Le testimonianze di prestanome acquisite con irregolarità procedurali restano valide nel processo penale tributario. La Suprema Corte stabilisce un principio che avrà ricadute significative sui procedimenti per evasione fiscale, distinguendo tra violazioni sostanziali e meramente formali nella raccolta delle prove.
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Le testimonianze di prestanome restano valide anche se acquisite con irregolarità procedurali, secondo Cassazione n. 32019/2025.
- Solo le violazioni di divieti probatori sostanziali rendono le prove inutilizzabili; le irregolarità formali non sono sufficienti.
- La Corte distingue tra violazioni che toccano diritti costituzionali e mere regole procedurali: solo le prime ledono la difesa.
- Questa sentenza orienta la strategia difensiva: attenzione a qualificare correttamente la violazione.
- Importanti implicazioni nei processi per evasione fiscale che ruotano attorno a “prestanome” e società cartiere.
Il caso sottoposto alla Suprema Corte
La vicenda giudiziaria trae origine da un sofisticato sistema di evasione orchestrato attraverso società cartiere. Un imprenditore – formalmente estraneo alla gestione sociale ma di fatto dominus dell’operazione – aveva strutturato un meccanismo fraudolento che coinvolgeva fatture inesistenti per circa 420.000 euro complessivi di imposte evase.
La ricostruzione processuale ha evidenziato come il soggetto controllasse effettivamente una società a responsabilità limitata, pur non figurandone come amministratore ufficiale. Attraverso questo schema, erano stati sottratti al fisco 345.000 euro di IRES e 74.000 euro di IVA.
Irregolarità nell’audizione: persona informata invece di indagato
La questione procedurale si è concentrata sulle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del prestanome. La Guardia di Finanza aveva sentito il soggetto nella veste di “persona informata sui fatti”, mentre – secondo la difesa – avrebbe dovuto essere interrogato come indagato, considerati gli elementi a suo carico emersi durante le indagini.
Questa distinzione procedurale non è meramente formale. L’interrogatorio come indagato comporta infatti specifiche garanzie difensive che l’audizione come persona informata non prevede. La questione assume particolare rilevanza quando si considera che le testimonianze di prestanome costituiscano spesso l’elemento probatorio centrale in questi procedimenti.
La sentenza della Cassazione: principio di utilizzabilità
Con la pronuncia n. 32019 del 26 settembre 2025, la terza sezione penale ha chiarito un aspetto fondamentale del diritto processuale tributario. Nel rito abbreviato, le dichiarazioni acquisite con irregolarità procedurali mantengono la loro utilizzabilità, salvo che non derivino da violazioni di specifici divieti probatori.
Il collegio ha precisato che occorre distinguere tra due categorie di violazioni: quelle che attengono ai divieti probatori in senso stretto e quelle che riguardano mere regole procedurali. Solo le prime comportano inutilizzabilità nel procedimento abbreviato.
Distinzione tra divieti probatori e regole procedurali
La Suprema Corte ha articolato una distinzione tecnica significativa. Le dichiarazioni del prestanome erano state acquisite violando una regola sulla “modalità di assunzione dell’elemento istruttorio”, non un vero divieto di esclusione probatoria.
Secondo i giudici di legittimità, questa tipologia di violazione “non può dirsi espressione di principi costituzionali o sovranazionali” fondamentali. La regola violata, inoltre, non riguarda direttamente il diritto di difesa dell’indagato principale, che rimane estraneo all’acquisizione delle informazioni da parte della polizia giudiziaria.
Rito abbreviato e limiti dell’inutilizzabilità
Nel procedimento abbreviato scelto dall’imprenditore, si applica un regime probatorio specifico. Non è possibile eccepire l’inutilizzabilità delle dichiarazioni per qualsiasi violazione procedurale, ma solo per quelle che investono principi costituzionali o sovranazionali fondamentali.
La prassi giurisprudenziale consolida così un orientamento che privilegia la sostanza rispetto alla forma. Le irregolarità procedurali che non compromettano diritti fondamentali non inficiano l’utilizzabilità probatoria nel rito alternativo.
Implicazioni per i professionisti del settore
La decisione orienta l’attività difensiva in ambito tributario penale. Gli avvocati dovranno valutare con maggiore attenzione la natura delle violazioni procedurali, concentrandosi su quelle che possano configurare autentici divieti probatori piuttosto che mere irregolarità formali.
Nella pratica forense si osserva come questa distinzione richieda un’analisi caso per caso. È necessario verificare se la violazione tocchi principi costituzionalmente garantiti o si limiti ad aspetti meramente procedurali.
Prospettive applicative della pronuncia
L’orientamento della Cassazione avrà ricadute significative sui contenziosi tributari penali. Le testimonianze di prestanome acquisite con irregolarità procedurali continueranno ad essere utilizzabili, purché non si configuri violazione di divieti probatori sostanziali.
Si consideri che nella casistica corrente molte indagini per evasione fiscale si basano proprio sulle dichiarazioni di soggetti formalmente estranei ma sostanzialmente coinvolti negli schemi fraudolenti. La sentenza fornisce maggiore certezza sull’utilizzabilità di questo materiale probatorio.
La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale che tende a valorizzare l’efficacia dell’azione giudiziaria contro l’evasione fiscale, bilanciando le esigenze di tutela procedurale con quelle di contrasto ai fenomeni elusivi.