La legge di bilancio 2026 ha aperto ai Comuni italiani una possibilità inedita. Non si tratta della solita circolare ministeriale che nessuno legge. Qui parliamo di una facoltà normativa che consente alle amministrazioni locali di disegnare in proprio i meccanismi per sanare i debiti fiscali arretrati. Imu, Tari, multe stradali, canoni per l’occupazione di suolo pubblico. Tutto può rientrare, a patto che il Comune decida di muoversi.
Attenzione però, perché non c’è nulla di automatico. La norma statale – contenuta negli articoli 24 e 118 della legge n. 199/2025 – stabilisce il perimetro entro cui gli enti locali possono operare, ma lascia a ciascuno di loro piena discrezionalità. Quindi un Comune può scegliere di applicare la definizione agevolata, un altro può decidere di non farlo. E chi la applica può stabilire proprie regole, purché rispetti alcuni paletti fondamentali: sostenibilità finanziaria certificata dai revisori dei conti, quota capitale sempre da versare integralmente, esclusione di addizionali IRPEF e IRAP.
Vediamo come funziona dal punto di vista tecnico. Gli articoli 24 e 118 della legge di bilancio 2026 introducono per Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni la facoltà – non l’obbligo – di adottare forme di definizione agevolata per le proprie entrate patrimoniali. Si parla espressamente di tributi locali e di entrate di natura patrimoniale. Cosa significa? Che rientrano nel perimetro tutte le imposte gestite direttamente dall’ente: Imu, Tari, Tosap (ora Canone unico patrimoniale), imposta di soggiorno, bollo auto regionale.
Ma non solo. Anche le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada possono essere incluse, se il Comune lo prevede nella propria delibera. Qui c’è già un primo punto che merita attenzione. Le multe stradali non sono tecnicamente tributi, sono sanzioni amministrative. Però la norma statale consente espressamente di applicare la definizione agevolata anche a queste entrate, con una particolarità: sulla multa stessa (la quota capitale) non si può intervenire, va pagata per intero. Quello che si può ridurre o cancellare sono gli interessi di mora e le maggiorazioni semestrali previste dall’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, che in certi casi arrivano a duplicare o triplicare l’importo originario della sanzione.
Restano fuori dal perimetro della rottamazione locale le addizionali comunali e regionali all’IRPEF e l’IRAP. Queste imposte, pur essendo stabilite dagli enti territoriali, restano comunque legate al sistema tributario erariale e quindi non possono essere oggetto di sanatorie locali.
Cosa possono decidere i Comuni
Ogni amministrazione ha davanti a sé un ventaglio di scelte piuttosto ampio. Può decidere di applicare la rottamazione solo su alcune entrate, magari limitandola all’Imu e alla Tari ed escludendo le multe. Oppure può estenderla a tutto, comprese le sanzioni stradali. Può stabilire percentuali di abbattimento diverse per interessi e sanzioni. Può prevedere scadenze più o meno ravvicinate per l’adesione. Può decidere se consentire il pagamento rateale oppure imporre il versamento in un’unica soluzione.
L’unico vincolo rigido riguarda la quota capitale, che deve essere sempre versata integralmente. Questo vale sia per i tributi (Imu, Tari) sia per le sanzioni stradali. Facciamo un esempio concreto. Un contribuente ha un debito Imu di 2.000 euro a cui si sono aggiunti 400 euro di sanzioni e 150 euro di interessi. Totale: 2.550 euro. Con la definizione agevolata comunale, se il Comune decide di azzerare completamente sanzioni e interessi, il contribuente pagherà solo i 2.000 euro di imposta. I 550 euro di accessori vengono stornati.
Stesso discorso per le multe. Una sanzione stradale di 200 euro a cui nel tempo si sono aggiunte maggiorazioni e interessi per altri 150 euro. Con la rottamazione, si pagano i 200 euro della multa originaria, mentre i 150 euro di maggiorazioni possono essere cancellati. Ma dipende sempre da cosa ha deliberato il Comune.
L’iter deliberativo e il ruolo dei revisori
Dal punto di vista procedurale, tutto inizia con una delibera del Consiglio comunale. Non basta che il sindaco o la giunta decidano di applicare la rottamazione. Serve un atto formale del Consiglio che approvi il regolamento per la definizione agevolata. Questo regolamento deve specificare quali entrate rientrano, con quali percentuali di abbattimento, entro quali scadenze i contribuenti possono aderire, se è previsto il pagamento rateale e con quante rate.
Prima di arrivare all’approvazione definitiva, però, c’è un passaggio obbligatorio: il parere dei revisori dei conti. Questo organo deve certificare che l’operazione non mette a rischio la sostenibilità finanziaria dell’ente. In pratica, i revisori devono verificare che il Comune, rinunciando a sanzioni e interessi, non si trovi poi con un buco di bilancio impossibile da coprire. Se i revisori bocciano l’operazione, la delibera non può essere approvata.
Alcuni Comuni stanno predisponendo vere e proprie relazioni tecniche in cui stimano quanti contribuenti potrebbero aderire, quanto si prevede di incassare, quanto invece si perde per effetto degli sconti. Questo aiuta i revisori a dare un parere motivato e riduce il rischio di sorprese successive.
Una volta approvata la delibera, il Comune deve pubblicarla sul proprio sito istituzionale e trasmetterla al portale del federalismo fiscale, come previsto dalla normativa. Poi, ovviamente, deve comunicare ai cittadini che la rottamazione è stata attivata, con quali modalità e entro quali termini si può aderire.
Debiti in fase di accertamento o già affidati alla riscossione
Un aspetto spesso trascurato riguarda la possibilità di applicare la definizione agevolata anche a debiti che non sono ancora stati formalmente accertati. La norma statale prevede infatti che i Comuni possano sanare anche “le ipotesi in cui i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”. In parole semplici: se un contribuente non ha pagato l’Imu per tre anni ma non ha ancora ricevuto alcun avviso di accertamento, può comunque aderire alla rottamazione comunale e regolarizzare spontaneamente la propria posizione, pagando solo il tributo e risparmiando su sanzioni e interessi.
Questo meccanismo può rivelarsi particolarmente vantaggioso per i contribuenti, perché consente di chiudere pendenze prima ancora che l’ente emetta un accertamento. E per il Comune è altrettanto vantaggioso, perché incassa somme che altrimenti dovrebbe inseguire con procedure più lunghe e costose.
Diverso è il caso dei debiti già affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Qui la situazione si complica leggermente, perché bisogna distinguere. Se il Comune ha affidato i propri crediti all’agente della riscossione nazionale, la definizione agevolata locale può comunque applicarsi, ma il contribuente dovrà interfacciarsi con Agenzia Entrate Riscossione per le pratiche operative. In sostanza, il Comune delibera la sanatoria, ma poi è l’Agenzia che gestisce materialmente i pagamenti.
Se invece il Comune gestisce la riscossione in proprio – come fanno molti enti per Imu e Tari – allora tutto rimane in casa, senza passaggi intermedi. Il contribuente si rivolge direttamente all’ufficio tributi comunale, presenta la domanda, e il Comune calcola quanto deve versare.
Sanzioni stradali e verbali della polizia locale
Le multe meritano un ragionamento a parte. Tecnicamente, come detto, non sono tributi ma sanzioni amministrative. Però la legge di bilancio 2026 consente espressamente ai Comuni di includerle nella definizione agevolata. Non tutte le amministrazioni lo fanno, però. Alcuni Comuni hanno preferito escludere i verbali stradali, ritenendo che si tratti di sanzioni inflitte a tutela della sicurezza pubblica e che quindi non sia opportuno “scontarle”.
Altri Comuni invece hanno scelto di applicare la rottamazione anche alle multe, magari limitandola a quelle più vecchie. Questo crea un beneficio concreto per i cittadini che hanno accumulato verbali non pagati. Prendiamo il caso di una multa di 150 euro notificata cinque anni fa e mai pagata. Su quella somma si sono applicati gli aumenti previsti dalla legge n. 689/1981, che prevedono una maggiorazione semestrale. In alcuni casi, l’importo finale può arrivare a 300-400 euro. Con la rottamazione comunale, il contribuente paga i 150 euro della multa originaria e risparmia tutto il resto.
C’è poi il tema degli oneri di riscossione già applicati sui verbali. Molti Comuni, quando un verbale non viene pagato entro i termini, applicano ulteriori oneri accessori. La rottamazione consente di cancellarli, ma solo se espressamente previsto nella delibera.
Un ulteriore punto riguarda i verbali già affidati a società di recupero crediti. In questi casi, il contribuente potrebbe trovarsi a dover interagire non solo con il Comune, ma anche con il soggetto incaricato della riscossione. La procedura diventa un po’ più macchinosa, ma resta comunque percorribile.
Quanto vale il magazzino dei crediti comunali
I numeri danno l’idea della portata del fenomeno. Secondo la Commissione per l’analisi del magazzino della riscossione, i crediti residui di tributi locali non riscossi ammontano a circa 42 miliardi di euro. Di questi, 27,6 miliardi spettano ai Comuni, oltre 14 miliardi a Province e Regioni. Non tutti questi crediti sono però realisticamente esigibili. Solo 19,7 miliardi comunali e 11,5 miliardi per gli altri enti sono considerati con “alta probabilità di riscossione”.
Questo significa che una fetta consistente dei crediti iscritti a bilancio rischia di rimanere lettera morta. La rottamazione locale può essere uno strumento per trasformare almeno una parte di questi crediti incagliati in gettito effettivo. Ma bisogna essere realisti: non è che tutti i contribuenti aderiranno. Alcuni non ne avranno interesse, altri non saranno nemmeno a conoscenza della possibilità, altri ancora preferiranno attendere eventuali ulteriori sanatorie future.
Sul fronte delle entrate comunali, Imu e Tari rappresentano circa il 78% del gettito tributario locale. L’Imu da sola vale il 44%, la Tari il 34%. Sono quindi queste due imposte a pesare maggiormente nel bilancio degli enti. E sono anche quelle su cui si concentrano i maggiori problemi di riscossione. Nel caso dell’Imu, circa l’8,4% del gettito complessivo viene recuperato solo dopo procedure di accertamento. Per la Tari la situazione è ancora peggiore: metà dei Comuni non riesce a incassare nemmeno il 70% del dovuto.
Scadenze e termini per l’adesione
La norma statale non impone scadenze rigide per l’approvazione della delibera comunale. Ogni ente decide quando muoversi. Però, dal punto di vista pratico, molti Comuni stanno accelerando per chiudere l’iter entro i primi mesi del 2026. Il motivo è semplice: chi approva la delibera entro il primo trimestre dell’anno può far aderire i contribuenti entro l’estate e incassare le somme prima della chiusura del bilancio 2026.
Una volta approvata la delibera, il Comune stabilisce i termini entro cui i contribuenti devono presentare la domanda di adesione. Alcuni enti prevedono finestre temporali abbastanza strette (60-90 giorni), altri concedono più tempo (fino a 6 mesi). Dipende dalle esigenze organizzative e dalle strategie di riscossione.
Dopo la presentazione della domanda, il Comune comunica al contribuente l’importo da versare e le modalità di pagamento. Se è previsto il pagamento rateale, vengono indicate le scadenze delle rate. In caso di mancato pagamento di una rata, generalmente si decade dai benefici e torna a essere dovuto l’intero importo comprensivo di sanzioni e interessi. Anche qui, però, ogni Comune può stabilire regole diverse nella propria delibera.
Sostenibilità finanziaria e rischi
La questione della sostenibilità è centrale. Perché un Comune che cancella sanzioni e interessi su una massa ingente di debiti potrebbe trovarsi con un problema di bilancio. Certo, incassa la quota capitale. Ma rinuncia a tutto il resto. E se quella rinuncia non è sostenibile, i revisori bocciano l’operazione.
Per questo motivo, molti Comuni stanno facendo simulazioni accurate. Si cerca di stimare quanti contribuenti aderiranno, quante risorse entreranno, quanto invece si perde. E si valuta se l’operazione ha senso dal punto di vista finanziario. In alcuni casi, la risposta è positiva: meglio incassare qualcosa subito piuttosto che inseguire crediti che forse non si realizzeranno mai. In altri casi, la risposta è negativa: il rischio di compromettere gli equilibri di bilancio è troppo alto.
C’è poi un altro aspetto da considerare: il rischio di moral hazard. Se i contribuenti capiscono che prima o poi arriva la sanatoria, potrebbero essere incentivati a non pagare in tempo, aspettando l’occasione buona. È un problema reale, che ogni amministrazione deve affrontare. Alcuni Comuni hanno scelto di comunicare espressamente che si tratta di un’operazione una tantum, senza possibilità di replica in futuro. Altri stanno valutando di inserire la definizione agevolata all’interno di un più ampio piano di rientro dei crediti, con l’idea di fare pulizia una volta per tutte e poi applicare regole più stringenti.
Compatibilità con il federalismo fiscale
Sul piano dei principi, la rottamazione locale solleva qualche interrogativo. Perché se ogni Comune decide autonomamente, si creano disparità territoriali. In un Comune si può rottamare l’Imu, in quello accanto no. È giusto? È efficiente? Le opinioni divergono.
Alcuni studiosi di finanza pubblica sostengono che questa facoltà sia pienamente compatibile con il principio di autonomia tributaria degli enti locali sancito dall’articolo 119 della Costituzione. Altri invece ritengono che si rischi di frammentare eccessivamente il sistema fiscale, creando confusione tra i contribuenti e indebolendo la certezza del diritto.
C’è poi il tema della compatibilità con i principi costituzionali di capacità contributiva (articolo 53) e di uguaglianza (articolo 3). Se un contribuente che ha sempre pagato in tempo vede il proprio vicino sanare debiti con forti sconti, potrebbe sentirsi penalizzato. È un problema reale, che non ha risposte facili.
La legge di bilancio 2026 cerca di porre alcuni paletti. Prevede espressamente che la facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata “in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità”. Quindi la norma statale non dà carta bianca ai Comuni. Chiede di rispettare i principi costituzionali e di concentrare la sanatoria su crediti che altrimenti sarebbero difficili da recuperare.
Differenze con la rottamazione quinquies nazionale
È importante chiarire che la rottamazione locale prevista dagli articoli 24 e 118 della legge di bilancio 2026 è cosa diversa dalla rottamazione quinquies nazionale disciplinata dall’articolo 23 della stessa legge. Sono due binari paralleli, che non comunicano tra loro.
La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, ma solo per specifiche tipologie di debiti: imposte derivanti da controlli automatici e formali sulle dichiarazioni, contributi previdenziali INPS (esclusi quelli da accertamento), sanzioni stradali irrogate dalle Prefetture. La scadenza per presentare la domanda è il 30 aprile 2026, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni).
La rottamazione locale invece riguarda i tributi comunali e regionali (Imu, Tari, bollo auto, canoni, ecc.) gestiti direttamente dagli enti o affidati all’Agenzia. Non ha scadenze nazionali univoche: ogni Comune decide quando attivarla e con quali termini. E soprattutto, ogni Comune decide quali tributi includere e con quali percentuali di abbattimento.
Facciamo un esempio pratico. Un contribuente ha sia debiti per Imu comunale non pagata sia debiti per imposte erariali (IRPEF da controlli automatici). Per i debiti IRPEF può aderire alla rottamazione quinquies nazionale entro il 30 aprile 2026. Per i debiti Imu deve invece verificare se il proprio Comune ha deliberato una rottamazione locale e, in caso affermativo, aderire secondo i termini stabiliti dal Comune. Sono due procedure separate, con regole diverse.
Prospettive future e note operative IFEL
L’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’ANCI (IFEL) ha pubblicato una nota operativa per le amministrazioni locali, corredata da uno schema-tipo di regolamento da adottare. Questo documento fornisce indicazioni pratiche su come strutturare la delibera, quali clausole inserire, come calcolare gli importi, come gestire le domande dei contribuenti.
Secondo l’IFEL, la normativa consente di definire “la quasi totalità delle entrate comunali proprie, incluse le sanzioni al codice della strada, essendo queste entrate patrimoniali di diritto pubblico”. Resta qualche dubbio sulla tariffa corrispettiva Tari, quella applicata in numero crescente di Comuni per misurare puntualmente la bolletta in base alla quantità di rifiuti prodotti. L’IFEL suggerisce che anche questa entrata possa rientrare, ma chiede al Governo di chiarire la questione con un intervento normativo o interpretativo.
Per i Comuni, la rottamazione locale può rappresentare un’occasione per sfruttare pienamente la propria autonomia fiscale. Ma comporta anche responsabilità. Perché se l’operazione viene gestita male, il rischio è di compromettere gli equilibri di bilancio o di creare aspettative nei contribuenti che poi non possono essere soddisfatte.
Nei prossimi mesi vedremo quanti Comuni sceglieranno di attivare la rottamazione locale, con quali modalità, e soprattutto con quale tasso di adesione da parte dei contribuenti. Solo allora si potrà valutare se questo strumento è davvero efficace o se rischia di trasformarsi in un’arma a doppio taglio.


