Con il decreto Milleproroghe arriva una seconda opportunità per chi era uscito dalla procedura di riammissione alla rottamazione quater dopo aver saltato la rata di novembre 2025. Il Mef ha dato il via libera all’emendamento Gusmeroli. Le scadenze ridisegnate arrivano fino al 2027, ma i tempi sono strettissimi.
Chi può tornare nel piano di riammissione
Qualcosa si muove, e stavolta a favore dei contribuenti. L’emendamento 4.51, presentato dal deputato leghista Alberto Gusmeroli al decreto legge Milleproroghe (dl n. 200/2025), apre uno spiraglio concreto per una platea specifica di soggetti. Non si tratta di tutti i contribuenti in rottamazione quater, ma di quelli che avevano già subito una prima decadenza dalla definizione agevolata (legge 197/2022) entro il 31 dicembre 2024, erano poi rientrati presentando domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 – ai sensi dell’art. 3-bis del DL 202/2024, convertito dalla legge 15/2025 – e avevano regolarmente pagato la prima rata di riammissione al 31 luglio 2025, ma non la seconda, scaduta il 30 novembre 2025.
Quella seconda rata mancata ha fatto scattare di nuovo la decadenza. L’emendamento Gusmeroli interviene esattamente qui: sostituisce la data “30 novembre 2025” con “28 febbraio 2026”, spostando di tre mesi il termine. Con un costo stimato in poco più di un milione di euro, si tratta di una rimessione in bonis piuttosto contenuta. Non è una nuova rottamazione: è un recupero mirato per chi aveva già aderito e si era ritrovato fuori gioco per un solo pagamento saltato.
Vale la pena ricordare che le somme dovute nel piano di riammissione includono interessi al 2% annuo calcolati dal 1° novembre 2023.
Il nodo della data: 28 febbraio o 9 marzo?
Il 28 febbraio 2026 è la scadenza formale. Ma c’è un dettaglio che cambia le cose nella pratica: la normativa sulla rottamazione riconosce 5 giorni di tolleranza. Poiché il 28 febbraio 2026 cade di sabato, e i giorni di tolleranza slittano al primo giorno lavorativo utile, il termine effettivo per i pagamenti è lunedì 9 marzo 2026.
Attenzione, però: il decreto Milleproroghe deve essere convertito in legge entro il 1° marzo 2026, pena la decadenza del provvedimento stesso. La finestra operativa è quindi minima, quasi una riapertura lampo. Chi intende sfruttare la misura dovrà seguire da vicino l’iter parlamentare nelle ultime ore utili.
Per chi rientra nella riammissione, il 28 febbraio (o il 9 marzo con tolleranza) coincide con un’altra scadenza già fissata nel piano ordinario: quella della prossima rata del calendario. Il risultato è che questi contribuenti si troveranno a versare due rate nella stessa data – quella recuperata di novembre e quella di febbraio – un doppio esborso da programmare con attenzione.
Il calendario delle rate successive
Le otto rate che seguono restano invariate rispetto al piano originario di riammissione. Nessuna modifica al calendario già stabilito, solo lo spostamento di quella seconda rata.
| Rata | Scadenza |
|---|---|
| 2ª (recuperata) | 28 febbraio 2026 (entro il 9 marzo) |
| 3ª (già in calendario) | 28 febbraio 2026 (entro il 9 marzo) |
| 4ª | 31 maggio 2026 |
| 5ª | 31 luglio 2026 |
| 6ª | 30 novembre 2026 |
| 7ª | 28 febbraio 2027 |
| 8ª | 31 maggio 2027 |
| 9ª | 31 luglio 2027 |
| 10ª | 30 novembre 2027 |
Il vantaggio dell’operazione – abbattimento totale di sanzioni e interessi di mora – rimane intatto per chi rientra nel piano.
Il parere del Mef e la logica dell’intervento
Le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera erano al lavoro sulle votazioni quando, il 17 febbraio, è arrivato il via libera del Ministero dell’Economia. Un segnale non scontato. Il Mef ha riconosciuto la ragionevolezza dell’intervento, e Gusmeroli non ha nascosto la soddisfazione: ha parlato di una misura “di equità”, motivandola con il fatto che la legge di bilancio – quella che ha introdotto la rottamazione quinquies – è stata approvata solo a dicembre 2025. I tempi, insomma, erano stretti per tutti. E chi si è trovato a gestire la transizione tra i due istituti ha potuto trovarsi in difficoltà oggettiva.


