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Sospensione estiva Avvisi bonari

Sospensione estiva Avvisi bonari confermato per il 2025

18 Luglio, 2025

Il periodo estivo porta con sé, come ormai da tradizione, la sospensione di numerosi adempimenti fiscali. Tra questi, anche Sospensione estiva Avvisi bonari  –  comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate che segnalano irregolarità nelle dichiarazioni – seguono un calendario particolare che prevede pause strategiche durante l’anno. La normativa, modificata di recente dal Decreto Adempimenti, ha infatti esteso i periodi di sospensione, introducendo regole più articolate che meritano un approfondimento. Nella prassi professionale, questi aspetti assumono particolare rilevanza per la pianificazione delle attività e la gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria.

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Decreto adempimenti: la riforma dei tempi di sospensione

Il D.Lgs. 1/2024, meglio noto come Decreto Adempimenti, ha introdotto modifiche significative all’art. 19, comma 1. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, ha fornito chiarimenti dettagliati al paragrafo 4, illustrando come la riforma abbia stabilito due distinti periodi di sospensione nell’arco dell’anno.

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Si tratta di una novità importante, considerando che precedentemente la pausa estiva era l’unico momento di “tregua” per i contribuenti. Ora, invece, anche il mese di dicembre beneficia di analoga protezione, creando un sistema più bilanciato di distribuzione degli oneri durante l’anno.

La ratio di questa scelta normativa appare chiara: evitare che periodi particolarmente delicati dal punto di vista familiare e sociale – come le vacanze estive e le festività natalizie – vengano “disturbati” da comunicazioni fiscali che richiedono attenzione e, spesso, l’intervento di professionisti.

Tipologie di atti soggetti a sospensione agosto-dicembre

Durante i mesi di agosto e dicembre, l’autorità fiscale non può procedere all’invio di specifiche tipologie di atti, anche qualora questi siano già stati elaborati o emessi. Si consideri che questa preclusione opera automaticamente, salvo ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza che giustifichino una deroga al regime ordinario.

Le comunicazioni soggette a sospensione riguardano:

  • Gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, disciplinati dagli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA;
  • Le comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni, ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973;
  • Gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata, secondo l’art. 1, comma 412 della Legge 311/2004;
  • Gli inviti all’adempimento spontaneo, le cosiddette “lettere di compliance”, previsti dall’art. 1, commi 634-636 della Legge 190/2014.

Nella casistica comune, queste comunicazioni rappresentano la stragrande maggioranza degli atti che i contribuenti ricevono dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’anno. La loro sospensione durante agosto e dicembre determina, di fatto, una concentrazione degli invii negli altri mesi.

La doppia sospensione: invio atti e versamenti

È opportuno notare come la disciplina preveda una sorta di “doppia protezione” per i contribuenti. Oltre alla sospensione dell’invio degli atti durante agosto e dicembre, permane infatti la tradizionale sospensione dei versamenti dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno, stabilita dall’art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016.

Quest’ultima disposizione, operante dal 2017, riguarda specificamente i pagamenti collegati agli avvisi bonari e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata. Come spesso accade nella normativa fiscale, si crea così un sistema articolato dove convivono diverse tipologie di sospensioni, ciascuna con le proprie specificità temporali.

Il risultato pratico? Un contribuente che riceva un avviso bonario a fine luglio potrà beneficiare della sospensione dei versamenti fino al 4 settembre, indipendentemente dal fatto che l’atto sia stato notificato prima dell’inizio del periodo di sospensione dell’invio.

Meccanismo e contenuto degli avvisi bonari

Gli avvisi di irregolarità, comunemente denominati avvisi bonari, rappresentano uno strumento di particolare importanza nel rapporto tra fisco e contribuente. Attraverso questi atti, l’Agenzia delle Entrate comunica – anche tramite intermediario – le irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni presentate.

  • Il contenuto di questi avvisi è standardizzato e include elementi specifici che meritano attenzione:
  • La maggiore imposta che risulta dovuta a seguito dei controlli effettuati dall’amministrazione finanziaria. Questo importo deriva dal confronto tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto invece emergente dai controlli automatizzati o formali.
  • La sanzione ridotta, calcolata in misura pari a un terzo di quella ordinaria. È importante sottolineare che, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l’entità della sanzione è stata ulteriormente ridotta al 25%, in virtù delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024.
  • Gli interessi, determinati al tasso del 3,5% annuo e calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento fino all’ultimo giorno del mese antecedente la “Data di elaborazione della comunicazione” indicata nell’avviso stesso.

Termini per l’adempimento: le novità 2025

Una modifica particolarmente significativa riguarda i termini per beneficiare delle agevolazioni previste dagli avvisi bonari. Dal 1° gennaio 2025, infatti, il termine è stato esteso da 30 a 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Questo ampliamento temporale risponde alle sollecitazioni che provenivano dal mondo professionale, spesso alle prese con la difficoltà di gestire pratiche complesse nei ristretti termini precedentemente previsti. Nell’esperienza applicativa, non era raro trovarsi nella situazione di dover richiedere chiarimenti all’amministrazione finanziaria o di dover approfondire aspetti tecnici che richiedevano tempi più distesi.

Il contribuente o il sostituto d’imposta che provveda al pagamento entro il termine di 60 giorni – sia dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, sia dalla comunicazione definitiva contenente l’eventuale rideterminazione in autotutela – può evitare l’iscrizione a ruolo prevista dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 462/1997.

Calcolo pratico dei termini con le sospensioni

Per comprendere meglio il funzionamento del sistema, è utile considerare un esempio concreto. Si ipotizzi che un avviso di irregolarità sia stato notificato il 25 luglio 2025: in questo caso, il versamento delle somme richieste o la fornitura di chiarimenti all’amministrazione finanziaria potrà avvenire entro il 28 ottobre 2025.

Il calcolo tiene conto dei 6 giorni residui di luglio e dei successivi 54 giorni a partire dal 5 settembre, considerando che il mese di agosto è interamente coperto dalla sospensione dei versamenti.

Diverso è il caso in cui il termine di 60 giorni inizi a decorrere nel breve periodo che va dal 1° al 4 settembre 2025. In questa ipotesi – piuttosto rara ma teoricamente possibile – il termine slitterebbe automaticamente al 5 settembre 2025, ossia al termine del periodo di sospensione.

Ricezione telematica e decorrenza dei termini

Un aspetto spesso trascurato riguarda la modalità di ricezione telematica degli avvisi bonari. Quando il contribuente abbia optato per la ricezione in via telematica attraverso l’intermediario – barrando l’apposita casella nel frontespizio della dichiarazione – i termini subiscono una variazione importante.

In questo caso, i 60 giorni per l’adempimento non decorrono dalla data di ricezione dell’atto da parte del contribuente, ma iniziano a decorrere dopo 30 giorni dalla data in cui l’avviso è stato ricevuto dall’intermediario stesso.

Questa previsione tiene conto dei tempi tecnici necessari all’intermediario per analizzare la comunicazione, valutarne l’eventuale fondatezza e concordare con il cliente la strategia più appropriata. Nella pratica professionale, questi 30 giorni aggiuntivi si rivelano spesso determinanti per una gestione efficace della problematica.

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