delle compensazioni in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro previsto dall’art. 31 del DL 78/2010. Si tratta di una previsione rilevante per le imprese con posizioni debitorie pregresse, che altrimenti avrebbero difficoltà a sfruttare il credito per intero.
Il trattamento fiscale del credito
Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) né alla base imponibile dell’IRAP. È una neutralità fiscale piena, analoga a quella prevista per i principali incentivi automatici agli investimenti.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dall’art. 8 del DL 38/2026, si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni dell’art. 38 del DL 19/2024 e del DM 24 luglio 2024. In sostanza, l’impianto regolatorio del Piano Transizione 5.0 rimane il riferimento principale anche per questa misura compensativa.
N.B.: Il DL 38 del 27 marzo 2026 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma non è ancora stato convertito in legge. Le disposizioni illustrate potrebbero subire modifiche in sede di conversione parlamentare. Si raccomanda di monitorare l’iter legislativo.
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 8, DL 27 marzo 2026, n. 38 (in attesa di conversione) |
| Misura del credito | 35% del credito d’imposta originariamente richiesto |
| Dotazione 2026 | 537 milioni di euro |
| Comunicazione GSE | Entro il 30 aprile 2026 |
| Modalità di utilizzo | Solo compensazione (F24 telematico) |
| Scadenza compensazione | 31 dicembre 2026 |
| Finestra utilizzo | Dal 5° giorno post-comunicazione GSE |
| Limiti compensazione | Non si applicano (deroghe a L. 244/2007, L. 388/2000, DL 78/2010) |
| Trattamento fiscale | Non concorre a reddito né a base IRAP |
| Beni inclusi | Allegati A e B, L. 232/2016 + spese certificazione |
| Beni esclusi | Sistemi gestione energia; impianti FER per autoconsumo |
| Copertura normativa | Art. 1 comma 770, L. 199/2025 (1,3 mld stanziati) |



