La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito definitivamente che il litisconsorzio necessario non trova più applicazione quando una società risulta cancellata dal registro delle imprese. Questa posizione giurisprudenziale, consolidata attraverso numerose pronunce, ridisegna il panorama delle tutele processuali per i creditori di società estinte.
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Principio della sopravvivenza giuridica: evoluzione interpretativa
L’orientamento giurisprudenziale consolidato riconosce alla società cancellata una forma di sopravvivenza limitata ai rapporti sostanziali ancora pendenti. Come spesso accade nella prassi applicativa, questo principio trova fondamento nell’esigenza di tutelare i creditori che altrimenti vedrebbero compromesse le proprie ragioni creditorie.
La Cassazione ha stabilito che, decorsi i cinque anni dalla cancellazione previsti dall’art. 2495 c.c., secondo comma, del codice civile, opera esclusivamente nei casi in cui vengano richiesti in via tribunalizia tributi e contributi. È opportuno notare come questa delimitazione temporale sia stata oggetto di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito.
Tutela processuale dei creditori: nuovi orientamenti
Il principio di sopravvivenza, talvolta definito dalla dottrina come “sopravvivenza fiscale”, comporta che i creditori possano agire direttamente contro la società estinta senza necessità di coinvolgere i soci. Questa impostazione – che nella pratica professionale si osserva frequentemente – deriva dall’applicazione dell’art. 2495, c. 2, del codice civile.
La giurisprudenza ha talvolta interpretato il fenomeno della cancellazione come meramente formale quando sussistano rapporti giuridici non definiti. Si consideri, a titolo esemplificativo, la situazione di una società di consulenza cancellata nel 2019 che mantenga crediti verso clienti non ancora riscossi: in tale fattispecie, la società conserva soggettività giuridica limitatamente a quei rapporti.
Regime di trasparenza fiscale: aspetti problematici
Nell’esperienza applicativa emerge una particolare criticità quando la società cancellata aveva optato per il regime di trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR. Come previsto dalla Cassazione n. 2495, secondo comma, del codice civile, la liquidazione societaria comporta specifici effetti sui rapporti tributari.
La Cass. n. 36892/2022 e Cass. n. 22070/2023 hanno chiarito che il regime di trasparenza non osta all’applicazione del principio di sopravvivenza. Tuttavia – e questo è un aspetto spesso trascurato nella pratica – occorre verificare attentamente la posizione dei singoli soci nel momento dell’estinzione.
Termini per l’azione dei creditori: prescrizione e decadenza
L’art. 28, c. 4 del dlgs n. 175/2014 stabilisce che “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione”, il termine è fissato in cinque anni dalla cancellazione. Nella prassi, questo termine è spesso oggetto di interpretazioni restrittive da parte degli uffici finanziari.
È necessario distinguere tra:
- Azioni di natura sostanziale: soggette ai normali termini di prescrizione;
- Azioni processuali: che possono essere esercitate nei confronti della società estinta.
Come spesso accade nella casistica comune, la distinzione non è sempre agevole e richiede un’analisi caso per caso.
Responsabilità dei soci: limiti e configurabilità
Il principio enunciato dalla Cassazione comporta che i soci non rispondano automaticamente dei debiti sociali una volta decorsi i termini per l’opposizione. Questa impostazione, che trova fondamento nell’art. 2495 c.c., secondo comma, presenta tuttavia alcuni profili di criticità.
La giurisprudenza ha talvolta ammesso la responsabilità dei soci quando si dimostri un comportamento doloso o gravemente colposo nella fase di liquidazione. Si consideri il caso di una società commerciale che trasferisca l’intero patrimonio ai soci prima della cancellazione: in tale circostanza, secondo la Cassazione n. 3716/2025, doveva operare il litisconsorzio necessario.
Effetti sui rapporti contrattuali e creditizi pendenti
Nell’esperienza pratica si osserva come la cancellazione della società non determini automaticamente l’estinzione dei rapporti contrattuali. La società mantiene una soggettività giuridica limitata – e questo è importante e fondamentale – ai rapporti non ancora definiti al momento della cancellazione.
La Cassazione tributaria n. 15644/2016 ha precisato che la società può essere destinataria di atti impositivi anche dopo la cancellazione, purché relativi a periodi di imposta antecedenti l’estinzione. Questa interpretazione – che nella pratica professionale genera spesso incertezze – deriva dall’applicazione congiunta dell’art. 28, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2014.
Prospettive applicative e orientamenti futuri
L’evoluzione giurisprudenziale sembra orientata verso una maggiore tutela dei creditori, pur nel rispetto dei principi di certezza del diritto. La Cassazione ha recentemente precisato (Cass. n. 4736/2020) che la cancellazione produce effetti limitati quando sussistano “ragioni di pubblico interesse” nella conservazione della soggettività giuridica.
È opportuno segnalare come questo orientamento – per quanto consolidato – possa incontrare resistenze applicative da parte degli uffici amministrativi. Nella prassi si riscontra talvolta una diversa interpretazione dei termini per l’azione, con conseguenti contenziosi che potrebbero essere evitati attraverso una più attenta pianificazione della fase di liquidazione.
La questione rimane aperta per quanto concerne i rapporti con enti previdenziali e assicurativi, dove la giurisprudenza di legittimità non ha ancora fornito indicazioni definitive.