L’emendamento governativo al disegno di legge di Bilancio 2026 introduce un meccanismo di rifinanziamento parziale del credito d’imposta destinato agli investimenti nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno. La misura, però, non si configura come automatica né universale. Si tratta piuttosto di un’integrazione selettiva, subordinata a precisi requisiti procedurali e sostanziali che le imprese beneficiarie sono chiamate a soddisfare.
La percentuale iniziale e il provvedimento del 12 dicembre
Il provvedimento adottato dall’Agenzia delle Entrate in data 12 dicembre 2025 ha determinato una percentuale di riparto pari al 60,3811% dell’ammontare originariamente richiesto dalle imprese. Questa riduzione deriva dal disallineamento tra le risorse finanziarie stanziate e le domande pervenute durante la fase di comunicazione integrativa, attiva dal 18 novembre al 2 dicembre 2025. Le richieste complessive hanno superato i 3,6 miliardi di euro, a fronte di una dotazione di circa 2,2 miliardi.
Il meccanismo di riparto proporzionale ha quindi comportato una contrazione significativa dell’incentivo atteso. Le imprese che avevano pianificato investimenti sulla base di percentuali più elevate si sono trovate a dover rimodulare i propri piani finanziari. Questo aspetto non riguarda tuttavia in modo omogeneo tutti i settori produttivi, come si vedrà analizzando la disciplina speciale prevista per determinate categorie.
L’incremento al 75% subordinato a nuova istanza
L’intervento modificativo prevede la possibilità di ottenere un credito complessivo pari al 75% dell’importo originariamente richiesto. La misura, però, non opera in via automatica. Occorre infatti presentare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 15 aprile 2026 e il 15 maggio 2026, secondo modalità esclusivamente telematiche.
L’impresa richiedente deve attestare, all’interno di questa comunicazione, di non aver beneficiato del credito d’imposta previsto dal piano Transizione 5.0 con riferimento ai medesimi investimenti. Si tratta di una clausola di incompatibilità che mira ad evitare situazioni di doppio finanziamento su identiche voci di spesa. Le Entrate definiranno entro il 16 febbraio 2026 le modalità operative e gli elementi informativi da inserire nella comunicazione stessa.
La scelta del legislatore appare coerente con i principi europei in materia di aiuti di Stato e con le regole di cumulabilità tra diverse misure agevolative. La norma prevede che l’incremento dal 60,33% al 75% si configuri come contributo integrativo, erogato in compensazione attraverso il modello F24 nel corso dell’anno 2026. Le imprese dovranno quindi programmare con attenzione i flussi finanziari, tenendo conto che il beneficio aggiuntivo si renderà disponibile solo dopo la verifica delle dichiarazioni presentate.
Il vincolo di incompatibilità con Transizione 5.0
La condizione ostativa rappresenta il nodo centrale della disciplina. Non possono accedere all’incremento le imprese che abbiano ottenuto, per i medesimi beni strumentali oggetto di investimento, il riconoscimento del credito previsto dal piano Transizione 5.0. Questa incompatibilità si giustifica con la necessità di evitare sovrapposizioni tra incentivi che perseguono finalità distinte ma che potrebbero insistere sulle medesime voci di costo.
Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (modificata dalla Legge di Bilancio 2025), il cumulo tra Transizione 5.0 e credito ZES è teoricamente ammissibile ma solo secondo il meccanismo di nettizzazione del costo. Nell’ipotesi in cui un’impresa abbia già fruito del credito ZES al 60,33%, il successivo credito Transizione 5.0 si applicherebbe alla quota residua. Tuttavia, l’emendamento al disegno di legge di Bilancio 2026 introduce una preclusione specifica per l’incremento aggiuntivo dal 60,33% al 75%.
Questa scelta normativa appare destinata a contenere la spesa pubblica, evitando che le imprese possano sommare l’incremento ZES con i benefici derivanti da Transizione 5.0. Si vengono quindi a delineare due percorsi distinti: da un lato, le imprese che puntano esclusivamente al credito ZES nella misura massima del 75% (rinunciando a Transizione 5.0), dall’altro quelle che preferiscono combinare il credito ZES al 60,33% con l’eventuale quota residua di Transizione 5.0.
Il regime di favore per il settore agricolo
Le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficiano di un automatismo nell’incremento del credito d’imposta. Non è richiesta alcuna comunicazione integrativa per vedersi riconosciuto un aumento della percentuale di riparto. Nel dettaglio, le micro, piccole e medie imprese (MPMI) del settore passano da una percentuale originaria del 15,2538% a una nuova aliquota del 58,7839%. Le grandi imprese agricole vedono invece la percentuale salire dal 18,4805% al 58,6102%.
Si tratta di un incremento particolarmente significativo, che riflette la volontà del legislatore di sostenere in modo marcato gli investimenti nel comparto primario. L’automatismo procedurale evita alle imprese agricole l’onere di presentare ulteriori istanze, semplificando notevolmente l’iter di accesso al beneficio maggiorato. Questa scelta si giustifica anche alla luce delle peculiarità del settore, caratterizzato spesso da strutture organizzative di dimensioni contenute e da minore familiarità con procedure amministrative complesse.
L’incremento riguarda gli investimenti effettuati nel periodo precedente, ossia quelli realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025. Le imprese agricole hanno quindi già maturato il diritto al credito nella misura ridotta e si vedranno riconosciuto automaticamente l’adeguamento senza necessità di adempimenti ulteriori. Questa disciplina speciale va coordinata con la proroga dell’incentivo al 2026, come si dirà nel paragrafo successivo.
Le criticità interpretative e i profili applicativi
La disciplina del rifinanziamento selettivo solleva alcune questioni interpretative che richiederanno chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Un primo aspetto riguarda la verifica dell’incompatibilità con Transizione 5.0: occorrerà comprendere se il divieto operi solo in presenza di un credito effettivamente riconosciuto e fruito, o se sia sufficiente la mera presentazione della domanda per Transizione 5.0, anche laddove non ancora accolta.
Un secondo profilo attiene alla determinazione temporale del diritto al credito. Le imprese che hanno già utilizzato in compensazione parte del credito al 60,33% potranno successivamente beneficiare dell’incremento al 75%? O tale incremento opererà solo sul credito residuo non ancora fruito? La formulazione normativa lascia spazio a diverse interpretazioni, che dovranno essere risolte attraverso la circolare applicativa attesa entro febbraio 2026.
Si pone inoltre un problema di coordinamento con le verifiche di controllo. Le Entrate dovranno sviluppare procedure efficaci per incrociare i dati relativi alle comunicazioni ZES con quelli relativi a Transizione 5.0, al fine di individuare eventuali situazioni di indebita fruizione dell’incremento. Questo richiederà sistemi informativi integrati e coordinamento tra le diverse banche dati disponibili.
Le prospettive per il triennio 2026-2028
La Legge di Bilancio 2026 prevede il rifinanziamento del credito d’imposta ZES per il triennio 2026-2028, con uno stanziamento di 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e ulteriori risorse per il 2028. Questa programmazione triennale offre alle imprese una prospettiva temporale più ampia per pianificare gli investimenti nelle aree meridionali.
La dotazione finanziaria per il 2026 risulta leggermente superiore a quella dell’anno precedente, ma occorrerà verificare se sarà sufficiente a coprire integralmente le richieste che perverranno. L’esperienza del 2025, con la riduzione al 60,33%, suggerisce che potrebbe ripresentarsi un fenomeno di overbooking qualora la risposta delle imprese risultasse particolarmente intensa.
Il Governo ha comunque manifestato l’intenzione di integrare le risorse disponibili nel caso in cui i fondi stanziati non fossero sufficienti. Si tratta di un impegno politico significativo, che dovrebbe garantire maggiore certezza alle imprese in fase di programmazione degli investimenti. Resta tuttavia da verificare la concreta attuazione di questo intendimento, che richiederebbe ulteriori stanziamenti in corso d’anno mediante provvedimenti legislativi ad hoc.
Tabella riepilogativa delle percentuali di credito
| Categoria impresa | Percentuale iniziale | Percentuale incrementata | Modalità |
|---|---|---|---|
| Imprese generali (MPMI e grandi) | 60,33% | 75% | Su istanza (15/04-15/05/2026) |
| MPMI agricoltura (produzione primaria) | 15,25% | 58,78% | Automatico |
| Grandi imprese agricole | 18,48% | 58,61% | Automatico |
| Settore pesca e acquacoltura | 100% | 100% | Già riconosciuto |


