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Tassazione Criptovalute: come compilare il quadro RT nel modello redditi 2025

29 Ottobre, 2025

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Chi investe in criptovalute deve fare i conti con una vera e propria normativa fiscale. Dal 2023 l’Italia ha definito con chiarezza come vanno tassati i guadagni derivanti da operazioni su asset digitali. Questo significa che non si tratta più di una zona grigia: esistono regole precise da seguire, scadenze fisse e soprattutto un’imposta sostitutiva del 26% che colpisce ogni plusvalenza. Nel 2024 questi meccanismi rimangono in vigore e chi opera nel settore must sapere esattamente dove e come dichiarare i propri guadagni dentro il Modello Redditi Persone Fisiche, specificamente nel quadro RT.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Dal 2023 le plusvalenze su criptovalute sono tassate con imposta sostitutiva fissa al 26%.
  • Fino al 2024 resta la franchigia di 2.000 €: si paga la tassa solo sulla parte eccedente. Dal 2025 ogni euro sarà tassato.
  • Dal 2026 l’aliquota salirà al 33% (legge bilancio 2025).
  • La base imponibile è la differenza tra corrispettivo percepito e costo d’acquisto della cripto (spese incluse).
  • Riporta guadagni e perdite nel quadro RT del Modello Redditi seguendo i riferimenti ai righi RT41, RT57, RT88, RT89, RT90.
  • Segnala le cripto detenute nel quadro RW anche se non hai realizzato plusvalenze.
  • Eccezioni: se perdi le chiavi private e lo denunci, non va dichiarato nel quadro RW.

L’imposta sostitutiva del 26%: come funziona

A partire dal 2023, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 146, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), le plusvalenze e i proventi derivanti da cripto-attività vengono colpiti da un’imposta sostitutiva fissa del 26%. Questo significa che il contribuente non paga l’IRPEF ordinaria con le addizionali regionali e comunali. Paga soltanto questa imposta sostitutiva sul guadagno netto effettivamente realizzato.

Vale a dire: se compri un bitcoin a 40.000 euro e lo vendi a 60.000 euro, quello straordinario guadagno di 20.000 euro non entra nel reddito ordinario. Viene sottoposto unicamente al 26% di tassazione sostitutiva.

L’operazione di realizzo è il momento che attiva l’imposta. Non è sufficiente possedere le cripto. Occorre concretamente ottenere un guadagno. Questo accade quando vendi a prezzo superiore rispetto all’acquisto, oppure quando scambi una cripto con un’altra generando profitto, oppure ancora quando usi le tue cripto per comprare servizi o beni con valore superiore al costo iniziale.

La franchigia di 2.000 euro: chi non paga tasse

Fino al 31 dicembre 2024 rimane vigente una franchigia annua di 2.000 euro. Significa che il contribuente che nel corso dell’anno non realizza plusvalenze superiori a questa soglia non deve versare alcuna imposta. La parte eccedente i 2.000 euro concorre alla formazione della base imponibile.

Supponiamo un caso pratico. Un investitore ha realizzato nel 2024 tre operazioni: +1.200 euro dalla vendita di ethereum, +500 euro da una permuta tra criptovalute, +400 euro da un’altra operazione. Totale plusvalenze: 2.100 euro. La franchigia sottrae i 2.000 euro iniziali. Base imponibile: 100 euro. Imposta dovuta: 100 x 26% = 26 euro.

Qui però occorre una precisazione cruciale. L’Agenzia delle Entrate, con FAQ del 30 aprile 2025, ha chiarito retroattivamente che i 2.000 euro rappresentano una franchigia e non una soglia on/off. Chi nel 2023 o 2024 ha versato l’imposta sul 26% sull’intera plusvalenza ha diritto a chiedere il rimborso della maggiore somma versata.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Una rivoluzione fiscale scatta a cavallo tra gli anni. Dal primo gennaio 2025 la franchigia dei 2.000 euro viene eliminata definitivamente. Ogni singolo euro di plusvalenza diviene tassabile. Uno guadagna 100 euro? Paga il 26% su 100 euro. Non esiste più alcuna soglia di tolleranza.

Inoltre, sempre secondo la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), l’imposta salirà ulteriormente. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota pass dal 26% al 33%. È un incremento significativo che equipara la tassazione delle cripto alle aliquote massime previste per i redditi finanziari ordinari. Questo lasso di tempo fino alla fine del 2025 rappresenta una finestra importante per i contribuenti che vogliono pianificare.

Come si calcola la base imponibile

Il procedimento di calcolo è lineare ma richiede precisione. La base imponibile è la semplice differenza tra il corrispettivo incassato e il costo di acquisto della cripto.

Corrispettivo percepito: è il valore al quale hai venduto o scambiato. Se vendi un bitcoin a 65.000 euro, questo è il corrispettivo. Se converti criptovalute in euro o in valuta diversa, quel cambio è il corrispettivo.

Costo o valore di acquisto: la somma che hai pagato per acquisire la cripto. Se quella somma include oneri accessori come commissioni o costi di transazione sulla piattaforma, questi si aggiungono al costo base.

Nel caso più comune, il contribuente ha fatto acquisti in momenti diversi a prezzi differenti. Qui entra in gioco il metodo del costo medio ponderato. Prendi tutti gli acquisti effettuati, sommi i costi complessivi, dividi per la quantità totale acquisita. Ottieni il costo medio unitario. Quello usi per calcolare il guadagno sulla vendita.

Il quadro RT del Modello Redditi: cosa riportare

La dichiarazione formale avviene nel quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche. Non è complicato, ma va compilato con attenzione. Le righe principali che vanno toccate sono:

  • Innanzitutto il rigo RT41: qui va il totale dei corrispettivi o valori di realizzo. Sempre nella colonna 1.
  • Subito dopo il rigo RT41 colonna 2: qui va il costo o valore di acquisto delle cripto vendute.
  • Il rigo RT57 colonna 2 accoglie la differenza tra i due valori precedenti, ma solamente per la parte che supera la franchigia di 2.000 euro (naturalmente questo rigo diviene rilevante solo se la plusvalenza netta è superiore a 2.000 euro).
  • Il rigo RT88 è il riepilogativo: va indicato il risultato dell’operazione RT57 colonna 2 meno eventuali altre componenti (RT43 e RT44 colonna 2).
  • Il rigo RT89 accoglie l’imposta sostitutiva vera e propria: il 26% dell’importo di rigo RT88.
  • Il rigo RT90 è quello finale, dove va indicato l’ammontare definitivo dell’imposta sostitutiva dovuta.

Il monitoraggio nel quadro RW

Non basta pagare le tasse sulle plusvalenze. Chi detiene criptovalute ha ulteriori obblighi dichiarativi. Spesso questi vengono trascurati, creando problemi ben più gravi delle imposte stesse.

Le cripto devono comparire nel quadro RW del Modello Redditi, come se fossero attività finanziarie detenute all’estero. Questo obbligo non riguarda soltanto chi realizza guadagni. Vale anche per chi semplicemente detiene cripto in wallet privati o su exchange internazionali, anche senza vendere e senza realizzare plusvalenze. È un obbligo di monitoraggio puro, finalizzato a garantire trasparenza fiscale.

L’adempimento vale pure per chi non possiede direttamente le cripto, ma ne è il titolare effettivo secondo la normativa antiriciclaggio. Diciamo che un soggetto acquisisce cripto tramite un trust o attraverso un intermediario; la dichiarazione RW rimane comunque obbligatoria.

C’è un’eccezione importante. Non va indicato nel quadro RW il contribuente che, riuscendo a dimostrarlo mediante denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, ha perso o subito il furto delle chiavi private della sua cripto. La perdita documentata o il furto certificato toglie l’obbligo di monitoraggio. È una norma che protegge chi è vittima di frodi.

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