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Reverse charge logistica: codice 66 per prestatore e subappaltatore

9 Ottobre, 2025

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L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 53 pubblicata il 7 ottobre 2025, ha istituito il codice identificativo “66” che prestatori e subappaltatori devono utilizzare nel modello F24 quando versano l’IVA nell’ambito dell’opzione per il reverse charge nel settore logistica. La misura completa il quadro operativo previsto dal comma 59 della Legge n. 207/2024, consentendo l’identificazione precisa dei soggetti solidalmente responsabili dell’imposta.</

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Codice identificativo “66” da usare nel modello F24 per il reverse charge logistica, risoluzione n. 53/2025.
  • Il committente versa l’IVA: codice tributo “6045” e indicazione del codice fiscale del prestatore/subappaltatore.
  • Il reverse charge riguarda servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica con appalto/subappalto.
  • È previsto un regime opzionale transitorio di tre anni fino all’autorizzazione UE: responsabilità solidale per l’IVA.
  • Versamento IVA entro il 16 del mese successivo alla fatturazione, solo tramite F24 e senza compensazione crediti.

La compilazione del modello F24 con il nuovo codice

Il meccanismo prevede che la fattura venga emessa dal prestatore mentre il versamento dell’IVA è effettuato dal committente. Senza possibilità di compensazione, questo è il punto. Nella sezione “Contribuente” del modello F24 vanno riportati codice fiscale e dati anagrafici del committente (o dell’appaltatore, se si tratta di rapporti tra appaltatore e subappaltatore). Il campo dedicato al “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile – prestatore o subappaltatore che sia – unitamente al codice identificativo “66” nell’apposito campo.

Si utilizza il codice tributo “6045” (istituito con risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025) per il versamento dell’IVA che il committente effettua in nome e per conto del prestatore. Le indicazioni contenute nella risoluzione 47/E restano valide e devono essere seguite con attenzione, perché disciplinano le modalità tecniche dell’operazione.

Il presupposto normativo: estensione del reverse charge

Secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 6, lettera a-quinquies) del D.P.R. n. 633/1972, il comma 57 della Legge n. 207/2024 ha esteso l’inversione contabile alle prestazioni di servizi nel settore trasporto, movimentazione merci e logistica. Non tutte le prestazioni rientrano però in questo ambito: occorre che siano effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati (la formula è ampia ma non generica).

La nuova formulazione della lett. a-quinquies) fa riferimento a prestazioni diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad a-quater), caratterizzate dalla prevalente presenza di manodopera presso le sedi del committente. L’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso (o ad esso riconducibili in qualunque forma) è un altro elemento tipico. Le prestazioni devono essere rese nei confronti di imprese che operano nel trasporto, movimentazione merci e servizi logistici.

Ampliamento del presupposto oggettivo: D.L. 84/2025

Il D.L. n. 84/2025, all’art. 9, ha modificato il perimetro applicativo del reverse charge logistica. Sono stati eliminati i vincoli legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali del committente. La disposizione, però, non è immediatamente operativa: la sua efficacia è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea (comma 58 della Legge 207/2024). Come spesso accade nelle materie fiscali che richiedono deroghe alle direttive comunitarie, il legislatore nazionale deve attendere il via libera europeo.

In attesa dell’autorizzazione, il comma 59 prevede un regime opzionale transitorio della durata di tre anni. Prestatore e committente possono concordare che sia il committente a pagare l’IVA sulle prestazioni rese, in nome e per conto del prestatore. Quest’ultimo rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta – è opportuno notare questo aspetto, perché la responsabilità non viene trasferita ma resta condivisa.

Il meccanismo opzionale nei rapporti di subappalto

La medesima opzione può essere esercitata anche tra appaltatore e subappaltatori. Resta ferma, in tal caso, la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta. Il provvedimento n. 309107/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello specifico che il committente deve utilizzare per comunicare l’opzione all’amministrazione finanziaria. L’opzione viene esercitata unitamente al prestatore (è necessario l’accordo di entrambe le parti, non può essere unilaterale).

Nella prassi operativa si possono verificare catene di subappalti: l’opzione può essere esercitata in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, indipendentemente dall’esercizio della stessa nel rapporto tra committente e primo appaltatore. Per ciascun rapporto va presentata un’autonoma comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Schema di compilazione del modello F24

Per rendere più chiaro il meccanismo, si consideri il seguente schema operativo:

Campo F24 Contenuto da inserire
Sezione Erario
Codice tributo 6045
Sezione Contribuente – Codice fiscale CF del committente/appaltatore
Sezione Contribuente – Dati anagrafici Dati del committente/appaltatore
Campo coobbligato – Codice fiscale CF del prestatore/subappaltatore
Campo codice identificativo 66
Mese riferimento Formato 00MM
Anno riferimento Formato AAAA
Importi a debito versati Importo IVA dovuta

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Finalità antievasive della normativa

Il meccanismo dell’inversione contabile nella logistica nasce da esigenze di contrasto all’evasione fiscale. Negli ultimi anni il settore è stato interessato da accertamenti che hanno portato alla contestazione di indebite detrazioni IVA, spesso legate alla riqualificazione di contratti di appalto in presunte somministrazioni illecite di manodopera. Le società cosiddette “serbatoio” omettevano il versamento delle imposte per operare con tariffe competitive, generando vantaggi indiretti anche per i committenti.

Il reverse charge, trasferendo l’obbligo di versamento dal prestatore al committente, dovrebbe ridurre tali fenomeni fraudolenti. L’efficacia dipenderà dall’autorizzazione europea e dall’adozione effettiva del regime da parte degli operatori (durante la fase transitoria l’opzione è volontaria, non obbligatoria).

Aspetti temporali e scadenze del versamento

L’imposta viene versata dal committente tramite modello F24 entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura. Non è ammessa la compensazione con altri crediti. Il versamento deve essere effettuato telematicamente, secondo le modalità ordinarie previste per l’IVA. Si tratta di un termine che coincide con quello generale dell’IVA mensile, quindi gli operatori dovrebbero già avere dimestichezza con la scadenza.

Le modalità di compilazione della fattura elettronica e l’annotazione nei registri IVA di committente e prestatore non incidono sulla validità dell’opzione. Quest’ultima si perfeziona dalla data di trasmissione del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2025. Le FAQ pubblicate dall’amministrazione finanziaria il 10 settembre 2025 hanno chiarito ulteriori aspetti operativi sulla compilazione delle fatture elettroniche.

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