L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera ai modelli definitivi per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2025, e le modifiche introdotte – va detto subito – incidono in modo concreto sulla gestione dei crediti maturati. L’invio telematico sarà possibile dal 2 febbraio 2026 (il primo febbraio cade di domenica) fino al 30 aprile dello stesso anno, secondo i tracciati tecnici messi a punto dall’Amministrazione finanziaria.
Cosa cambia per i contribuenti con credito IVA
I modelli approvati con provvedimento n. 51732 del 15 gennaio 2026 riflettono alcuni aggiustamenti che, sebbene tecnici, hanno ricadute pratiche importanti. Non si tratta tanto di rivoluzioni normative – la disciplina di base resta quella – quanto piuttosto di adeguamenti ai recenti orientamenti giurisprudenziali e di semplificazioni procedurali che, nei fatti, rendono meno complicato l’accesso al rimborso per chi chiude l’anno con un saldo a credito.
Partiamo da un punto: la possibilità di ottenere il rimborso dell’IVA versata su investimenti effettuati su beni che non sono di proprietà del contribuente. Fino a poco tempo fa, chi sosteneva spese per interventi su immobili presi in locazione o in comodato si trovava in una posizione ambigua. L’IVA era detraibile, certo, ma il rimborso restava spesso bloccato da interpretazioni restrittive legate alla nozione civilistica di “beni ammortizzabili”. La risoluzione 20/E del marzo 2025 ha fatto chiarezza, recependo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13162/2024, e ora le istruzioni al modello IVA 2026 confermano questo nuovo approccio.
Investimenti su beni di terzi: via libera al rimborso
Qui sta uno dei passaggi più rilevanti. Secondo le nuove indicazioni, chi effettua lavori di ristrutturazione, migliorie o ampliamenti su beni altrui – pensiamo a un capannone affittato, a un locale commerciale in comodato, o a interventi su immobili in leasing – può richiedere il rimborso dell’IVA assolta, purché sussistano due condizioni: i beni devono essere strumentali all’attività d’impresa e il contribuente deve averne la disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso per un periodo apprezzabilmente lungo.
Non conta più, quindi, se l’opera realizzata sia o meno iscrivibile tra le immobilizzazioni materiali del bilancio, né se sia separabile fisicamente dal bene su cui insiste. Ciò che rileva è la sostanza economica dell’operazione: si tratta di un investimento duraturo, funzionale all’esercizio dell’attività? Se la risposta è affermativa, il credito diventa rimborsabile secondo le modalità ordinarie previste dall’articolo 30, comma 2, lettera c) del DPR 633/1972.
Un cambio di prospettiva non da poco, se si considera che in passato molte imprese si vedevano negare il rimborso proprio per questioni formali legate alla classificazione contabile. Adesso, invece, prevale una lettura funzionale, più in linea con i principi europei che governano il meccanismo dell’IVA.
Società di comodo: semplificazioni ma non abrogazione della disciplina
Attenzione, però, a non fraintendere la portata delle novità legate alle cosiddette società di comodo. I modelli IVA 2026 hanno semplificato alcuni aspetti formali – ad esempio, nel rigo VA15 non occorre più indicare la durata della qualifica di non operatività con codici specifici, ma basta una semplice barratura – e hanno eliminato il riquadro di attestazione di operatività dal quadro VX. Anche il rigo VW21, che serviva a estromettere i crediti trasferiti da società non operative nella liquidazione IVA di gruppo, è stato soppresso.
Queste modifiche riflettono un contesto giurisprudenziale che si è evoluto rapidamente negli ultimi anni. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 7 marzo 2024 nella causa C-341/22, ha stabilito che la normativa italiana sulle società di comodo – nella parte in cui preclude automaticamente il diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA sulla base del solo mancato raggiungimento di una soglia di ricavi – è incompatibile con i principi fondamentali della direttiva IVA, in particolare con il principio di neutralità dell’imposta.
La Cassazione italiana ha recepito questo orientamento in diverse pronunce recenti, affermando che ciò che conta è l’effettivo esercizio di un’attività economica, non il volume dei ricavi generati. Negare il diritto alla detrazione basandosi su una presunzione legata ai ricavi è una misura sproporzionata, che può essere giustificata solo in presenza di frode o abuso del diritto, da provare caso per caso.
Tuttavia – e questo va chiarito – la normativa nazionale sulle società di comodo (legge n. 724/1994, articolo 30) non è stata abrogata. Le semplificazioni apportate al modello IVA 2026 sono di natura formale e procedurale. La disciplina sostanziale resta in vigore, ma i giudici nazionali, in caso di contenzioso, hanno ora l’obbligo di disapplicare le norme interne che confliggono con i principi europei. In altre parole: se l’Agenzia delle Entrate nega un rimborso o contesta una detrazione basandosi solo sul test di operatività, senza dimostrare comportamenti fraudolenti, il contribuente ha buone possibilità di ottenere tutela in sede giurisdizionale.
Trasporto merci e logistica: nuovi campi per il reverse charge
Un’altra area che ha richiesto attenzione è quella dei servizi di trasporto e logistica. Il quadro VE, nella sezione 4, è stato integrato con due nuovi campi (campo 2 e campo 3) destinati all’indicazione dell’imponibile e dell’imposta relativi alle prestazioni rese in favore di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, per le quali è stata esercitata l’opzione che consente al committente di versare l’IVA in nome e per conto del prestatore.
Si tratta di un’applicazione peculiare del meccanismo dell’inversione contabile, introdotta dalla legge di bilancio 2025 (commi da 59 a 63 dell’articolo 1, legge n. 207/2024) in via transitoria, in attesa dell’autorizzazione definitiva da parte del Consiglio europeo. Le istruzioni al modello chiariscono che l’IVA versata dal committente in questo contesto non concorre alla determinazione dell’aliquota media utile ai fini del rimborso. Una distinzione tecnica, certo, ma fondamentale per evitare distorsioni nel calcolo dei crediti rimborsabili.
Anche il quadro VJ è stato interessato dalle modifiche: è stato ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e suddiviso in due sezioni, di cui la prima relativa alle operazioni passive soggette a reverse charge o split payment, e la seconda – composta dal solo rigo VJ30 – riservata agli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.
Calcolo dell’aliquota media: cosa considerare
Nel determinare l’aliquota media per verificare se spetta il rimborso, continuano a rilevare anche le operazioni esenti. Questo significa che chi opera in settori con alta incidenza di operazioni esenti – sanità privata, istruzione, assicurazioni, servizi finanziari – deve tener conto di tale circostanza nel calcolo. Il meccanismo resta quello previsto dalla normativa europea, che mira a evitare che l’IVA pagata a monte possa essere rimborsata quando le operazioni a valle non sono soggette all’imposta.
Un aspetto che genera talvolta incomprensioni, perché riduce l’importo effettivamente rimborsabile in presenza di un mix di operazioni imponibili ed esenti. Ma la logica di fondo è coerente con il principio di neutralità: si rimborsa solo l’IVA che grava effettivamente sulle operazioni tassate.
Struttura dei modelli e termini di presentazione
I modelli IVA 2026 mantengono la tradizionale articolazione in quadri (VA, VE, VF, VJ, VL, VX, VQ, VS, VT e altri), con una versione BASE semplificata riservata ai contribuenti con situazioni meno complesse. La scelta tra modello ordinario e modello BASE dipende dalle tipologie di operazioni effettuate nel corso dell’anno e dai regimi applicati.
La dichiarazione va presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 2 febbraio (il primo febbraio cade di domenica) e il 30 aprile 2026. Restano esclusi dall’obbligo dichiarativo i soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti, quelli che operano in regimi speciali con assolvimento forfetario dell’imposta, e chi non ha posto in essere alcuna operazione rilevante nel periodo d’imposta.
Per l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale superiore a 5.000 euro occorre attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, e si richiede l’apposizione del visto di conformità. La soglia di esonero dal visto per i rimborsi è stata innalzata da 50.000 a 70.000 euro, e ulteriori agevolazioni sono previste per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.



