L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 159 del 18 giugno 2025, ha fornito un quadro sistematico di chiarimenti sulla territorialità IVA applicabile ai servizi di locazione, leasing e noleggio di imbarcazioni da diporto. La pronuncia si inserisce in un contesto normativo caratterizzato da crescente complessità operativa, dove la corretta determinazione dei periodi di navigazione extraeuropea assume rilevanza cruciale per l’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’ordinamento comunitario.
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La fattispecie sottoposta all’Agenzia
Il caso analizzato presenta caratteristiche tecniche specifiche, meritevoli di approfondimento. L’istante aveva stipulato un contratto di leasing per un’imbarcazione da diporto destinata esclusivamente all’uso privato, con base operativa nel territorio italiano.
Secondo quanto previsto dall’art. 7-sexies del D.P.R. n. 633/1972, era stata tempestivamente predisposta la dichiarazione di utilizzo per servizi di locazione non a breve termine nel territorio UE. L’elemento distintivo del caso – e questo merita particolare attenzione – riguardava il fatto che dal 24 luglio 2024 il ricovero abituale dell’imbarcazione risultava essere il Montenegro.
Il natante era equipaggiato con sistema AIS (Automatic Identification System) e registrato nell’archivio telematico centrale ATCN. Inoltre, come spesso accade nella casistica più virtuosa, era stato istituito un registro notarile per documentare tutti gli spostamenti con particolare riferimento alle navigazioni extraeuropee.
Quadro normativo applicabile: una disciplina in evoluzione
La territorialità IVA per le prestazioni di locazione di imbarcazioni da diporto trova il proprio fondamento nell’art. 7-sexies, primo comma, lettera e-bis) del D.P.R. 633/1972. Secondo questa previsione, si considerano territorialmente rilevanti le prestazioni rese a committenti non soggetti passivi quando l’imbarcazione viene effettivamente messa a disposizione nel territorio nazionale e utilizzata nell’ambito UE.
La normativa presenta, tuttavia, una complessità applicativa non trascurabile. Quando l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato extraeuropeo e il prestatore è stabilito in quello stesso territorio, la prestazione si considera effettuata in Italia solo se ivi utilizzata. Diversamente – e qui la casistica si fa più articolata – quando sussiste divergenza tra luogo di messa a disposizione e stabilimento del prestatore, trova applicazione l’art. 7-sexies, comma primo, lett. e).
L’art. 1, comma 725, della Legge 160/2019 ha introdotto un meccanismo di salvaguardia contro fenomeni di doppia imposizione o non imposizione. È stabilito che il luogo delle prestazioni si considera situato al di fuori della UE qualora sia dimostrata, attraverso adeguati mezzi di prova, l’effettiva utilizzazione extraeuropea del servizio.
Mezzi di prova e documentazione richiesta
Il Provvedimento n. 341339/2020 ha individuato modalità e strumenti per dimostrare l’effettiva fruizione extraeuropea, distinguendo – aspetto spesso trascurato nella pratica – i contratti a breve termine da quelli non a breve termine.
Per “utilizzo dell’imbarcazione” si intendono le settimane in cui il natante ha effettuato spostamenti tra porti, compresi quelli da e verso il medesimo porto. Sono esclusi gli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici.
I mezzi di prova richiesti comprendono:
- il contratto di locazione (anche finanziaria) non a breve termine
- i dati del giornale di navigazione o, in mancanza, di un registro vidimato che attesti tutti gli spostamenti
- almeno uno tra: dati dei sistemi satellitari (AIS), fotografie digitali del punto nave (minimo due per settimana), documentazione dell’ormeggio presso porti extraeuropei
Orientamento dell’Agenzia: il calcolo definitivo
L’Agenzia ha chiarito – e questa rappresenta la novità più significativa della risposta – che la quota di esclusione IVA si determina definitivamente a consuntivo, alla fine di ciascun anno solare.
Il calcolo si basa su una frazione dove:
- al numeratore: settimane in cui l’imbarcazione ha oltrepassato le acque territoriali comunitarie
- al denominatore: sole settimane di effettiva navigazione (spostamenti tra porti)
Nella pratica professionale si osserva frequentemente una criticità: quando il contribuente compie, nell’arco della medesima settimana, due spostamenti in acque internazionali, detta settimana può essere inserita nel numeratore del calcolo.
Decorrenza temporale e utilizzabilità legale
Un aspetto tecnico di rilievo – spesso fonte di incertezza applicativa – riguarda la decorrenza del calcolo. L’Agenzia ha precisato che si devono considerare le settimane dal 24 luglio 2024, dato che l’imbarcazione risulta effettivamente e legalmente utilizzabile solo dalla data di assegnazione del codice MMSI.
Il codice MMSI (Maritime Mobile Service Identity) rappresenta, infatti, l’identificativo univoco necessario per l’utilizzo del natante. Senza tale codice risulta preclusa la navigazione.
Aspetti procedurali e criticità ricorrenti
La risposta n. 430/2023 aveva già chiarito alcuni profili interpretativi. Si considera “utilizzo” anche la situazione di sosta quando l’unità sia armata o stazioni nel luogo di ricovero abituale per scelta del locatario. Non configura utilizzo solo il caso di permanenza in cantiere per manutenzione o motivi tecnici che impediscano la concreta fruizione.
Il criterio di territorialità è integrato nella misura dell’utilizzo in territorio UE. La prestazione di locazione finanziaria è territorialmente rilevante se l’imbarcazione è utilizzata nel territorio della UE, mentre difetta della territorialità quando utilizzata in territorio extraeuropeo – ma limitatamente alle settimane di effettiva utilizzazione in detto territorio.
Considerazioni operative finali
La disciplina delineata dall’Agenzia presenta un approccio pragmatico alla verifica dell’utilizzo extraeuropeo. Il sistema di tracciamento mediante tecnologie satellitari (come nell’esempio il servizio Astrapaging e Vesselfinder) fornisce un livello di dettaglio particolarmente accurato per la dimostrazione dell’effettiva fruizione.
Occorre tuttavia prestare attenzione – nella casistica comune – alla corretta tenuta della documentazione probatoria, considerando che il regime di non imponibilità opera esclusivamente per i periodi di comprovato utilizzo extraeuropeo.