Il Consiglio dell’Unione Europea, in data 15 aprile 2025, ha deliberato in via definitiva l’approvazione della proposta della Commissione europea concernente il differimento dell’applicazione degli obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità e due diligence. Il provvedimento, qualificato come “Stop the clock” e inserito nel contesto del pacchetto normativo denominato “Omnibus I”, si configura quale misura di semplificazione volta al rafforzamento della competitività dell’UE. La dilazione temporale interessa in via principale la direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) per le grandi imprese non ancora soggette agli obblighi di rendicontazione e per le PMI quotate, nonché la direttiva in materia di due diligence di sostenibilità (CSDDD), con conseguente slittamento delle rispettive scadenze applicative al 2028.
Profili applicativi e tempistica di attuazione
La proposta normativa in esame, oggetto di previa approvazione da parte del Parlamento europeo in data 4 aprile 2025, configura un duplice intervento dilatorio sui termini di efficacia delle normative in materia di sostenibilità. In primo luogo, dispone il differimento biennale dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) per le grandi imprese che non abbiano ancora implementato processi di reporting conformi e per le PMI quotate nei mercati regolamentati. In secondo luogo, stabilisce la proroga annuale dei termini di recepimento e prima applicazione della direttiva in materia di due diligence di sostenibilità (CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive), il cui ambito soggettivo di applicazione era originariamente circoscritto alle imprese di dimensioni maggiori.
L’atto normativo in questione sarà oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, con conseguente entrata in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione. Gli Stati membri saranno tenuti al recepimento della direttiva entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025, disponendo pertanto di un congruo termine per l’adeguamento delle rispettive normative interne alle novellate scadenze.
Ratio legis e impatti economici sugli operatori
Il provvedimento de quo trova fondamento nell’esigenza di garantire certezza giuridica agli operatori economici destinatari della normativa ed evitare l’imposizione di oneri di compliance suscettibili di rivelarsi non necessari in considerazione delle preannunciate modifiche di semplificazione di più ampia portata. La misura si colloca nel quadro delle politiche di rafforzamento della competitività dell’Unione Europea, perseguendo l’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi ferma restando l’inderogabilità degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale.
La Presidente von der Leyen ha avviato un nuovo indirizzo politico orientato alla semplificazione del quadro normativo europeo, contemperando tale esigenza con il mantenimento di obiettivi climatici e sociali di elevata ambizione. Le misure presentate nel febbraio 2025 prefigurano una contrazione dei costi amministrativi quantificabile in oltre 6 miliardi di euro su base annua. Tali interventi mirano a configurare un contesto normativo maggiormente favorevole allo sviluppo imprenditoriale, all’innovazione e alla transizione verso modelli economici sostenibili.
Profili operativi per i soggetti destinatari
Per i soggetti passivi qualificabili come grandi imprese che non abbiano ancora implementato processi di rendicontazione conformi, nonché per le PMI quotate nei mercati regolamentati, il differimento della disciplina al 2028 configura un termine dilatorio utile ai fini dell’adeguamento ai requisiti prescritti dalla CSRD. Tale estensione temporale consente l’implementazione di sistemi di data collection maggiormente efficienti e l’adeguata formazione del personale preposto alle nuove metodologie di reporting. I soggetti destinatari potranno altresì procedere all’integrazione dei requisiti di sostenibilità nelle strutture di governance societaria e all’ottimizzazione dei processi interni, con conseguente riduzione dei costi di compliance.
I soggetti che avessero già intrapreso percorsi di adeguamento alla normativa potranno procedere alla rimodulazione degli investimenti e alla pianificazione strategica con maggiore flessibilità temporale, non essendo più gravati dall’imminenza delle scadenze originariamente previste dal legislatore europeo.
Inquadramento sistematico nel contesto normativo europeo
Il differimento in esame non incide sul contenuto sostanziale delle direttive, limitandosi a posticiparne l’efficacia temporale. La CSRD, configurandosi quale evoluzione della precedente Non-Financial Reporting Directive (NFRD), determina un ampliamento significativo dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di rendicontazione non finanziaria e introduce standard di reporting caratterizzati da maggiore analiticità e uniformità.
La CSDDD, per converso, introduce ex novo obblighi di due diligence concernenti l’impatto delle attività imprenditoriali sui diritti umani e sull’ambiente lungo l’intera catena del valore. Tale direttiva segna il passaggio da un approccio di natura volontaristica a un sistema di obblighi cogenti nella gestione della sostenibilità della filiera produttiva e distributiva.
Entrambi i provvedimenti normativi conservano la qualifica di elementi portanti del Green Deal europeo e della strategia volta alla configurazione di un sistema economico unionista caratterizzato da maggiore sostenibilità e competitività nel lungo periodo.
Prospettive evolutive e considerazioni conclusive
In esito all’adozione del provvedimento in esame, le istituzioni europee stanno attualmente procedendo all’implementazione di un sistema normativo che contemperi le istanze di competitività del sistema economico con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. La Commissione ha formalmente dichiarato che il differimento in oggetto costituisce esclusivamente la fase iniziale di un più esteso processo di semplificazione normativa.
I soggetti destinatari della normativa dovrebbero utilizzare il termine dilatorio non quale mero differimento dell’adempimento, bensì quale opportunità di preparazione strategica al nuovo assetto normativo. L’integrazione progressiva dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) nei processi aziendali mantiene il carattere dell’irreversibilità, come attestato dalle tendenze del mercato e dalle aspettative manifestate dalla platea degli investitori.
I soggetti che abbiano già implementato strategie avanzate in materia di sostenibilità conserveranno verosimilmente un vantaggio competitivo, con particolare riferimento ai settori merceologici in cui i consumatori e gli investitori attribuiscono crescente rilevanza alle performance non finanziarie.