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Responsabilità penale dell’imprenditore per irregolarità contabili: quando la delega non basta

26 Marzo, 2025

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 6556 del 18 febbraio 2025, ribadisce un principio fondamentale in materia di responsabilità penale dell’imprenditore per bancarotta documentale. L’affidamento della contabilità a professionisti esterni non esime il legale rappresentante dall’obbligo di vigilanza e dalla conseguente responsabilità penale in caso di irregolarità contabili rilevate dopo il fallimento societario.

La vicenda processuale e il ricorso dell’imprenditore

Il caso in esame riguarda un imprenditore condannato in primo e secondo grado alla pena di due anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento di una società a responsabilità limitata. L’impugnazione in Cassazione si fondava sulla contestazione della qualificazione del reato, sostenendo che la fattispecie dovesse essere inquadrata come bancarotta semplice documentale anziché fraudolenta.

La difesa dell’imprenditore argomentava che l’affidamento della gestione contabile a due professionisti qualificati escludesse la sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Tale circostanza, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere considerata indicativa, al più, di un comportamento colposo riconducibile a una scelta inadeguata dei professionisti incaricati.

Distinzione tra le fattispecie di bancarotta documentale

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ma per motivi diversi da quelli prospettati dalla difesa. I giudici hanno rilevato una confusione concettuale nella sentenza d’appello tra i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale.

L’analisi della Suprema Corte chiarisce la distinzione tra le due fattispecie previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, della Legge Fallimentare:

  • La prima fattispecie, definita “specifica”, richiede il dolo specifico consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Comprende la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili, inclusa l’ipotesi dell’omessa tenuta, purché sorretta da dolo specifico.
  • La seconda fattispecie, definita “generale”, è caratterizzata dal dolo generico e si configura quando la contabilità è tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita.

Quando l’omessa tenuta rientra nella bancarotta fraudolenta

Un aspetto rilevante della sentenza riguarda la classificazione dell’omessa tenuta della contabilità. Questa condotta può configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale solo se accompagnata dal dolo specifico, altrimenti risulterebbe impossibile distinguerla dalla bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 della Legge Fallimentare.

La Cassazione precisa inoltre che l’omessa tenuta può essere anche “parziale”, comprendendo sia la mancata istituzione di uno o più libri contabili, sia l’ipotesi della materiale esistenza di libri “lasciati in bianco”.

La responsabilità dell’imprenditore per l’operato del commercialista

Il punto centrale della sentenza, che ha implicazioni pratiche significative per tutti gli imprenditori, riguarda il principio secondo cui il legale rappresentante non può sfuggire alle proprie responsabilità semplicemente delegando la tenuta della contabilità a terzi professionisti.

I giudici di legittimità hanno ribadito un orientamento consolidato: in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche. Questo perché egli mantiene comunque l’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati.

Viene inoltre stabilita una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa.

Annullamento con rinvio e nuova valutazione

La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, stabilendo che il giudice del rinvio dovrà valutare concretamente la condotta di reato secondo le opzioni interpretative evidenziate, considerando anche la possibile configurabilità dell’ipotesi di bancarotta semplice documentale, alla luce delle deduzioni difensive relative all’affidamento dell’incarico a professionisti esterni.

Implicazioni pratiche per gli imprenditori

Questa sentenza ha importanti ricadute operative per tutti gli amministratori di società. Emerge chiaramente che:

  • La delega di funzioni in ambito contabile non elimina la responsabilità dell’imprenditore;
  • È necessario predisporre adeguati sistemi di controllo sull’operato dei professionisti incaricati;
  • L’elemento soggettivo (dolo specifico o generico) è determinante per la qualificazione del reato.

In conclusione, la pronuncia della Cassazione costituisce un monito per tutti gli imprenditori a mantenere un controllo effettivo sulla contabilità aziendale, anche quando affidata a professionisti esterni, poiché la responsabilità penale in caso di fallimento resta comunque in capo al legale rappresentante.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 6556 del 18 febbraio 2025? La Corte ha confermato che l’imprenditore resta penalmente responsabile per irregolarità contabili anche se la gestione della contabilità è affidata a professionisti esterni, poiché su di lui grava l’obbligo di vigilanza.


Qual era la posizione della difesa dell’imprenditore? L’imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta documentale sosteneva che il suo comportamento fosse al massimo colposo, non doloso, avendo affidato la contabilità a professionisti qualificati, e chiedeva quindi una riqualificazione del reato in bancarotta semplice documentale.


Come ha risposto la Cassazione a questa impostazione difensiva? Pur accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha rilevato un errore giuridico nella sentenza d’appello, che confondeva bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, senza però accogliere la linea difensiva dell’imprenditore.


Come distingue la Cassazione le due forme di bancarotta documentale? La forma “specifica” richiede dolo specifico e comprende condotte come falsificazione o sottrazione dei libri contabili; la forma “generale” richiede solo dolo generico e riguarda una contabilità tale da impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale.


Quando l’omessa tenuta della contabilità costituisce reato fraudolento? Solo se accompagnata da dolo specifico; altrimenti si rientra nella fattispecie meno grave della bancarotta semplice documentale. Anche l’omessa tenuta parziale, come libri lasciati in bianco, può essere rilevante penalmente.


Cosa stabilisce la sentenza sulla delega a professionisti esterni? L’imprenditore non può sottrarsi alla responsabilità penale solo perché ha affidato la contabilità a terzi, anche qualificati. Rimane infatti il suo dovere di controllo sull’operato dei delegati.


Qual è l’esito del giudizio di Cassazione? La sentenza è stata annullata con rinvio, affinché il giudice valuti la condotta in base alle distinzioni tra le varie forme di bancarotta documentale, tenendo conto anche delle argomentazioni difensive.


Quali sono le implicazioni pratiche per gli imprenditori? Devono mantenere un controllo attivo sulla contabilità anche se gestita da professionisti, predisporre sistemi adeguati di vigilanza e considerare con attenzione l’elemento soggettivo nella gestione contabile, poiché la responsabilità penale ricade comunque sul legale rappresentante.

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