info@studiopizzano.it

Riforma fiscale 2026: Iva, Irpef e correttivo Omnibus in bilico

8 Giugno, 2026

[print_posts pdf="yes" word="no" print="yes"]

La riforma fiscale 2026 non è un provvedimento unico, ma un cantiere aperto su più fronti. Da un lato, il nuovo Testo unico Iva (D.Lgs. n. 10/2026) e il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi – approvato definitivamente il 4 giugno 2026 – riorganizzano la normativa esistente senza innovare la sostanza, con effetti dal 1° gennaio 2027. Dall’altro, il decreto correttivo Omnibus, ancora in bozza al 8 giugno 2026, porta modifiche operative concrete: più tempo per detrarre l’Iva sugli acquisti (fino alla dichiarazione del secondo anno successivo, ripristinando le regole pre-2017), nuove percentuali di tassazione del fringe benefit auto – con decorrenza dal periodo d’imposta 2026 – revisione del requisito di convivenza per i familiari fiscalmente a carico, tassazione come redditi diversi dei proventi da crediti d’imposta acquistati sul mercato, rilevanza fiscale dell’avviamento nella cessione di studi professionali, ritocchi alla fiscalità internazionale sui dividendi e spinta verso la piena tracciabilità dei pagamenti verso la riscossione. Misure importanti, alcune già chiare nel perimetro, nessuna ancora definitiva.

Che cosa è già certo e cosa resta in bozza

Prima di entrare nel merito, occorre fermarsi su una distinzione che spesso viene trascurata. La riforma fiscale 2026 si muove su due binari separati, con natura e peso diversi.

Il primo è quello dei testi unici. L’obiettivo è ordinare le norme già esistenti, ridurre la dispersione e rendere più leggibile il sistema. Il nuovo Testo unico Iva, approvato con il D.Lgs. n. 10/2026 e destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2027, non introduce modifiche sostanziali all’imposta: ricodifica in modo organico le disposizioni esistenti in 171 articoli suddivisi in 18 titoli. Lo stesso vale per il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2026. Si tratta di consolidamento normativo, non di nuove regole fiscali.

Il secondo binario è quello più operativamente rilevante. Riguarda il decreto correttivo Omnibus della riforma fiscale, contenitore delle modifiche che incidono concretamente sul lavoro quotidiano di imprese, professionisti e studi. Qui, fino all’approvazione definitiva, bisogna parlare di interventi attesi e di bozze in evoluzione, non di regole già chiuse. Il termine massimo per l’approvazione dei decreti legislativi attuativi della legge delega n. 111/2023 è fissato al 29 agosto 2026.

La riforma nel lavoro degli studi

La parola chiave è “riforma fiscale 2026”, ma sarebbe più corretto parlare di manutenzione del sistema tributario. Una manutenzione ampia, talvolta utile, talvolta faticosa da seguire.

Nella prassi degli studi professionali il problema non è solo capire cosa cambia. Il problema è capire quando cambia, da quale periodo d’imposta, con quali norme transitorie e con quale margine di rischio per le scelte già compiute.

È qui che il correttivo Omnibus diventa rilevante. Tocca ambiti che non restano sulla carta: registri Iva, cedolini paga, auto in uso promiscuo, dichiarazioni dei professionisti, trust, crediti fiscali acquistati sul mercato, rapporti con la riscossione. Tutti temi che finiscono rapidamente nelle procedure interne degli studi.

Iva, più tempo per recuperare l’imposta

La novità più pratica riguarda la detrazione Iva. La bozza del correttivo propone un ritorno alle regole in vigore fino al 31 dicembre 2016, prima che il D.L. n. 50/2017 dimezzasse i termini a disposizione. Secondo la modifica prospettata, il termine per esercitare il diritto alla detrazione verrebbe esteso fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Oggi, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione nasce quando l’imposta diventa esigibile e deve essere esercitato con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto, a condizione che la fattura sia registrata entro il termine di presentazione della stessa (30 aprile dell’anno successivo). La bozza interviene parallelamente anche sulla registrazione degli acquisti: il riferimento dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 non sarebbe più l’anno di ricezione della fattura, ma il secondo anno successivo. La stessa impostazione sarebbe coordinata con il nuovo Testo unico Iva (rispettivamente artt. 56 e 88 del D.Lgs. n. 10/2026).

Esempio pratico. Una società riceve una fattura di acquisto il 20 novembre 2026. Con le regole attualmente vigenti, la fattura deve essere registrata e la detrazione esercitata entro il 30 aprile 2027 (dichiarazione Iva relativa al 2026). Con la modifica prospettata, il margine si estenderebbe fino al 30 aprile 2029 (dichiarazione Iva relativa al 2028). Il beneficio è evidente. Ma non deve diventare un alibi alla sciatteria contabile.

Il punto critico è proprio questo. Più tempo non significa meno presidio. Le fatture ricevute tardi, dimenticate o non abbinate restano un rischio. La nuova finestra temporale aiuta, ma uno studio che usa questa elasticità come sostituto del controllo mensile si sta costruendo un problema futuro.

Familiari a carico e requisito della convivenza

Un altro intervento riguarda l’art. 12 del TUIR e la nozione di familiari fiscalmente rilevanti. Il tema è tecnico ma molto concreto: incide su detrazioni, deduzioni, welfare aziendale e alcuni benefici collegati alla situazione familiare del contribuente.

La bozza chiarisce il ruolo della convivenza per i soggetti indicati dall’art. 433 c.c. diversi da coniuge e figli. Per genitori, nonni, fratelli, sorelle e suoceri il requisito della convivenza – oppure quello degli assegni alimentari – rileverebbe in modo mirato quando le norme fiscali richiamano i familiari fiscalmente a carico. Resta invariato il limite reddituale ordinario: per la generalità dei familiari il valore di riferimento rimane 2.840,51 euro, mentre per i figli fino a 24 anni vale la soglia più alta di 4.000 euro.

Il rischio è il solito: leggere la precisazione come una semplificazione generale. Non lo è. Va calata nelle singole agevolazioni caso per caso. Il carico familiare ai fini Irpef è cosa diversa dall’uso della categoria familiare dentro una regola di welfare o di deducibilità.

Auto aziendali: fringe benefit più selettivo

Il capitolo auto aziendali è quello più esposto a letture frettolose. La bozza del correttivo interviene sull’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, modificando – non introducendo ex novo – il sistema di calcolo del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Un regime differenziato per tipo di alimentazione era già vigente; il correttivo lo ridisegna con percentuali diverse. La decorrenza prevista dalla bozza è il periodo d’imposta 2026.

L’impianto premia le auto elettriche e ibride plug-in e penalizza le alimentazioni tradizionali. Nella versione circolata, la percentuale sarebbe pari al 10% per i veicoli elettrici puri, al 20% per gli ibridi plug-in e al 50% per gli altri veicoli. La parte più rilevante riguarda l’anzianità del mezzo: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, i valori sarebbero incrementati del 50%.

Tipo di veicolo % ordinaria (bozza) Dopo il 5° anno Effetto pratico
Elettrico puro 10% 15% Benefit ancora agevolato, ma meno conveniente se il mezzo resta a lungo in flotta
Ibrido plug-in 20% 30% Trattamento intermedio, con aumento sensibile dopo cinque anni
Benzina, diesel e altre alimentazioni tradizionali 50% 75% Forte penalizzazione per i parchi auto più vecchi

Si aggiunge il tema degli accessori: se non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit sarebbe aumentato forfettariamente del 5%.

Per le imprese non è solo una questione di cedolini. È una scelta di politica della flotta con effetti immediati dal 2026. Tenere a lungo auto termiche diventa più costoso sia per il dipendente che per l’azienda. La sostituzione anticipata, però, ha un costo finanziario reale che il beneficio fiscale da solo non copre.

Professionisti: cessione dello studio e valore della clientela

Il correttivo interviene anche sul lavoro autonomo. La modifica più sensibile riguarda la cessione dello studio professionale o di un ramo dell’attività: il guadagno collegato alla cessione diventerebbe fiscalmente rilevante anche quando il valore non riguarda beni materiali.

La novità guarda alla sostanza economica. Nella vendita di uno studio, il valore non sta quasi mai nella scrivania, nei computer o negli arredi: sta nella clientela, nell’organizzazione, nelle procedure, nella reputazione costruita negli anni. Il Fisco punta proprio lì.

Esempio pratico. Un professionista cede una parte organizzata dello studio per 90.000 euro. I beni materiali valgono 12.000 euro. Il resto riguarda clientela, avviamento e continuità del rapporto professionale. La nuova impostazione mira a rendere imponibile anche quella componente immateriale, non solo il valore dei beni fisici trasferiti.

Questa regola può incidere anche nelle operazioni tra studi associati, aggregazioni professionali e passaggi generazionali. Non basta più un contratto formalmente ordinato. Serve una valutazione economica coerente, documentata e difendibile.

Crediti d’imposta: cambia la tassazione dei proventi

Altro fronte delicato: i crediti d’imposta acquistati e poi ceduti o utilizzati in compensazione. La bozza collocherebbe tra i redditi diversi le plusvalenze e i proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo di questi crediti, intercettando il differenziale tra prezzo di cessione (o valore nominale usato in compensazione) e costo di acquisto del credito, comprese le spese direttamente collegate.

Esempio pratico. Una società acquista un credito nominale di 100.000 euro pagando 82.000 euro. Se utilizza tutto il credito in compensazione, il vantaggio economico lordo è pari a 18.000 euro. La bozza mira a intercettare fiscalmente proprio questo margine come reddito diverso.

Il mercato dei crediti fiscali non può più essere trattato come una zona grigia. Ogni acquisto deve avere una tracciabilità documentale completa: contratto, prezzo, oneri accessori, data di acquisto, modalità di utilizzo e verifica della spettanza originaria del credito ceduto.

Imprese, Ires e convergenza con i valori contabili

Sul versante delle imprese, la riforma prosegue la linea già avviata con il D.Lgs. n. 192/2024 e con il correttivo del 2025: avvicinare valori fiscali e valori contabili, riducendo le divergenze che hanno reso il reddito d’impresa un terreno pieno di variazioni in dichiarazione. Il correttivo Omnibus aggiungerebbe ulteriori ritocchi, tra cui la soppressione di specifiche regole di cassa per taluni contributi collegati a costi di studi e ricerche.

Non è una semplificazione magica. Ridurre le divergenze tra bilancio e dichiarazione non elimina il presidio fiscale, lo sposta. Chi redige il bilancio dovrà essere ancora più preciso sulla qualificazione contabile dei componenti reddituali. Perché quella qualificazione, sempre più spesso, trascina direttamente l’effetto fiscale.

Dividendi, fondi esteri e fiscalità internazionale

Nel pacchetto trova spazio anche la fiscalità internazionale. Una delle misure attese riguarda l’aumento della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione stabiliti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, che passerebbe dall’11% al 20%.

Questa misura va letta con attenzione critica. L’aumento della ritenuta potrebbe creare tensioni con il principio europeo di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che ha già censurato trattamenti discriminatori verso soggetti UE/SEE rispetto agli OICR residenti. Il rischio di un successivo contenzioso europeo è reale e non va sottovalutato.

Il tema va letto insieme alla disciplina della global minimum tax. La riforma prova a tenere insieme due esigenze non sempre facili da conciliare: rendere il sistema più competitivo e ridurre le asimmetrie che generano arbitraggio fiscale. Per le imprese multinazionali italiane, resta prioritaria la gestione degli obblighi informativi e il presidio di dati, flussi infragruppo e imposte integrative.

Riscossione: meno contante e più tracciabilità

Il correttivo prevede una spinta decisa verso pagamenti e rimborsi tracciabili negli uffici fiscali e della riscossione, con progressiva riduzione dell’uso di contanti e assegni a favore di canali telematici e strumenti verificabili.

Per il contribuente medio le variazioni di routine sono limitate. Per gli uffici e per chi assiste contribuenti fragili, invece, il passaggio al digitale pesa concretamente: richiede deleghe corrette, identità digitali funzionanti, conti intestati in modo coerente e assistenza sulle procedure di pagamento. La tracciabilità aiuta il sistema, ma può creare un collo di bottiglia per anziani, piccoli contribuenti e soggetti con scarsa dimestichezza digitale. Qui la norma, da sola, non basta.

Trust e imposte indirette: il nodo del momento impositivo

La bozza interviene anche sulla tassazione indiretta dei trust. Il principio che emerge è la tassazione in uscita – al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari – con possibile opzione per la tassazione in entrata, all’atto dell’apporto dei beni nel trust.

La precisazione interessa le imposte ipotecaria e catastale, accanto all’imposta sulle successioni e donazioni. Nella prassi dei patrimoni familiari, il trust viene spesso impostato con attenzione civilistica ma con minore attenzione ai tempi del prelievo fiscale. La domanda operativa centrale diventa: quando si cristallizza il presupposto impositivo? Il correttivo prova a dare una cornice, ma sulle strutture già esistenti servirà leggere con rigore le norme transitorie, che al momento non sono ancora definitive.

Le verifiche operative da fare subito

Gli studi professionali non devono attendere la Gazzetta Ufficiale per organizzarsi. Le misure non sono tutte definitive, ma alcune aree di rischio sono già chiare.

Area di rischio Controllo consigliato Perché farlo ora
Iva acquisti Verificare fatture ricevute, protocolli mancanti e documenti rimasti fuori dai registri La finestra più lunga aiuta solo se il documento è tracciato e recuperabile
Auto aziendali Censire alimentazione, data di prima immatricolazione, assegnatario e contratto Le nuove percentuali decorrono già dal periodo d’imposta 2026
Professionisti Mappare operazioni di cessione, aggregazione e passaggio clientela Il valore immateriale dello studio può diventare fiscalmente centrale
Crediti d’imposta Ricostruire costo di acquisto, utilizzi, cessioni e documentazione Il margine economico può qualificarsi come reddito diverso imponibile
Trust Rileggere atti istitutivi, apporti e clausole di attribuzione ai beneficiari Il momento della tassazione può incidere sulla pianificazione patrimoniale

Il punto critico per contribuenti e imprese

La riforma fiscale 2026 viene raccontata come semplificazione. In parte lo è: i testi unici aiutano, perché rimettono ordine in una normativa stratificata. Il correttivo Omnibus, però, non è solo semplificazione. È anche riallineamento del prelievo. Alcune operazioni che prima sfuggivano – o che avevano un trattamento meno esplicito – entrano in una griglia più definita. Cessione dello studio, crediti d’imposta acquistati sul mercato, auto aziendali datate, trust. Non sono dettagli di contorno.

La lettura più lucida è questa: il Fisco sta provando a recuperare base imponibile nei punti dove la pratica si era mossa più velocemente della norma. Il contribuente che aspetta la dichiarazione per accorgersene arriva tardi. Per questo la riforma va gestita come un tema di governance fiscale: non come un elenco di novità da leggere a dicembre. Servono procedure, archivi ordinati, valutazioni scritte e decisioni documentate.

Infografica

infografica decretoficale2026

Articoli correlati per Categoria