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Registratore telematico in ferie: quando comunicare l’interruzione all’AdE

6 Agosto, 2025

L’approssimarsi del periodo di sospensione delle attività commerciali determina specifiche esigenze procedurali nella gestione degli apparecchi di rilevazione telematica dei corrispettivi. La disciplina vigente stabilisce parametri temporali precisi per la comunicazione dello stato di inattività – un aspetto che nella pratica professionale si osserva essere spesso sottovalutato dagli operatori. Il legislatore ha infatti introdotto criteri di demarcazione che richiedono particolare attenzione da parte dei soggetti obbligati al monitoraggio telematico delle transazioni.

Registratore telematico in ferie: il discrimine temporale dei 12 giorni

La soglia di rilevanza si attesta sui 12 giorni consecutivi di interruzione. Secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche versione 11.1 (provvedimento n. 15943/2023), tale limite rappresenta il punto critico oltre il quale diventa necessario attivare procedure specifiche di comunicazione.

L’articolazione normativa contempla diverse tipologie di interruzione: chiusure per ferie prolungate, sospensioni stagionali, periodi di manutenzione straordinaria. Ciascuna di queste fattispecie richiede identico trattamento procedurale quando supera la soglia temporale predefinita.

Aspetti procedurali: l’evento codice 608

Il registratore telematico deve essere configurato per generare un evento specifico di tipo “fuori servizio” identificato dal codice 608. Tale evento segnala al sistema informatico dell’Amministrazione l’inizio del periodo di inattività dichiarata.

La normativa stabilisce che “nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo ‘fuori servizio’, codice 608 (magazzino/periodo di inattività)”. Il ripristino avviene automaticamente alla prima trasmissione successiva.

Si consideri che questa procedura non costituisce un obbligo giuridico in senso stretto. Rappresenta piuttosto una modalità operativa volta a prevenire controlli automatici del sistema.

Metodologie operative per la comunicazione

Le modalità di attivazione dello stato “fuori servizio” si articolano su due canali principali. Il primo prevede l’accesso al portale telematico dell’Agenzia delle Entrate attraverso la sezione “Area Gestore ed Esercente”, selezionando il percorso “Procedure di Emergenza” > “Dispositivo Fuori Servizio”.

Il secondo canale – disponibile per i dispositivi di recente approvazione – consente l’utilizzo diretto di funzionalità integrate nell’apparecchio stesso.

I modelli con istanza di approvazione successiva al 1° luglio 2023 implementano obbligatoriamente questa funzionalità. Per i dispositivi precedenti resta facoltativa la richiesta di aggiornamento software.

Scenari operativi nella casistica comune

Nell’esperienza applicativa emergono frequentemente situazioni di incertezza operativa. Un primo scenario riguarda la tempistica della comunicazione: è fondamentale che l’attivazione preceda l’effettivo inizio dell’interruzione per garantire coerenza informativa.

Un secondo aspetto critico concerne la gestione di periodi la cui durata non risulta determinabile a priori. Come spesso accade per eventi straordinari o imprevisti, anche in presenza di incertezza temporale rimane opportuno procedere alla comunicazione preventiva.

Implicazioni giuridiche ed economiche

La mancata attivazione della procedura può comportare l’invio automatico di richieste di chiarimenti da parte dell’Amministrazione. Tale eventualità genera oneri amministrativi aggiuntivi in termini di gestione della corrispondenza e di tempo dedicato alle giustificazioni.

Secondo quanto chiarito nella risposta ad interpello n. 247/2022, lo stato “fuori servizio” consente all’Amministrazione di “avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni”. Questa precisazione evidenzia la finalità preventiva della procedura.

Differenziazioni tecniche tra modelli di apparecchiature

La disciplina presenta articolazioni specifiche in relazione alle caratteristiche tecniche dei dispositivi. I registratori con approvazione posteriore al 30 giugno 2023 devono necessariamente implementare la funzionalità automatica di generazione dell’evento 608.

Per i modelli precedenti, la comunicazione rimane possibile attraverso intervento manuale. Questa distinzione temporale riflette l’evoluzione progressiva degli standard tecnologici applicati agli strumenti di rilevazione digitale.

È opportuno notare che l’assenza di aggiornamento non comporta violazioni normative specifiche, pur limitando le opzioni operative disponibili.

Trattamento dei dati durante l’inattività

Un profilo tecnico di particolare rilevanza riguarda la gestione informativa del periodo di sospensione. Al momento della riattivazione, l’apparecchio procede automaticamente alla elaborazione di un file complessivo contenente tutti i dati (ad importo zero) relativi all’intervallo di interruzione.

Tale meccanismo garantisce continuità documentale e tracciabilità completa del flusso informativo verso l’Amministrazione, anche in presenza di periodi di inattività programmata.

Prospettive applicative e criticità ricorrenti

L’introduzione di questi meccanismi si inserisce nel processo di digitalizzazione progressiva dei controlli fiscali. L’obiettivo dell’Amministrazione mira a distinguere tra interruzioni fisiologiche dell’attività e possibili anomalie comportamentali o tecniche.

Nella prassi si osservano frequentemente incomprensioni relative alla natura non obbligatoria della procedura. Molti operatori interpretano erroneamente le specifiche tecniche come imposizioni vincolanti, generando oneri organizzativi sproporzionati rispetto alla reale portata normativa.

L’evoluzione della disciplina suggerisce una progressiva estensione di meccanismi di comunicazione preventiva, nell’ottica di maggiore integrazione tra sistemi aziendali e piattaforme dell’Amministrazione finanziaria.

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