La Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso l’8 settembre una comunicazione diretta a tutti i professionisti iscritti nel registro degli auditor che non hanno ancora provveduto alla registrazione del proprio recapito di posta elettronica certificata. L’intervento ministeriale arriva dopo una ricognizione approfondita dell’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 39/2010. Il termine per regolarizzare la posizione ĆØ fissato alla fine di settembre. Chi non rispetta questo termine si espone a sanzioni pecuniarie che oscillano tra 50 e 2.500 euro e, nella prassi più recente, alle limitazioni nell’accesso alle procedure di abilitazione per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilitĆ .
š Cosa sapere in un minuto
- Entro fine settembre 2025 i revisori legali devono comunicare la propria PEC al registro, pena sanzioni da 50 a 2.500 euro e limitazioni operative.
- La mancata comunicazione blocca anche lāaccesso alla fase 2 della procedura di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilitĆ .
- La comunicazione e lāaggiornamento della PEC vanno fatti solo tramite il portale della revisione legale, accedendo tramite SPID o CIE.
- I recapiti PEC confluiscono anche negli indici INI-PEC e INAD, con pieno valore legale come domicilio digitale.
- Obbligo anche di aggiornare eventuali variazioni della PEC entro 30 giorni.
Quadro normativo della comunicazione PEC
La disciplina relativa al domicilio digitale degli auditor trova la sua base giuridica nell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 185/2008, convertito nella legge 2/2009. Questo testo normativo ha rafforzato l’obbligo – giĆ presente – di comunicare il proprio indirizzo PEC al momento dell’iscrizione professionale.
Tale previsione ĆØ stata integrata successivamente dall’articolo 7, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 39/2010. L’obiettivo del legislatore era chiaro: potenziare l’utilizzo degli strumenti telematici nelle comunicazioni tra professionisti e amministrazione pubblica. Il risultato? Una semplificazione delle procedure di notifica che consente oggi al MEF di trasmettere atti amministrativi, provvedimenti e avvisi in modalitĆ più rapida ed economica.
L’indirizzo certificato che il revisore comunica al registro non rimane confinato all’ambito professionale stretto. Secondo quanto stabilito dall’art. 6-quater, secondo comma, del CAD (decreto legislativo 82/2005), questi recapiti vengono trasmessi dal Ministero all’INI-PEC e confluiscono nell’INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali. Una volta inseriti in questo database, assumono pieno valore legale come domicili digitali delle persone fisiche per tutte le pubbliche amministrazioni.
Aspetti sanzionatori e conseguenze operative
Il mancato inserimento o aggiornamento tempestivo dell’indirizzo PEC espone i revisori legali a specifiche sanzioni amministrative. L’articolo 24 del decreto legislativo 39/2010 prevede infatti una forbice sanzionatoria che va da 50 a 2.500 euro, come disciplinato dall’articolo 13 del DM 135/2021. Nella casistica comune, il MEF valuta l’entitĆ della sanzione tenendo conto delle circostanze specifiche di ogni singola violazione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 25, terzo comma, del medesimo decreto.
Ma c’ĆØ di più. L’inosservanza dell’obbligo comporta ora una limitazione concreta: l’impossibilitĆ di accedere alla Fase 2 della procedura di abilitazione per l’attivitĆ di attestazione della rendicontazione di sostenibilitĆ . Si tratta di una nuova abilitazione riservata esclusivamente agli auditor, sulla quale il Ministero ha annunciato ulteriori aggiornamenti entro la fine di settembre.
Le prime contestazioni sono giĆ state disposte. Dal 26 settembre si leggono sui portali specializzati le prime comunicazioni relative ai provvedimenti sanzionatori adottati dal MEF per mancata comunicazione del domicilio digitale. Una prassi che si sta consolidando e che dimostra l’attenzione crescente dell’amministrazione verso questi adempimenti.
ModalitĆ operative per la comunicazione
La procedura di registrazione della PEC deve avvenire esclusivamente tramite il portale istituzionale della revisione legale. Altri canali di comunicazione – raccomandate, email ordinarie, contatti telefonici con gli uffici competenti – non sono considerati validi. Ć quanto chiarisce espressamente il vademecum pubblicato insieme alla nota dell’8 settembre.
L’accesso all’area riservata avviene mediante SPID o Carta d’IdentitĆ Elettronica. Una volta effettuato l’accesso, occorre selezionare la sezione “Contenuto informativo” dal menu di navigazione laterale e procedere all’inserimento dell’indirizzo nell’apposito campo “Recapiti”. Il sistema genera automaticamente una conferma di avvenuta ricezione della richiesta e permette di monitorare lo stato di avanzamento attraverso la sezione “Pratiche”.
Si consideri che ogni casella PEC deve essere associata univocamente a un singolo iscritto. Questa regola vale anche per le societĆ di revisione, che devono comunicare un indirizzo valido come parte degli obblighi informativi previsti per le persone giuridiche.
Situazione dei tirocinanti e raccomandazioni operative
Per quanto riguarda i tirocinanti, la legge non stabilisce un obbligo esplicito di dotarsi di PEC. Tuttavia, il MEF raccomanda anche a questa categoria di professionisti di attivarla. La motivazione ĆØ semplice: la PEC garantisce l’invio e la ricezione di documenti informatici con valore legale equivalente a quello di una raccomandata tradizionale. L’uso di questo strumento, rispetto al tradizionale scambio cartaceo, riduce sensibilmente i tempi e i costi delle comunicazioni con la pubblica amministrazione.
Nella pratica professionale si osserva che molti tirocinanti preferiscono dotarsi di PEC fin dall’inizio del percorso formativo, anticipando di fatto un adempimento che diventerĆ obbligatorio al momento dell’iscrizione definitiva.
Aggiornamenti e modifiche successive
L’obbligo di mantenere aggiornato l’indirizzo PEC non si esaurisce con la prima comunicazione. L’art. 16 del DM 145/2012 stabilisce infatti che ogni variazione deve essere comunicata entro 30 giorni. Si tratta di un aspetto spesso trascurato che può generare criticitĆ ricorrenti.
Il revisore può modificare il proprio domicilio digitale INAD in qualsiasi momento accedendo al portale dedicato e utilizzando le funzioni disponibili per la gestione dell’indirizzo. Questo aggiornamento, però, ĆØ distinto dalla comunicazione che deve essere effettuata attraverso il registro professionale per mantenere la validitĆ delle notifiche ministeriali.
L’interconnessione tra i diversi sistemi (registro MEF, INI-PEC, INAD) richiede particolare attenzione nella gestione delle variazioni. Nell’esperienza applicativa, si raccomanda di verificare sempre che le modifiche siano state recepite correttamente da tutti i database interessati.