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Rottamazione quinquies

Rottamazione quater decaduti: la riapertura cerca spazio nel decreto fiscale

25 Febbraio, 2026

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L’emendamento che avrebbe riaperto la rottamazione quater ai contribuenti decaduti non è finito nel testo del Milleproroghe approdato in Aula alla Camera il 20 febbraio 2026. Fuori. Senza coperture, almeno per ora. Ma la storia non è chiusa: il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha confermato che il Governo punta a recuperare la misura all’interno del prossimo decreto fiscale. Quando, è ancora da definire. Intanto, sul tavolo restano aperte altre due questioni urgenti: la sospensione del contributo di 2 euro sui minipacchi extra UE – travolto da dubbi di compatibilità con il diritto europeo – e la correzione alle nuove regole IVA sulle permute, che nei contratti pluriennali già in corso stanno creando un meccanismo di calcolo doppio, fonte di non poche complicazioni per gli operatori.

Il nodo dei decaduti dalla rottamazione quater

C’è una platea di contribuenti rimasti in mezzo. Avevano aderito alla rottamazione quater nella sua versione riammessa (ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 202/2024, conv. in L. 15/2025), versato regolarmente la prima rata entro il 31 luglio 2025, poi non ce l’hanno fatta con la seconda – quella con scadenza 30 novembre 2025. Risultato: decadenza automatica dalla definizione agevolata. Tornano in piedi sanzioni e interessi, e riprende la riscossione ordinaria.

L’emendamento Gusmeroli – così veniva chiamato, dal nome del deputato della Lega Alberto Gusmeroli che l’ha promosso – avrebbe consentito a questi soggetti di rientrare pagando la rata saltata entro il 28 febbraio 2026 (con tolleranza di cinque giorni, dunque entro il 5 marzo). Il MEF aveva espresso parere favorevole. Ma in commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera la norma si è arenata, senza nemmeno andare al voto.

Il motivo? Le coperture. Un tema che ricorre – e non è una coincidenza – anche sugli altri dossier aperti. Come ha rimarcato lo stesso Leo, «dobbiamo recuperare quell’emendamento». Le valutazioni però sono legate alla necessità di trovare le risorse. E anche al timing: inserire la misura in un nuovo decreto significa definire anche nuove scadenze.

Chi è rimasto fuori da questa finestra si ritrova in una posizione particolarmente scomoda: escluso dalla quater e, soprattutto, escluso dalla nuova rottamazione quinquies introdotta con l’art. 1, commi 696-752 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), almeno per i carichi già inclusi nella quater. La normativa, infatti, preclude l’accesso alla quinquies ai contribuenti che alla data del 30 settembre 2025 risultassero in regola con i pagamenti della quater, nonché a quelli decaduti successivamente al 30 settembre 2025 per mancato pagamento della rata del 30 novembre: esattamente la platea oggetto dell’emendamento Gusmeroli. La quinquies prevede l’adesione entro il 30 aprile 2026, con prima rata al 31 luglio 2026, ma per i decaduti in questione quella porta è chiusa per i carichi già inclusi nel piano quater.

Riepilogo: chi era coinvolto dall’emendamento Gusmeroli

Situazione Condizione Effetto della norma mancata
Decaduti per mancato pagamento 30/11/2025 (riammissione ex art. 3-bis D.L. 202/2024) Prima rata pagata entro 31/07/2025 Tornano in vigore sanzioni e interessi; esclusi dalla quinquies per gli stessi carichi
Rottamazione quinquies (L. 199/2025) Adesione entro 30/04/2026 Non accessibile per i carichi già inclusi nella quater decaduta dopo il 30/09/2025
Rata ordinaria quater febbraio 2026 Scadenza 28/02/2026 (o 05/03/2026 con tolleranza) Separata dalla questione decaduti – riguarda chi è ancora in regola
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Minipacchi extra UE: il contributo da 2 euro rischia di cadere

L’altro tema caldo è quello del contributo da 2 euro sui piccoli pacchi in arrivo da Paesi fuori dall’Unione europea. La misura – inserita dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, L. 30 dicembre 2025, n. 199) per le spedizioni di valore dichiarato inferiore a 150 euro – è entrata in vigore dal 1° gennaio, ma con un regime transitorio soft: le importazioni tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2026 potevano essere regolarizzate con un versamento riepilogativo entro il 15 marzo 2026, come stabilito dalla Circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle Dogane.

Da marzo, stando al calendario originario, sarebbe scattato il regime ordinario. Ma il Governo sta valutando di sospendere tutto. Il perché è semplice: l’11 febbraio 2026 il Consiglio dell’UE ha approvato in via definitiva un dazio doganale forfettario da 3 euro su ogni categoria merceologica contenuta in pacchi sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra-UE. Entrata in vigore: 1° luglio 2026.

Se l’Italia mantiene il suo contributo da 2 euro e dal 1° luglio arriva anche il dazio europeo, si rischia una sovrapposizione. Attenzione: il dazio UE da 3 euro si applica per categoria merceologica nel pacco, non per spedizione. Un pacco con due categorie distinte porta un onere da 6 euro di dazio europeo, più 2 euro di contributo italiano. Assonime, nella circolare 2/2026, ha già evidenziato i profili problematici sul piano giuridico: un contributo forfettario e generalizzato applicato solo in Italia rischia di configurarsi come una misura di effetto equivalente a un dazio, vietata dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

C’è poi la questione del gettito. Il contributo italiano garantirebbe 612 milioni nel triennio 2026-2028. Se viene eliminato, quei fondi vanno trovati altrove. Il dazio europeo, invece, va per il 75% al bilancio comunitario: agli Stati membri resta solo il 25%, a titolo di rimborso per le spese di riscossione. Non è la stessa cosa.

La soluzione più probabile – almeno quella emersa nei lavori parlamentari – è un rinvio al 1° luglio, che di fatto anticipi l’abolizione del contributo nazionale per lasciare campo libero al dazio europeo. Ma l’emendamento del Pd sul tema non ha trovato coperture sufficienti nel Milleproroghe. Si torna, ancora una volta, al decreto fiscale.

Contributo italiano vs dazio UE: le differenze

Caratteristica Contributo italiano (2 euro) Dazio UE (3 euro)
Base normativa Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) Regolamento UE, approvato 11/02/2026
Entrata in vigore 1° gennaio 2026 (regime transitorio fino a febbraio 2026) 1° luglio 2026
Ambito Extra-UE, sotto 150 euro Extra-UE, sotto 150 euro
Destinazione gettito Erario italiano 75% UE, 25% allo Stato membro
Rischio giuridico Possibile contrasto con TFUE (Assonime, circ. 2/2026) Norma unionale, nessun rischio
Copertura triennale 612 milioni (2026-2028) Non quantificata per l’Italia
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IVA sulle permute: il nodo dei contratti pluriennali già in corso

C’è un terzo cantiere aperto nel decreto fiscale, forse quello più tecnico ma altrettanto urgente per gli operatori. Riguarda le nuove regole IVA sulle permute, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 138-139, L. 30 dicembre 2025, n. 199), che modificano l’art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972.

Dal 1° gennaio 2026, la base imponibile IVA nelle operazioni permutative – cioè quelle in cui una cessione di beni o una prestazione di servizi avviene in cambio di un’altra – non si calcola più sul “valore normale” (il valore di mercato), ma sull’ammontare complessivo dei costi sostenuti dal cedente o prestatore. Un passaggio da un criterio oggettivo a uno soggettivo, imposto dall’allineamento alle indicazioni della Corte di giustizia UE (causa C-380/99, Bertelsmann) e alla direttiva 2006/112/CE. La logica è chiara e condivisibile. Il problema sorge con i contratti pluriennali già firmati prima del 2026, ma con effetti che si estendono nell’anno in corso. Questi accordi erano stati strutturati con il vecchio metodo – base imponibile al valore normale. Ora, dall’1° gennaio, scatta il nuovo. Il risultato è un doppio meccanismo di calcolo sullo stesso contratto, con evidenti complicazioni operative e rischi di contenzioso tra le parti.

Un esempio pratico: si immagini un accordo di sponsorizzazione tecnica stipulato nel 2024 tra uno sponsor e un’associazione sportiva, con durata triennale. Lo sponsor fornisce attrezzature sportive, l’associazione eroga visibilità (loghi, post, naming). Con il vecchio sistema, ciascuna parte calcolava l’IVA sul valore di mercato della propria prestazione. Dal 2026, invece, ogni parte deve calcolarla sui propri costi effettivi. Se il contratto non lo prevede, nascono subito problemi: le fatture emesse secondo le vecchie modalità potrebbero risultare non conformi.

Va segnalato che la norma prevede una clausola di salvaguardia: restano validi i comportamenti tenuti nei periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2026 in cui la base imponibile era già stata determinata secondo il criterio dei costi, in linea con i principi unionali, anche in assenza di una specifica norma interna che lo prescrivesse. Una salvaguardia rilevante per gli accertamenti pendenti in cui era stata contestata l’incompatibilità del valore normale con il diritto UE.

Per risolvere la situazione sui contratti in corso, tra gli emendamenti al Milleproroghe ne era stato presentato uno dal presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato (FdI). La soluzione proposta era elegante: far decorrere la nuova disciplina solo per i contratti stipulati dal 2026 in avanti, mantenendo il vecchio sistema per quelli già in corso. Anche questo emendamento è stato ritirato prima del voto.

L’obiettivo era duplice: tenere al sicuro il vecchio sistema per le operazioni in corso e far partire il nuovo già dal 2026 per i nuovi contratti. Il calcolo ai costi comporta tendenzialmente un imponibile inferiore rispetto al valore di mercato, con risparmio IVA stimato dalla relazione tecnica alla manovra in circa 15,3 milioni di euro l’anno. A regime, quel vantaggio potrebbe parzialmente ripagare i costi della transizione fino al 2027. Anche questa soluzione attende il decreto fiscale.

Il decreto fiscale: ordine del giorno approvato al Milleproroghe

C’è un punto di congiunzione tra questi tre dossier: l’ordine del giorno approvato al Milleproroghe, che impegna il Governo a trovare soluzioni all’interno del prossimo decreto fiscale. Non è una norma, non è vincolante nel dettaglio operativo, ma è un segnale politico preciso.

Il viceministro Leo, rispondendo alle commissioni, ha confermato la direzione. Sul recupero dell’emendamento per i decaduti della rottamazione quater, in particolare, la Lega non ha intenzione di mollare: la misura sarà riproposta nel prossimo veicolo normativo utile. Le valutazioni sono vincolate alle coperture, come sempre, e alla necessità di fissare nuove scadenze compatibili con i tempi del decreto.

La scadenza del 28 febbraio 2026 – quella che sarebbe stata la data-target per il pagamento della rata saltata – è ormai superata. Con l’inserimento della norma nel decreto fiscale, i termini saranno probabilmente slittati in avanti. Si parla di un’eventuale scadenza a fine marzo o fine maggio 2026, anche se niente è ancora formalizzato.

Tre questioni in attesa, quindi. Tre risposte rinviate. Il decreto fiscale – per il quale non c’è ancora una data certa di approvazione – è diventato il contenitore di tutto ciò che il Milleproroghe non ha potuto (o voluto) ospitare. Un appuntamento che operatori, commercialisti e contribuenti seguono con attenzione.

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