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Rottamazione quater

Rottamazione quinquies: le regole e l’accesso selettivo ai carichi decaduti

4 Novembre, 2025

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Il testo della nuova legge di bilancio ha definitivamente tracciato i confini della rottamazione quinquies. Un provvedimento che scende dal tavolo dei ministeri per toccare una questione molto concreta: come rimettersi in regola con il fisco quando il pagamento, semplicemente, non è arrivato in tempo. La quinta edizione della pace fiscale rappresenta un cambio di rotta rispetto alle sanatorie precedenti, non senza qualche sorpresa su chi potrà davvero beneficiare della dilazione.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Scadenza domanda: 30 aprile 2026 (solo telematica)
  • Massimo rate: 54 bimestrali (9 anni) con importo minimo di 100€/rata
  • Prima rata: 31 luglio 2026, interessi al 4% annuo dal 1° agosto 2026
  • Chi può accedere: omessi versamenti da controlli automatizzati (art. 36-bis e 54-bis DPR 546/1992) e decaduti da precedenti rottamazioni
  • Chi è escluso: contribuenti in regola con rottamazione quater al 30/09/2025, debiti da accertamenti sostanziali, omesse dichiarazioni
  • Decadenza: solo se saltate almeno 2 rate bimestrali (anche non consecutive) o la prima/ultima rata
  • Cosa si elimina: sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione (resta solo il capitale + interessi dilazione 4%)
  • Carichi ammessi: cartelle dal 2000 al 2023 per omessi versamenti risultanti da dichiarazioni

La scena di partenza: cartelle da 1,2 trilioni di euro

Dietro i numeri c’è una realtà amministrativa piuttosto pesante. L’Agenzia della riscossione ha in carico debiti per oltre 1.200 miliardi, accumulati nel lungo arco tra il 2000 e il 2023. Nelle precedenti edizioni della rottamazione, i tassi di decadenza si sono attestati attorno al 50%, il che significa che metà delle persone che avevano aderito ha poi perso il beneficio per mancati pagamenti. Da questa esperienza è nata l’idea di allungare considerevolmente i tempi di pagamento e, parallelamente, di ammorbidire le condizioni di decadenza. Il governo ha colto così l’occasione per riprovare a ridurre questo enorme debito giacente.

Debiti ammessi e la distinzione fondamentale sulle tipologie di controllo

Non tutti i carichi rimasti insoluti potranno accedere alla rottamazione dei debiti. La scelta di chi resta escluso segue una logica piuttosto precisa. Rientrano le cartelle relative ai soli omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, purché il debito sia nato da controlli automatizzati o verifiche formali sulla documentazione dichiarativa. Parlando di terminologia tecnica, vengono contemplate le posizioni derivanti da controlli previsti dagli articoli 36 bis e 54 bis del decreto legislativo 546/1992, nonché dalle verifiche di cui agli articoli 36 ter e 54 ter dello stesso decreto.

Rimangono invece completamente escluse le cartelle frutto di veri accertamenti sostanziali, ossia quei debiti nati dall’omessa presentazione della dichiarazione o da altre verifiche integrali sul comportamento del contribuente. È un discrimine importante. Chi ha dichiarato ma non ha pagato, insomma, trova la porta aperta. Chi non ha dichiarato affatto, oppure chi è stato sottoposto a controllo strutturato, rimane fuori dalla sanatoria.

I carichi decaduti: un ritorno con regole strette

Qui la situazione si complica e non poco. Secondo la normativa in corso di approvazione, potranno accedere alla rottamazione anche coloro che hanno partecipato alle precedenti edizioni e sono poi decaduti per mancato pagamento. Potranno farlo ma con una vincolo rilevante: la rottamazione dei debiti è concessa solo per i carichi rimasti incompiuti, ovvero la parte della somma che non era stata saldata durante la precedente sanatoria. Non si tratta, cioè, di una sorta di “secondo chance” totale.

Questo significa che se un contribuente aveva aderito alla rottamazione ter e aveva mantenuto il beneficio per una frazione dei carichi, poi era decaduto per il resto del debito, nella quinquies potrà rottamare solo quella frazione residua. È un meccanismo che rispecchia una certa logica di rigore, benché l’apertura verso i decaduti rappresenti comunque una novità di rilievo rispetto alle prime ipotesi di lavoro.

Il sistema della tolleranza nei pagamenti: meno severo rispetto a prima

Un elemento che contraddistingue questa edizione è l’affievolimento della mora, per così dire. Nelle precedenti forme di dilazione agevolata, bastava una rata saltata, un versamento insufficiente o anche un ritardo per decadere dalla definizione. Qui il meccanismo muta sensibilmente. La decadenza scatta solo nel caso di omissione di almeno due rate bimestrali, pure se non successive. Oppure, in alternativa, se non viene versata la prima rata (prevista per il 31 luglio 2026, salvo aggiungere alla data un margine di tolleranza consuetudinario) oppure se non viene pagata l’ultima.

Vale il principio che nessuna scadenza accetta tolleranza: il 31 luglio, il 30 settembre, il 30 novembre e così avanti sono date perentorie. Ma questo inasprimento sul piano formale viene compensato dalla maggiore flessibilità sul piano della decadenza. Una volta scattata la decadenza, però, il contribuente perde tutto il vantaggio della sanatoria e il debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi pieni, torna ad essere pienamente esigibile.

I tempi della nuova rottamazione: scadenza domanda e inizio versamenti

La presentazione della domanda di adesione rimane vincolata al 30 aprile 2026 e può avvenire esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma dell’Agenzia della riscossione. L’amministrazione promette di attivare l’area riservata con i dati circa venti giorni dopo la pubblicazione della legge di bilancio, presumibilmente nel mese di gennaio.

Il primo versamento, qualora il contribuente opti per la rateazione, dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2026. Le rate successive si distribuiscono secondo un calendario fisso: 30 settembre, 30 novembre dell’anno 2026, poi il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno successivo. Per chi sceglie il massimo di 54 rate, l’ultimo versamento cadrà il 31 maggio 2035.

L’importo minimo per rata e il tetto massimo delle dilazioni

Ogni singola rata non può scendere sotto i 100 euro. Ciò comporta una conseguenza pratica: chi ha un debito esiguo non potrà sfruttare il piano a 54 rate. Se il carico è di 5.000 euro, ad esempio, il numero di rate utilizzabili sarà inferiore perché dividere un debito così limitato in 54 quote comporterebbe rate inferiori al minimo.

La legge fissa in 54 il numero massimo di rate bimestrali, il che copre un orizzonte temporale di 9 anni. Tuttavia, il termine è stato concepito come massimo e non come norma fissa, lasciando ai contribuenti lo spazio di scegliere una dilazione minore se preferiscono smaltire il debito più rapidamente. Per chi opta per la rateizzazione, a partire dal 1° agosto 2026 sono dovuti interessi annuali al tasso del 4%.

La scadenza della definizione agevolata e il calendario dei versamenti per il 2026-2035

Nel caso di adesione alla rottamazione, l’amministrazione fisserà le scadenze in modo preciso e prevedibile. Non ci saranno margini di ambiguità. Per chi ha preferito pagare in unica soluzione, il versamento rimane fissato al 31 luglio 2026. Per i rateizzati, il calendario inizia già il medesimo giorno, anticipato talora dal 5 agosto nel caso di fine settimana, e prosegue bimestralmente fino alla conclusione nel maggio 2035.

In pratica, chiunque aderisca dovrà marcare sul calendario ben pochi appuntamenti fissi: il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno autunnale, poi il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio di ciascun anno primaverile ed estivo. Un ritmo cadenzato che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe agevolare il contribuente nel memorizzare gli obblighi.

Gli aspetti critici: chi è in regola con la rottamazione quater rimane fuori

Uno dei punti più controversi della nuova normativa riguarda l’esclusione di chi, al 30 settembre 2025, risulta in regola con i pagamenti della rottamazione quater. Per costoro, non è possibile aderire alla quinquies, nemmeno per i carichi residui. La norma mira a garantire l’efficacia della definizione agevolata ancora in corso, che si concluderà nel 2027.

Questa scelta rappresenta una sorta di penalizzazione per chi è stato virtuoso? La domanda è lecita. Molti commentatori l’hanno interpretata così. Dall’altro lato, l’amministrazione ha voluto evitare che i debitori di migliore condotta abbandonassero la sanatoria già avviata per optare verso dilazioni ancora più generose. Una questione di policy che riflette equilibri di sistema non sempre evidenti al contribuente.

L’elemento della rinuncia al contenzioso in atto

Quando presenta la domanda di adesione, il contribuente deve dichiarare se pendono giudizi relativi ai carichi che intende rottamare. Se è il caso, deve impegnarsi a rinunciare al ricorso, almeno per il carico oggetto di definizione agevolata. Una volta sottoscritto tale impegno, il giudizio viene sospeso e si chiuderà in automatico dopo il versamento della prima rata.

Questo meccanismo comporta un rischio apprezzabile: il contribuente perde lo strumento contenziosi senza garanzie sulla conclusione favorevole della rottamazione. Se, ad esempio, il debito dovesse comunque rivelarsi illegittimo successivamente, questa opportunità di contestazione amministrativa rimane azzerata. Ecco perché i consulenti tributari raccomandano una valutazione attenta prima di sottoscrivere l’adesione quando sono in ballo liti ancora aperte.

Cosa sparisce: sanzioni, interessi e aggio di riscossione

Il vantaggio della rottamazione dei debiti rimane corposo dal punto di vista della semplificazione. Scompaiono completamente tutte le sanzioni, gli interessi e l’aggio di riscossione. Rimane invece integralmente a carico del contribuente il capitale originario, che sia costituito da imposte o da contributi previdenziali rimasti insoluti.

Nel caso di pagamento rateale, gli interessi di dilazione al 4% annuo rappresentano l’unico elemento aggiuntivo. Sono, in buona sostanza, gli interessi che avrebbe dovuto pagare comunque qualora avesse sottoscritto un finanziamento ordinario. Rispetto alla situazione precedente, quando il contribuente doveva sopportare tutti gli interessi di mora, è una economia considerevole.

Le scadenze particolari per il 2026 e la necessità di pianificazione

Avere sottomano il calendario completo del biennio 2026-2027 è fondamentale per chi decide di aderire alla sanatoria. Nel 2026, oltre alla prima rata, vi saranno due ulteriori versamenti: il 30 settembre e il 30 novembre. È necessario assicurarsi di avere disponibilità di cassa in corrispondenza di queste date, pena la decadenza.

A partire dal 2027 il ritmo diventa regolare: otto versamenti annuali distribuiti nei mesi precedentemente indicati. Fino al 2035, quando le ultime tre rate concluderanno il piano. Per chi volesse verificare in autonomia, è utile sottolineare che l’ultima rata cade il 31 maggio 2035, il che significa che la rottamazione si conclude tra 9 anni e mezzo dal primo versamento.

Chi può accedere e chi rimane escluso: il quadro definitivo

Ricapitolando il quadro normativo secondo quanto pubblicato a ottobre 2025. Accedono alla rottamazione dei debiti i contribuenti che hanno dichiarato regolarmente le imposte e i contributi ma non hanno versato le somme dovute. Accedono anche coloro che erano decaduti da precedenti sanatorie, purché il debito fosse originariamente ammissibile secondo i criteri della quinquies. Accedono infine i contribuenti che hanno aderito alla quater ma sono decaduti per mancati pagamenti prima del 30 settembre 2025, purché il carico sia ammissibile.

Rimangono esclusi: i contribuenti in regola con la quater al 30 settembre 2025; chi non ha mai presentato dichiarazione; chi era soggetto a controllo sostanziale; chi ha debiti derivanti da accertamenti e verifiche integrali; i responsabili di reati tributari conclamati; coloro che hanno già beneficiato di una precedente rottamazione senza mai averla rispettata (i “debitori seriali”, nella terminologia dell’amministrazione).

La trasmissione dei dati e il ruolo della comunicazione telematica

Una volta presentata la domanda tramite il portale dell’Agenzia della riscossione, tutte le comunicazioni successive avvengono per via informatica. Non è necessario recarsi a sportelli. Il 30 giugno 2026, l’amministrazione comunicherà l’esito della richiesta e il piano di rateizzazione dettagliato.

Tale comunicazione contiene l’ammontare esatto da versare per ogni rata, le scadenze precise e ogni altra informazione utile al versamento. È un aspetto molto importante perché elimina ambiguità e consente al contribuente di pianificare con certezza.

Gli effetti immediati della domanda di adesione

Dal momento in cui la richiesta viene trasmessa, si verificano effetti immediati sul versante amministrativo. Innanzitutto, si sospendono i termini di prescrizione e decadenza sui debiti oggetto della definizione. Non scatteranno più i tempi ordinari entro i quali l’amministrazione potrebbe considerare irrecuperabile il credito.

In secondo luogo, si bloccano le procedure esecutive già intraprese, come pignoramenti, sequestri e fermi amministrativi, almeno fino al versamento della prima rata. Questo elemento di “protezione cautelare” rappresenta un indubbio vantaggio per chi si trova in una situazione di grave difficoltà finanziaria.

Scadenze della rottamazione quinquies e il piano di pagamento fino al 2035

A titolo puramente informativo, seguono le scadenze generali. Nel 2026: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre. Nel 2027 e seguenti, ogni anno: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre. Nel 2035, le ultime tre rate coincidono con: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio.

Si tratta di un calendario molto lungo, che consente di diluire il peso del pagamento su molti esercizi. Per chi affronta una rottamazione di debiti costituiti da importi significativi, questa dilatazione nel tempo comporta un sensibile alleggerimento delle rate rispetto a una rateizzazione ordinaria.

I debiti esclusi dalla rottamazione dei debiti 2026-2035

Vale la pena rammentare esplicitamente cosa rimane fuori dalla sanatoria. Tasse locali come IMU, TARI e bollo auto non sono contemplate, salvo che gli enti locali decidano autonomamente di istituire una loro forma di definizione agevolata. Così pure le multe amministrative comunali, le sanzioni penali accertate e i danni erariali riconosciuti dalla Corte dei Conti.

Rimangono altresì esclusi i debiti relativi ad aiuti di Stato da restituire per illegittimità europea. In pratica, la norma copre le sole cartelle gestite dall’Agenzia della riscossione e derivanti da omessi versamenti di imposte dirette e contributi previdenziali.

La prassi applicativa e i rischi di interpretazione differenziata

Nella pratica amministrativa, le questioni che generano incertezza riguardano principalmente la qualificazione del controllo generatore del debito. Non sempre è agevole discernere se una cartella sia frutto di controllo formale o se contenga elementi di accertamento sostanziale. Accade frequentemente che la documentazione sia poco esplicita su questo punto.

I consulenti tributari hanno segnalato criticità ricorrenti nell’interpretazione di debiti derivanti da verifiche semiformali, ossia quelle in cui l’amministrazione compie controlli più approfonditi rispetto al puro controllo automatico, ma senza giungere al livello di accertamento vero e proprio. Le guide operative che l’Agenzia pubblicherà entro gennaio 2026 dovranno chiarire questi aspetti.

Considerazioni finali sulla quinta edizione della pace fiscale

La rottamazione quinquies rappresenta un ulteriore tentativo di riconciliazione tra il sistema tributario e una platea ampia di contribuenti. Il cambio di rotta rispetto alle precedenti edizioni consiste nella scelta di allungare molto i tempi, di ammorbidire la mora sulla decadenza e di riammettere, entro limiti specifici, coloro che non ce l’avevano fatta nella passata esperienza.

Il rischio di una nuova ondata di decadenze rimane comunque concreto. La storia della precedente rottamazione insegna che metà dei sottoscrittori non ha mantenuto il beneficio fino alla conclusione. Stavolta, tuttavia, il numero di rate consentito è molto superiore e le condizioni di decadenza sono state attenuate. Se ciò basterà a invertire la rotta, soltanto il tempo potrà dirlo.

TABELLA SINTETICA: CONFRONTO ROTTAMAZIONE QUATER VS QUINQUIES

Elemento Rottamazione Quater Rottamazione Quinquies
Periodo di emissione cartella 2000-2022 2000-2023
Numero massimo rate 120 mensili (10 anni) 54 bimestrali (9 anni)
Tasso di interesse dilazione 4% annuo 4% annuo
Importo minimo per rata Variabile 100 euro
Rate non versate per decadenza 1 sola (anche incompleta) 2 rate (anche non consecutive)
Accesso decaduti precedenti No (esclusi se in regola al 30.9.2025) Sì (entro perimetro specifico)
Scadenza presentazione domanda Conclusa 30 aprile 2026
Prima rata Scadenza iniziale 2023 31 luglio 2026
Modalità domanda Telematica Telematica

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