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compensazione nel ravvedimento operoso

Scissione mediante scorporo: cronaca di una riforma attesa

4 Settembre, 2025

Nel mondo delle operazioni straordinarie, l’introduzione della scissione mediante scorporo con il D.Lgs. 19/2023 era stata salutata come un’opzione strategica a lungo attesa. Tuttavia, la sua prima versione normativa presentava tali e tante criticità da renderla uno strumento tanto affascinante quanto imperfetto. Con il D.Lgs. 88/2025, il legislatore interviene in modo deciso, quasi chirurgico, per correggere il tiro, riscrivendo l’articolo 2506.1 del codice civile. L’obiettivo è chiaro: trasformare un’idea promettente in uno strumento di riorganizzazione aziendale finalmente completo e funzionale.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Scissione mediante scorporo: la riforma del 2025 (D.Lgs. 88/2025) amplia lo strumento: possibile scindere a favore di società già esistenti, non solo di nuova costituzione.
  • Totale trasferibilità dei beni: la scissa può scorporare tutto il patrimonio operativo, mantenendo solo la partecipazione nella beneficiaria (holding pura).
  • Semplificazioni: restano applicabili solo per scissione verso newco; con beneficiarie preesistenti tornano obblighi tradizionali (relazioni, perizia di stima).
  • Regime fiscale invariato: neutralità fiscale e valori fiscali invariati (D.Lgs. 192/2024 e art. 173 TUIR), ma servono aggiornamenti sulle regole per il riporto delle perdite nelle beneficiarie già operative.

Il correttivo del 2025: cosa cambia davvero con la riforma

Il D.Lgs. 88/2025 fa tabula rasa di queste incertezze, riscrivendo completamente il primo comma dell’art. 2506.1 c.c.. Le novità sono sostanziali e vanno nella direzione chiesta a gran voce dal mercato.

  • apertura alle beneficiarie preesistenti: È senza dubbio l’intervento più significativo. Ora è espressamente consentito effettuare la scissione mediante scorporo anche a favore di società già esistenti. Questo amplia enormemente il campo di applicazione, consentendo riorganizzazioni più complesse e sinergiche all’interno di gruppi già strutturati.
  • Trasferimento dell’intero patrimonio: Cade il limite del trasferimento di una “parte” del patrimonio. La scissa può ora scorporare la totalità dei suoi asset operativi, mantenendo unicamente la partecipazione nella beneficiaria. Si tratta comunque di una scissione parziale, poiché la scissa non si estingue , ma questa modifica permette di realizzare in modo pulito e diretto la trasformazione in holding pura.

Viene inoltre cancellato il riferimento pleonastico alla “continuazione dell’attività”, un elemento che aveva generato solo confusione.

L’impatto sulle semplificazioni: procedure a doppio binario

L’apertura alle beneficiarie preesistenti ha una conseguenza diretta e logica: una rimodulazione del regime delle semplificazioni procedurali. La versione originaria della norma prevedeva un iter molto snello, esonerando l’operazione dalla redazione della  situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e della fondamentale perizia di stima dell’esperto indipendente.

La nuova disciplina (artt. 2506-bis e 2506-ter c.c.) crea un sistema a doppio binario. Le  massime semplificazioni restano valide, ma solo per il caso “base”: una scissione mediante scorporo a favore di una società di nuova costituzione, in cui tutte le quote della beneficiaria sono assegnate alla scissa. In questo scenario, non essendoci altri soci da tutelare, documenti come la determinazione del rapporto di cambio o la perizia di congruità non hanno ragione d’esistere.

Quando, invece, lo scorporo avviene a favore di una  beneficiaria preesistente (che potrebbe avere altri soci), la tutela di tutti gli stakeholder impone il ritorno alla disciplina ordinaria. Diventano quindi obbligatori tutti gli adempimenti previsti per le scissioni tradizionali, inclusa la perizia di stima, salvo che i soci non vi rinuncino all’unanimità.

Il capitolo fiscale: luci e ombre sull’articolo 173 TUIR

Sul fronte tributario, il D.Lgs. 192/2024 ha già tracciato le coordinate, integrando l’art. 173 del TUIR. I pilastri della disciplina sono chiari:

  • Neutralità fiscale: L’operazione non genera plusvalenze imponibili. I beni trasferiti mantengono l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto.
  • Valore della partecipazione: La partecipazione che la scissa iscrive in bilancio assume come costo fiscale il valore netto degli asset trasferiti.
  • Gestione delle riserve: Le riserve di utili della scissa non vengono trasferite alla beneficiaria, ma restano in capo alla scissa stessa. La beneficiaria, a fronte dell’aumento di patrimonio, iscrive una riserva di capitale.

Tuttavia, proprio la riforma civilistica fa emergere un punto che richiederà un probabile “tagliando” normativo. L’attuale formulazione dell’art. 173 TUIR esclude l’applicazione alla scissione mediante scorporo delle regole sul  riporto delle perdite fiscali (il cosiddetto test di vitalità e del patrimonio netto, previsto dal comma 10). Come chiarito dalla Circolare n. 9/E/2010, questo test serve a evitare che società in perdita si “fondano” con società sane solo per utilizzare le perdite pregresse. L’esclusione aveva senso quando la beneficiaria era solo una  newCo, per definizione incapace di realizzare una compensazione intersoggettiva. Ora che la beneficiaria può essere una società preesistente e potenzialmente redditizia, questa esclusione non appare più giustificata e potrebbe richiedere un intervento correttivo del legislatore fiscale.

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