info@studiopizzano.it

Superbonus: anche l’acquirente può impugnare lo scarto delle cessioni di crediti fiscali

25 Marzo, 2025

La recente giurisprudenza delle Corti tributarie sta consolidando un orientamento espansivo in merito ai soggetti legittimati ad impugnare i provvedimenti di annullamento delle cessioni di crediti fiscali derivanti da bonus edilizi. Emerge con chiarezza che non solo il cedente, ma anche l’acquirente del credito d’imposta può contestare lo “scarto” della comunicazione di cessione disposto dall’Amministrazione finanziaria.

La protezione preventiva dell’erario e i meccanismi di controllo

L’art. 122-bis del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un importante strumento di controllo preventivo per contrastare le frodi fiscali nell’ambito delle cessioni di crediti derivanti da bonus edilizi. La norma consente all’Agenzia delle Entrate di sospendere, per un periodo massimo di trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni di cessione dei crediti che presentano profili di rischio, incluse le cessioni successive alla prima.

Questa facoltà rappresenta una misura cautelare che si inserisce nell’ampio contesto delle azioni di contrasto alle frodi fiscali nel settore dell’edilizia agevolata. La sospensione opera entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione e rappresenta la fase preliminare di un procedimento di verifica che può concludersi in due modi distinti.

Gli esiti del procedimento di verifica

Quando l’Agenzia delle Entrate attiva il meccanismo di sospensione, possono verificarsi due scenari:

  1. Esito favorevole al contribuente: se gli elementi di rischio non risultano confermati o trascorrono trenta giorni senza che l’Amministrazione si pronunci, la comunicazione produce regolarmente i suoi effetti.
  2. Annullamento della comunicazione: qualora gli elementi di rischio vengano confermati, l’Agenzia notifica l’annullamento al soggetto che ha trasmesso la comunicazione, con la relativa motivazione. In questo caso, la comunicazione si considera come non effettuata.

È proprio in questo secondo scenario che si pone il problema della tutela giurisdizionale, con particolare riferimento all’individuazione dei soggetti legittimati ad impugnare il provvedimento di “scarto”.

La natura giuridica dello “scarto” e la sua impugnabilità

La giurisprudenza ha qualificato il provvedimento di “scarto” come una misura cautelare assimilabile agli atti tipici impugnabili elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Questa interpretazione si basa sullo scopo perseguito (tutelare preventivamente l’erario dalla circolazione di crediti inesistenti) e sugli effetti prodotti.

Particolarmente significativo è il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 28812/2024 e alla pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Trieste dell’11 aprile 2023 (n. 81/1/2023), che hanno contribuito a delineare questo orientamento.

L’estensione della legittimazione attiva all’acquirente del credito

Le recenti decisioni della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento (60/01/2025, 75/02/2025 e 76/02/2025) hanno ulteriormente ampliato l’ambito della legittimazione ad agire, riconoscendola non solo al venditore (tipicamente la persona fisica beneficiaria degli interventi agevolati), ma anche all’acquirente del credito.

Questa estensione rappresenta un’evoluzione significativa nella tutela giurisdizionale in materia tributaria. La Corte trentina ha infatti riconosciuto che anche l’acquirente del credito d’imposta, come ad esempio la società edile o l’istituto finanziario che ha acquistato il credito, è “soggetto munito di un preciso interesse al riguardo” e, pertanto, legittimato ad impugnare il provvedimento di scarto.

Implicazioni pratiche per gli operatori del settore

L’orientamento giurisprudenziale in fase di consolidamento amplia significativamente le possibilità di tutela per tutti i soggetti coinvolti nella circolazione dei crediti fiscali. Le imprese edili e gli istituti finanziari che acquisiscono crediti derivanti da bonus edilizi possono ora contestare direttamente i provvedimenti di annullamento delle cessioni.

Questa evoluzione interpretativa riflette una maggiore sensibilità verso le esigenze di tutela di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di cessione del credito, riconoscendo che anche l’acquirente subisce effetti pregiudizievoli dall’annullamento della comunicazione di cessione.

La ratio dell’orientamento estensivo

La linea interpretativa che si sta affermando risponde all’esigenza di garantire una tutela giurisdizionale effettiva a tutti i soggetti che subiscono un pregiudizio concreto dal provvedimento amministrativo. Nel caso delle cessioni di crediti fiscali, è evidente che l’annullamento della comunicazione produce effetti negativi non solo per il cedente, ma anche per l’acquirente, che vede frustrata la propria aspettativa all’acquisizione del credito.

L’estensione della legittimazione attiva all’acquirente del credito rappresenta pertanto un’applicazione del principio generale secondo cui la tutela giurisdizionale deve essere riconosciuta a chiunque sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante.

In sintesi

IN SINTESI


Chi può impugnare l’annullamento della cessione di un credito fiscale da bonus edilizi? Anche l’acquirente del credito, oltre al cedente, è legittimato a contestare il provvedimento di “scarto” emesso dall’Agenzia delle Entrate.


Qual è il contesto normativo e qual è la funzione dello “scarto”? L’art. 122-bis del D.L. 34/2020 consente all’Agenzia delle Entrate di sospendere temporaneamente le comunicazioni di cessione dei crediti fiscali che presentano profili di rischio, per verificare eventuali frodi. Se il rischio è confermato, la comunicazione viene annullata e considerata come mai avvenuta.


Cosa accade al termine della verifica dell’Agenzia delle Entrate? Se l’Agenzia non conferma i sospetti entro 30 giorni, la comunicazione ha pieno effetto. Se invece conferma i profili di rischio, emette un provvedimento di annullamento.


Qual è la natura giuridica del provvedimento di annullamento? La giurisprudenza lo assimila a un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, in quanto produce effetti sostanziali e lesivi per i soggetti coinvolti.


Quali sentenze recenti hanno consolidato questa interpretazione? Sono centrali la sentenza della Cassazione n. 28812/2024 e le decisioni della Corte di giustizia tributaria di Trento (60/01/2025, 75/02/2025, 76/02/2025), che hanno esteso la legittimazione attiva anche all’acquirente del credito.


Quali sono le implicazioni pratiche per le imprese e gli operatori finanziari? Le imprese edili e gli istituti finanziari possono ora difendersi in giudizio contro l’annullamento delle cessioni, potenziando la propria tutela legale e patrimoniale.


Qual è il principio alla base dell’orientamento estensivo? Si vuole garantire una tutela effettiva a chiunque subisca un danno concreto da un provvedimento amministrativo, riconoscendo l’interesse giuridico anche all’acquirente del credito fiscale.

Articoli correlati