Dal 1° al 31 agosto 2026 si sospendono automaticamente i termini processuali, compresi quelli del contenzioso tributario. La pausa non riguarda però, di regola, gli adempimenti amministrativi e i pagamenti con termine autonomo, come il versamento delle cartelle. Per evitare errori, occorre distinguere il termine collegato all’impugnazione da quello che decorre direttamente dalla notifica o dalla ricezione dell’atto.
Termini processuali sospesi
Ogni agosto l’attività giurisdizionale rallenta e, con essa, i termini dei processi in corso, compreso il contenzioso tributario. La regola, fissata dalla legge n. 742/1969, sospende dal 1° al 31 agosto i termini processuali, ma lascia fuori numerosi adempimenti di natura amministrativa: distinguere le due categorie è il vero nodo pratico per contribuenti e professionisti.
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Se il termine inizia a decorrere durante la sospensione, il suo dies a quo è differito alla fine del periodo sospensivo. Il meccanismo opera automaticamente, senza necessità di un’istanza di parte.
Nel processo tributario la sospensione feriale riguarda, tra gli altri, i termini per la proposizione del ricorso introduttivo alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, per la costituzione in giudizio, per l’appello, per le controdeduzioni, per il ricorso per cassazione e per la riassunzione del giudizio.
La sospensione riguarda il termine di impugnazione anche quando l’atto impugnabile sia una cartella di pagamento, un’intimazione di pagamento, un fermo amministrativo o un altro atto della riscossione. Va distinta, tuttavia, la tutela processuale contro l’atto dal termine per eseguire il pagamento richiesto dall’atto stesso.
Termini che restano operativi
La sospensione feriale non si estende, in linea generale, ai termini amministrativi. Restano pertanto estranei alla pausa estiva i termini di versamento delle imposte, salvo la proroga generalizzata al 20 agosto per gli adempimenti e i versamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto, nonché i termini di decadenza dell’Amministrazione finanziaria per la notifica degli atti impositivi.
Non sono sospesi neppure i termini per le istanze di autotutela o di sgravio, i termini per il rimborso, né il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento della cartella di pagamento. Quest’ultimo conserva natura amministrativa anche se, nello stesso periodo, risulta sospeso il diverso termine per impugnare la cartella davanti al giudice tributario.
Tutela cautelare
Una deroga particolarmente rilevante riguarda i procedimenti cautelari. L’art. 5 della legge n. 742/1969 esclude dalla sospensione feriale i procedimenti relativi alla sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato.
Il contribuente che riceve un atto suscettibile di produrre effetti esecutivi o cautelari non può quindi fare affidamento sulla pausa di agosto per la domanda cautelare. Nel processo tributario, inoltre, non è ammessa una tutela cautelare ante causam: l’istanza di sospensione deve essere proposta con il ricorso oppure dopo la sua notificazione.
Pausa procedimentale fino al 4 settembre
Accanto alla sospensione feriale processuale opera una distinta sospensione procedimentale dal 1° agosto al 4 settembre, prevista dall’art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006. La disciplina riguarda, tra l’altro, il termine per presentare osservazioni e richieste successive alla consegna dello schema di atto, nonché i termini per rispondere a inviti, questionari e richieste istruttorie dell’Agenzia delle Entrate.
La sospensione procedimentale non opera per le richieste formulate nell’ambito di accessi, ispezioni e verifiche, né per le procedure di rimborso IVA. Per gli avvisi bonari derivanti da liquidazione automatica o da controllo formale, il periodo dal 1° agosto al 4 settembre rileva invece per il pagamento in unica soluzione o della prima rata, ma non per le rate successive.
Come si calcola il ricorso
Se un atto viene notificato nel mese di agosto, il termine ordinario di sessanta giorni per proporre ricorso inizia a decorrere dal 1° settembre. Per esempio, un atto notificato il 10 agosto 2026 potrà essere impugnato entro il 30 ottobre 2026, salvo eventuali ulteriori cause di sospensione applicabili al caso concreto.
Se, invece, l’atto è notificato prima del 1° agosto, si computano i giorni maturati fino al 31 luglio, si sospende il conteggio per l’intero mese di agosto e si riprende dal 1° settembre. Per un atto notificato il 19 luglio 2026, il termine di sessanta giorni decorre dal 20 luglio, resta sospeso dal 1° al 31 agosto e scade il 18 ottobre 2026.
Termini a ritroso
Particolare attenzione merita il calcolo dei termini a ritroso. L’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 consente il deposito dei documenti fino a venti giorni liberi prima dell’udienza e delle memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima della trattazione.
Quando l’udienza è fissata nei primi giorni di settembre, il mese di agosto deve essere integralmente escluso dal computo. La conseguenza pratica è che gli adempimenti devono essere eseguiti prima della pausa estiva: per un’udienza fissata il 5 settembre 2026, le memorie illustrative devono essere depositate entro il 24 luglio e i documenti entro il 15 luglio.
Impugnazioni e giudicato
La sospensione feriale incide anche sui termini per impugnare le sentenze. Sia il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, sia il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall’art. 327 c.p.c. devono essere calcolati escludendo il periodo dal 1° al 31 agosto.
Ad esempio, una sentenza pubblicata il 25 giugno 2026, in assenza di notificazione, diviene impugnabile entro il 25 gennaio 2027. Il termine semestrale viene infatti prolungato di trentuno giorni per effetto della sospensione feriale.
Istituti deflativi e pagamenti
Gli istituti deflativi del contenzioso hanno normalmente natura amministrativa e non beneficiano, di per sé, della sospensione feriale. La verifica deve però essere condotta sulla formulazione della specifica disposizione applicabile.
Quando la legge collega il pagamento al “termine per la proposizione del ricorso”, la sospensione feriale opera anche sul termine di pagamento. È il caso, in particolare, dell’acquiescenza e della definizione agevolata delle sanzioni, purché il versamento sia espressamente agganciato al termine di impugnazione.
Se, invece, la disposizione prevede un termine autonomo, come “sessanta giorni dalla notifica” o “trenta giorni dal ricevimento”, la sospensione feriale non si applica, salvo una specifica norma che disponga diversamente.
| Tipologia di atto | Riferimento del pagamento | Effetto della sospensione feriale |
|---|---|---|
| Accertamenti esecutivi relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP | Termine per la proposizione del ricorso | Sì, con possibile cumulo con la sospensione da accertamento con adesione |
| Avvisi di recupero di crediti d’imposta | Termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973 | Sì |
| Cartelle di pagamento | Sessanta giorni dalla notifica | No, per il pagamento; sì, per l’eventuale impugnazione |
| Accertamenti relativi a imposte d’atto, come registro e successioni | Sessanta giorni dalla notifica | No, per il pagamento |
| Avvisi bonari | Trenta giorni dal ricevimento della comunicazione | Non opera la sospensione feriale processuale; si applica la sospensione procedimentale dal 1° agosto al 4 settembre per il pagamento in unica soluzione o della prima rata |
Cartelle: stop alle notifiche, non ai pagamenti
Per agosto 2026, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato la sospensione delle notifiche delle cartelle di pagamento. Si tratta di una scelta organizzativa dell’ente, limitata alla fase notificatoria, e non di una sospensione legale dei termini di pagamento o delle rateizzazioni già in corso.
Di conseguenza, una cartella notificata nel mese di luglio mantiene il proprio termine ordinario di pagamento di sessanta giorni, anche quando la scadenza ricade nel mese di agosto. Resta comunque sospeso il termine per proporre ricorso, se la cartella è impugnabile davanti alla giurisdizione tributaria.
Indicazioni operative
Nella pratica professionale gli errori più frequenti derivano dalla sovrapposizione di tre regimi distinti: la sospensione feriale processuale dal 1° al 31 agosto, la sospensione procedimentale dal 1° agosto al 4 settembre e la proroga al 20 agosto per alcuni versamenti e adempimenti fiscali.
Prima di calcolare la scadenza occorre quindi individuare la natura del termine, verificare la norma che lo disciplina e accertare se il pagamento sia ancorato al termine di ricorso oppure decorra autonomamente dalla notifica o dal ricevimento dell’atto. Solo questa verifica consente di evitare decadenze, versamenti tardivi e valutazioni errate sulla tutela disponibile.




