La risposta numero 15 dell’Agenzia entrate-Riscossione genera confusione. Quando si decade dalla definizione agevolata, la possibilità di rateizzare nuovamente i debiti non è sempre preclusa come potrebbe sembrare.
Un chiarimento necessario sulla FAQ 15
L’Agenzia entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale una serie di risposte alle domande frequenti. Tra queste, la FAQ 15 afferma qualcosa che rischia di fuorviare i contribuenti. Secondo quanto riportato dall’ente di riscossione, chi perde i benefici della Rottamazione quinquies non potrebbe più dilazionare gli stessi debiti secondo l’articolo 19 del DPR 602/1973. Una lettura superficiale potrebbe far credere che si tratti di un divieto assoluto. Le cose però stanno diversamente, almeno stando al testo normativo.
Come funziona la perdita dei benefici
La legge 199 del 2025 stabilisce all’articolo 1, comma 95, che la definizione agevolata diventa inefficace in determinate situazioni. Se il contribuente ha scelto il pagamento in un’unica soluzione e non versa quanto dovuto, perde immediatamente i benefici. Stesso discorso vale per chi ha optato per la rateazione ma non onora due rate, anche se non consecutive tra loro, oppure quando salta proprio l’ultima rata del piano prescelto.
L’Amministrazione finanziaria ha confermato l’applicazione del meccanismo previsto dall’articolo 31 del DPR 602/1973. In pratica, quando si salta una rata, il pagamento successivo viene imputato alla rata precedente rimasta scoperta. Questo significa che se il ritardo nel pagamento di una rata si prolunga oltre il termine previsto per l’ultima rata del piano, scatta automaticamente l’inefficacia. Chi ha scelto l’unica rata e non la paga, decade subito senza se e senza ma.
Le conseguenze della decadenza
Quando un contribuente decade dalla Rottamazione quinquies, torna tutto come prima. Anzi, peggio. Le sanzioni e gli interessi che sembravano cancellati riemergono in tutta la loro consistenza. Ripartono anche i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme. Il debito residuo viene ricalcolato aggiungendo tutti gli elementi accessori, poi si sottraggono i versamenti già effettuati durante la rottamazione, che vengono considerati come acconti.
I benefici previsti dall’articolo 1, comma 91, della legge 199/2025 vanno persi completamente. L’Agente della riscossione può riattivare le procedure esecutive, il debitore torna ad essere considerato inadempiente secondo gli articoli 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973. Questo comporta conseguenze pratiche non da poco: problemi con il documento unico di regolarità contributiva, blocco delle compensazioni orizzontali previste dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto legge 223/2006, e impossibilità di aderire alle future edizioni del Concordato preventivo biennale. Se poi non è stata pagata l’unica rata prevista, o le prime due del piano rateale, proseguono le eventuali procedure esecutive già avviate prima della presentazione della domanda.
La rateazione dopo la decadenza esiste ancora
Qui sta il punto dolente della FAQ 15. La decadenza dalla Rottamazione quinquies non vieta in modo assoluto di rateizzare successivamente gli stessi carichi. Manca proprio una disposizione normativa che lo stabilisca espressamente. Chi ricorda la prima edizione della rottamazione dei ruoli sa che all’epoca le cose erano diverse. L’articolo 6, comma 4, del decreto legge 193/2016 prevedeva chiaramente che i carichi decaduti non potevano essere rateizzati in nessun caso, con un divieto esplicito riferito all’articolo 19 del DPR 602/1973.
Nella Rottamazione quinquies questa disposizione non c’è. Eppure la FAQ 15 dice l’opposto, affermando che la legge prevedrebbe l’impossibilità di rateizzare nuovamente i debiti. Un’interpretazione discutibile, che rischia di creare equivoci tra i contribuenti.
Quando scatta davvero il divieto di rateazione
Il limite esiste, ma riguarda una situazione specifica. Si applica esclusivamente ai carichi che al momento della presentazione dell’istanza di definizione erano già compresi in piani di rateazione attivi. Per questi debiti, il combinato disposto dei commi 91 e 94 della legge 199/2025 prevede un meccanismo particolare.
Gli obblighi di pagamento derivanti dalle dilazioni precedenti vengono temporaneamente sospesi fino al 31 luglio 2026, secondo quanto stabilito dal comma 91. Arrivati a quella data, le medesime dilazioni vengono revocate in modo definitivo, come prevede il comma 94. E qui sì che scatta il divieto: non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973 per quei carichi.
| Situazione del carico | Possibilità di nuova rateazione dopo decadenza |
|---|---|
| Mai rateizzato in precedenza | Sì, senza limitazioni |
| In dilazione prima del 16 luglio 2022, piano decaduto prima dell’istanza | Sì, con regolarizzazione rate scadute |
| In dilazione attiva al momento dell’istanza | No, divieto assoluto dal 31 luglio 2026 |
Casi pratici di applicazione
Prendiamo il caso di Marco, un commerciante che ha aderito alla Rottamazione quinquies per alcuni debiti mai rateizzati precedentemente. Se Marco decade dalla definizione agevolata per mancato pagamento, potrà comunque richiedere una nuova dilazione ordinaria per quegli stessi carichi. Nessun ostacolo normativo glielo impedisce.
Diverso il caso di Laura, professionista che al momento dell’istanza aveva un piano di rateazione attivo concesso nel 2024. Se Laura decade dalla Rottamazione quinquies, i carichi che erano compresi in quella dilazione precedente non potranno più essere rateizzati. Il divieto vale dal 31 luglio 2026, data in cui la vecchia dilazione viene revocata definitivamente.
C’è poi il caso particolare di Giuseppe, che aveva ottenuto una dilazione nel 2021, ma il piano era decaduto prima del 16 luglio 2022. Se Giuseppe decade dalla Rottamazione quinquies, potrà comunque chiedere una nuova rateazione. Dovrà però prima regolarizzare l’importo delle rate scadute alla data della nuova istanza, e il numero di rate concesse non potrà superare quelle rimaste dal vecchio piano.
La portata effettiva della preclusione
Secondo quanto emerge dall’analisi normativa, la preclusione alla nuova rateazione non ha quella portata generale che la FAQ 15 sembrerebbe attribuirle. Il divieto riguarda specificamente i carichi che si trovavano in corso di dilazione alla data di presentazione dell’istanza di definizione agevolata.
Ne consegue che i debiti mai rateizzati in precedenza mantengono la possibilità di accedere alla dilazione ordinaria anche dopo una eventuale decadenza dalla Rottamazione quinquies. Stesso discorso vale per i carichi che erano stati oggetto di piani di rateazione decaduti prima della presentazione dell’istanza di definizione.
Le condizioni per rateizzare carichi con dilazioni pregresse
Per i debiti che erano ricompresi in dilazioni richieste prima del 16 luglio 2022, la nuova rateazione è subordinata a una condizione precisa. Il contribuente deve regolarizzare l’importo corrispondente alle rate risultate scadute alla data di presentazione della nuova istanza. Il numero massimo di rate che potrà ottenere corrisponde a quelle che erano previste dal precedente piano di dilazione e che non erano ancora scadute a quella data.
Si tratta di una disciplina articolata, che richiede attenzione nell’individuare correttamente la situazione specifica di ciascun carico. L’errore della FAQ 15 sta nel generalizzare una conseguenza che invece opera solo in presenza di determinate condizioni.
Cosa fare in caso di decadenza
Chi si trova nella situazione di decadenza dalla Rottamazione quinquies deve verificare con attenzione lo stato dei propri carichi. Non tutti i debiti seguono le stesse regole per quanto riguarda la possibilità di nuova rateazione. Occorre distinguere tra carichi mai dilazionati, carichi con dilazioni decadute prima dell’istanza, e carichi che erano in dilazione attiva al momento della domanda di definizione.
Solo per quest’ultima categoria scatta il divieto assoluto di nuova rateazione dal 31 luglio 2026. Per gli altri debiti, le porte della dilazione ordinaria restano aperte, nonostante quanto affermato in modo generico dalla FAQ 15 dell’Agenzia entrate-Riscossione.
Una lettura attenta delle norme permette di evitare rinunce inutili a diritti che l’ordinamento continua a riconoscere. La chiarezza su questi aspetti risulta tanto più importante considerando che molti contribuenti si affidano alle FAQ pubblicate dall’ente di riscossione per orientare le proprie scelte. Un’indicazione imprecisa può generare conseguenze pratiche rilevanti, spingendo chi decade dalla rottamazione a credere di non avere più alcuna possibilità di dilazionare i propri debiti quando invece, nella maggior parte dei casi, questa facoltà permane.


