Il calendario fiscale di luglio segna un momento decisivo per migliaia di contribuenti alle prese con la rottamazione quater. Il 31 luglio 2025 rappresenta infatti una data cruciale che coinvolge due categorie distinte di soggetti: coloro che sono stati riammessi alla definizione agevolata dopo essere “decaduti” al 31 dicembre 2024 e i contribuenti che hanno mantenuto la regolarità nei pagamenti. Una coincidenza temporale che merita particolare attenzione, considerando le diverse implicazioni operative e le conseguenze in caso di mancato adempimento. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già provveduto ad inviare le comunicazioni necessarie ai soggetti interessati, tuttavia – come spesso accade nella prassi applicativa – non mancano dubbi interpretativi e aspetti procedurali che richiedono chiarimento.
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La riammissione alla definizione agevolata: una seconda possibilità con regole precise
Il legislatore ha previsto, attraverso l’articolo 4-bis del DL n. 202/2024 convertito dalla Legge n. 15/2025, la possibilità per i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater di rientrare nei benefici della misura agevolativa. Questa previsione normativa si configura come una sorta di “ultima chiamata” per chi aveva già aderito alla definizione agevolata ma non era riuscito a rispettare le scadenze previste.
Nella casistica comune emergono principalmente due casistiche: contribuenti che non hanno versato alcuna rata entro il 31 dicembre 2024 e soggetti che hanno effettuato pagamenti insufficienti o tardivi rispetto ai termini stabiliti. È opportuno notare che la riammissione opera esclusivamente per i debiti che erano già stati inclusi nel piano originario della rottamazione quater – non è possibile, in altre parole, inserire nuovi carichi nella domanda di riammissione.
La procedura per accedere alla riammissione prevedeva la presentazione di una specifica istanza entro il 30 aprile 2025, termine perentorio che non ha subito proroghe nonostante le numerose richieste pervenute dalle organizzazioni di categoria. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato apposite istruzioni operative l’11 marzo 2025, definendo con precisione modalità e requisiti per la presentazione della domanda.
Modalità di pagamento per i soggetti riammessi
I contribuenti riammessi alla definizione agevolata possono optare tra due modalità di versamento. La prima prevede il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, una scelta che presenta il vantaggio di chiudere definitivamente la posizione debitoria senza ulteriori scadenze da monitorare. L’alternativa consiste nella rateizzazione dell’importo dovuto fino a un massimo di dieci rate consecutive di pari importo.
Il calendario delle rate successive alla prima scadenza del 31 luglio 2025 prevede: seconda rata entro il 30 novembre 2025, quindi le restanti rate con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Sui pagamenti rateali si applicano interessi al tasso del 2% annuo decorrenti dal 1° novembre 2023 – una modalità di calcolo che riflette la volontà del legislatore di incentivare comunque il pagamento in unica soluzione.
La comunicazione inviata dall’Agenzia contiene tutte le informazioni necessarie: ammontare complessivo delle somme dovute, piano di pagamento prescelto, moduli precompilati per i versamenti e istruzioni per l’eventuale domiciliazione bancaria. Nell’esperienza applicativa si osserva che molti contribuenti non ricevono tempestivamente questa comunicazione per problematiche legate alla PEC o a cambi di domicilio non comunicati. In questi casi, è sempre possibile accedere all’area riservata del sito istituzionale per scaricare la documentazione necessaria.
Nona rata per i contribuenti in regola: un appuntamento di routine che nasconde insidie
Parallelamente alla scadenza per i riammessi, il 31 luglio 2025 rappresenta anche il termine per il versamento della nona rata da parte dei contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della rottamazione quater e sono rimasti in regola con i pagamenti. Si tratta di un appuntamento che potremmo definire “di routine”, tuttavia la coincidenza temporale con la scadenza per i riammessi potrebbe generare confusione, specialmente per quei contribuenti che avevano più posizioni debitorie.
Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda coloro che hanno saltato la settima o l’ottava rata del 2025. Secondo la normativa vigente, questi soggetti si considerano automaticamente decaduti dalla rottamazione quater, perdendo ogni beneficio della misura agevolativa. Non è possibile, per questi contribuenti, accedere alla procedura di riammissione, poiché la decadenza è sopravvenuta dopo il 31 dicembre 2024, termine di riferimento previsto dalla Legge n. 15/2025.
I “famosi” cinque giorni di tolleranza
Come per tutte le scadenze della rottamazione quater, anche per il 31 luglio 2025 opera la tolleranza di cinque giorni prevista dalla normativa di riferimento. Questo significa che i pagamenti effettuati entro martedì 5 agosto 2025 sono considerati tempestivi a tutti gli effetti. La giurisprudenza ha talvolta interpretato questa disposizione in senso estensivo, considerando validi anche i pagamenti effettuati il sesto giorno in presenza di particolari circostanze (ad esempio, malfunzionamenti dei sistemi di pagamento), tuttavia nella pratica professionale si consiglia di non fare affidamento su interpretazioni così “elastiche”.
La tolleranza non opera, invece, sui pagamenti parziali. Se l’importo versato risulta inferiore a quello dovuto, anche di pochi euro, si verifica la decadenza dalla definizione agevolata con conseguente perdita di tutti i benefici. I versamenti effettuati vengono imputati come acconto sulle somme complessivamente dovute, comprensive di sanzioni, interessi e aggio.
Aspetti procedurali e criticità ricorrenti
Nell’analisi delle problematiche più frequenti emergono alcune criticità ricorrenti che meritano attenzione. La prima riguarda i contribuenti con più piani di pagamento attivi contemporaneamente: chi ha aderito sia alla rottamazione quater ordinaria che alla riammissione deve prestare particolare attenzione a non confondere le scadenze e gli importi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha predisposto comunicazioni separate per ciascun piano, tuttavia nella prassi si verificano spesso errori di imputazione dei pagamenti.
Un secondo profilo critico attiene alla revoca automatica delle rateizzazioni in corso. Ai sensi della normativa vigente, alla data di scadenza della prima rata della riammissione (31 luglio 2025) vengono automaticamente revocate tutte le rateizzazioni precedentemente concesse per i debiti ricompresi nella nuova definizione agevolata. Questo meccanismo, pur comprensibile dal punto di vista sistematico, può creare difficoltà operative per i contribuenti che non sono pienamente consapevoli delle sue implicazioni.
Modalità di pagamento e canali abilitati
Per quanto riguarda le modalità di versamento, la normativa prevede l’utilizzo di tutti i canali tradizionali: banche, uffici postali, tabaccherie convenzionate, sportelli ATM abilitati e piattaforme telematiche aderenti al nodo PagoPA. È inoltre possibile utilizzare il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o l’applicazione mobile “Equiclick”.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la necessità di utilizzare esclusivamente i moduli di pagamento precompilati forniti dall’Agenzia. L’utilizzo di moduli F24 “generici” o di altri strumenti di pagamento può comportare problemi nell’imputazione del versamento, con conseguente mancato riconoscimento dell’adempimento nei termini previsti.
Conseguenze della mancata osservanza dei termini
Il mancato rispetto della scadenza del 31 luglio 2025 (considerando la tolleranza fino al 5 agosto) comporta conseguenze differenziate a seconda della categoria di appartenenza del contribuente. Per i soggetti riammessi alla definizione agevolata, la perdita dei benefici è immediata e definitiva: non sono previste ulteriori possibilità di recupero e tutti i versamenti eventualmente effettuati vengono considerati come meri acconti sulle somme complessivamente dovute.
Per i contribuenti in regola che non versano la nona rata nei termini, si verifica invece la decadenza dalla rottamazione quater con ripristino automatico dell’obbligo di versare l’intero importo originario comprensivo di sanzioni, interessi di mora e aggio. Anche in questo caso, i pagamenti già effettuati mantengono valore di acconto, ma vengono meno tutti i benefici della definizione agevolata.
Prospettive future: verso la rottamazione quinquies?
Il panorama normativo delle definizioni agevolate appare in continua evoluzione. Alcune indiscrezioni di stampa fanno già riferimento a una possibile “rottamazione quinquies” allo studio del Governo, tuttavia mancano ancora dettagli ufficiali sui tempi e sulle modalità di una eventuale nuova misura. Nella prassi amministrativa si osserva una tendenza del legislatore a prevedere periodicamente questo tipo di strumenti, bilanciando esigenze di gettito immediato e necessità di dare respiro ai contribuenti in difficoltà .
La doppia scadenza del 31 luglio 2025 rappresenta comunque un momento decisivo per migliaia di soggetti. Chi riesce a rispettare i termini previsti potrà beneficiare di significativi risparmi in termini di sanzioni e interessi; chi invece lascia scadere l’opportunità si troverà a dover affrontare l’intero carico fiscale originario, spesso moltiplicato per effetto degli accessori maturati nel tempo.