L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha disposto con il Messaggio n. 2359 del 25 luglio 2025 una misura temporanea di sospensione delle principali attività di notifica nei confronti dei soggetti contribuenti. La decisione, che interesserà l’intero mese di agosto 2025 (dal 1° al 31), mira ad agevolare gli adempimenti amministrativi durante il periodo di ferie estive, coinvolgendo sia i contribuenti diretti che i loro intermediari professionali.
Tipologie di atti sospesi e riferimenti normativi
La sospensione disposta dall’INPS riguarda diverse categorie di documenti amministrativi di rilevante impatto per i soggetti contribuenti. Secondo quanto stabilito dal messaggio istituzionale, rientrano nella sospensione temporanea:
Le Note di rettifica e le relative verifiche della regolarità contributiva, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.). Tale sistema rappresenta uno strumento procedurale fondamentale per l’accesso alle agevolazioni contributive e la verifica della correttezza delle dichiarazioni presentate dai soggetti beneficiari.
Le Diffide di adempimento costituiscono un altro elemento centrale della sospensione. Questi atti rappresentano il momento precedente all’avvio delle procedure esecutive e hanno la funzione di intimare al debitore l’adempimento dell’obbligazione contributiva entro termini perentori. La sospensione opera nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, con l’importante eccezione dei casi in cui risulti prossimo il maturare del termine di prescrizione.
I verbali ispettivi e gli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale subiscono anch’essi la medesima sospensione temporale. Tali documenti rappresentano l’esito delle attività di controllo condotte dalle strutture territoriali dell’INPS sui rapporti contributivi dei soggetti vigilati.
Avvisi di addebito e regimi speciali
Una particolare disciplina è riservata agli Avvisi di addebito (AVA), previsti dall’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L’emissione di tali atti risulta sospesa fino al 31 agosto 2025, configurando una misura di particolare rilevanza considerato il carattere immediatamente esecutivo di questi documenti.
Tuttavia, il legislatore ha predisposto meccanismi di bilanciamento per non pregiudicare né le esigenze dei contribuenti che intendano regolarizzare spontaneamente la propria posizione, né la tutela dei crediti dell’Istituto. A tal fine, è prevista la possibilità di procedere al trasferimento dei crediti contributivi all’agente della riscossione a cura delle Strutture territoriali dell’INPS, per favorire eventuali richieste di regolarizzazione che il contribuente intenda avviare durante il periodo interessato dalla sospensione.
La gestione operativa del recupero dei crediti attraverso l’agente della riscossione prevede specifiche finestre temporali per l’operazione di “infasamento”: il 7 e 8 agosto 2025 per la data di consegna del 10 agosto 2025, e il 21 e 22 agosto 2025 per la data di consegna del 25 agosto 2025.
Atti sanzionatori e procedimenti disciplinari
La sospensione si estende anche agli atti di accertamento delle violazioni previsti dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché alle relative ordinanze-ingiunzione. Tale categoria comprende le sanzioni amministrative irrogate dall’INPS per violazioni della normativa contributiva e previdenziale.
Anche in questo ambito, la sospensione deve essere contemperata con i termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio. Le strutture territorialmente competenti sono chiamate a valutare, terminata l’istruttoria, se procedere comunque alla notifica dell’atto di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione, qualora ricorrano circostanze di urgenza legate alla decorrenza dei termini prescrizionali.
Esclusioni e limitazioni del regime sospensivo
Il regime di sospensione presenta alcune importanti esclusioni che delimitano chiaramente l’ambito applicativo della misura. La sospensione non opera per gli atti relativi alla contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici, mantenendo inalterata la tempistica delle procedure per questa particolare categoria di rapporti contributivi.
Analogamente, resta fermo l’obbligo di notifica nei casi in cui questa risulti necessaria per escludere il pregiudizio dei crediti dell’Istituto. Tale previsione costituisce una clausola di salvaguardia volta a tutelare l’interesse erariale e a prevenire situazioni di decadenza o prescrizione che potrebbero compromettere il recupero delle somme dovute.
Contemperamento con i termini di prescrizione
Un aspetto di particolare rilevanza tecnico-giuridica riguarda il bilanciamento tra esigenze di semplificazione e tutela dei diritti di credito dell’Istituto. Il messaggio chiarisce espressamente che la sospensione dell’emissione degli avvisi di addebito deve essere contemperata con i termini di prescrizione del credito.
Quando ricorrano ipotesi di prossimità alla prescrizione, le Strutture territoriali sono tenute a valutare la necessità di procedere alla notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione. Tale meccanismo consente di preservare i diritti di credito dell’Istituto senza vanificare le finalità semplificatorie della misura adottata.
Finalità e ratio della misura
L’iniziativa dell’INPS si inserisce in un più ampio contesto di modernizzazione amministrativa e di attenzione alle esigenze dei contribuenti. La sospensione temporanea delle notifiche durante il periodo estivo risponde a logiche di efficienza amministrativa e di razionalizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini.
La misura presenta analogie con le disposizioni di sospensione adottate dall’Agenzia delle Entrate, come quelle previste dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1° gennaio 2024, n. 1 (decreto Adempimenti), che ha introdotto due periodi annuali di sospensione per determinate comunicazioni tributarie (dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre).
Tuttavia, a differenza del regime fiscale, la sospensione INPS presenta caratteristiche di maggiore flessibilità, prevedendo meccanismi di deroga più articolati per la tutela dei crediti dell’Istituto e la gestione delle situazioni di urgenza.
Implicazioni operative per i soggetti interessati
Dal punto di vista operativo, la sospensione comporta per i contribuenti un periodo di tregua dalle principali comunicazioni dell’INPS, consentendo una più serena gestione degli adempimenti estivi. I soggetti che intendano regolarizzare spontaneamente la propria posizione contributiva possono comunque avvalersi delle procedure ordinarie, beneficiando della possibilità di trasferimento dei crediti all’agente della riscossione.
Per gli intermediari professionali (consulenti del lavoro, commercialisti, patronati), la misura offre l’opportunità di organizzare più efficacemente l’attività di assistenza ai clienti, concentrando le verifiche e le regolarizzazioni in momenti di minor pressione amministrativa.
La sospensione non comporta alcuna modifica dei termini sostanziali per gli adempimenti contributivi ordinari, che rimangono disciplinati dalla normativa di settore. La misura ha carattere meramente procedimentale e riguarda esclusivamente i tempi di notifica degli atti da parte dell’Istituto.