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Regime forfettario L. 398/91 per le SSD

Regime forfettario L. 398/91 per le SSD

29 Luglio, 2025

Il regime fiscale forfettario disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 rappresenta uno degli strumenti normativi più consolidati nel panorama tributario dello sport dilettantistico italiano. La recente evoluzione legislativa, culminata nel decreto legislativo di attuazione della delega fiscale del 22 luglio 2025, ha definitivamente chiarito l’applicabilità di tale regime sia alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) senza scopo di lucro. La legge 398/1991 introduce un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva, che svolgono attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, compresa l’attività didattica. L’applicabilità del regime è subordinata al rispetto del limite di ricavi da attività commerciali non superiore a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente.

Una “non novità” dal decreto legislativo del 22 luglio 2025

Il decreto attuativo della delega fiscale interviene con particolare efficacia sulla disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche. La possibilità di optare per il regime speciale della legge 398/1991 viene estesa esplicitamente a entrambe le tipologie di enti (ASD e SSD), eliminando così le incertezze interpretative che caratterizzavano il quadro applicativo precedente.

Questa formalizzazione normativa, benché non costituisca una vera innovazione nella sostanza applicativa, rappresenta un importante consolidamento giuridico. Il regime agevolato resta applicabile alle associazioni e società sportive che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciali non eccedenti 400.000 euro.

È opportuno notare come l’intervento normativo risolva definitivamente le questioni interpretative sorte dall’evoluzione legislativa che aveva visto la legge 398/1991 riferirsi originariamente alle sole associazioni senza fine di lucro, mentre la successiva legge 289/2002 aveva equiparato le società sportive dilettantistiche “senza scopo di lucro” alle associazioni. L’Agenzia delle Entrate aveva già fornito chiarimenti in tal senso attraverso la Risoluzione 9E/2007 e la Circolare 18E/2018, ma la nuova disciplina elimina ogni residua incertezza applicativa.

Parametri tecnici di accesso e requisiti soggettivi

Soglia di ricavi commerciali

Il regime agevolato resta applicabile alle associazioni e società sportive che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciali non eccedenti 400.000 euro. Tale parametro costituisce il threshold operativo fondamentale per l’accesso al beneficio fiscale.

In caso di superamento del limite durante il periodo d’imposta, il regime agevolato cessa di applicarsi dal mese successivo, determinando la fuoriuscita immediata dal sistema forfettario.

Requisiti statutari e affiliazione

Per l’accesso al regime forfettario, le entità sportive devono presentare i seguenti requisiti strutturali:

  • Assenza di scopo di lucro esplicitamente prevista nello statuto
  • Affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti
  • Iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)
  • Svolgimento effettivo di attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI

Meccanismi di determinazione forfettaria del reddito

Coefficiente di redditività IRES

Le entità che aderiscono al regime agevolato determinano il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 3% ai proventi derivanti da attività commerciali. Tale meccanismo di forfettizzazione reddituale comporta una detassazione effettiva del 97% dei ricavi commerciali.

La base imponibile viene integrata dall’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali, che non beneficiano del coefficiente ridotto e concorrono alla formazione del reddito per il loro valore integrale.

Trattamento differenziato per tipologia societaria

Le società sportive dilettantistiche, considerate soggetti passivi IRES, applicano il coefficiente del 3% a tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo, escluse le plusvalenze.

Per le ASD qualificate come enti non commerciali, il reddito complessivo risulta dalla sommatoria algebrica dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, con applicazione del coefficiente ridotto esclusivamente ai redditi d’impresa.

Disciplina IVA forfettaria e detrazioni

Meccanismo di detrazione forfettizzata

Il regime 398/91 prevede una detrazione forfettizzata generalmente pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, e una percentuale specifica per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica, per le quali la detrazione spetta per un terzo della relativa imposta.

La liquidazione trimestrale dell’IVA viene effettuata con modalità semplificate, utilizzando il modello F24 entro il 16° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Esoneri da adempimenti IVA

Le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime 398/91 sono esonerate dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633 del 1972, in particolare dall’obbligo di fatturazione (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica e prestazioni pubblicitarie) e dall’obbligo di certificazione mediante scontrini fiscali e ricevute fiscali.

Modifiche normative operative dal 2026

Abrogazione dell’art. 25 L. 133/1999

Con il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, viene abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Tale disposizione comporta l’eliminazione definitiva di significative agevolazioni fiscali:

  • Comma 3: detassazione dei proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, per massimo due eventi annui, entro il limite di € 51.645,69
  • Comma 5: disciplina specifica sui limiti di tracciabilità per pagamenti pari o superiori a € 1.000

La cancellazione della possibilità di detassare i proventi di due eventi annuali rappresenta una perdita importante per la pianificazione fiscale vantaggiosa.

Impatti sulla riforma IVA 2026

Dal 1° gennaio 2026 scatterà il passaggio dal regime di esclusione IVA a quello di esenzione per le prestazioni sportive dilettantistiche. Il regime 398/91 garantisce diverse semplificazioni proprio sul fronte dell’IVA, permettendo alle ASD e SSD di continuare a beneficiarne anche dopo l’avvio delle novità.

Gli enti che mantengono il regime forfettario conservano:

  • Esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili
  • Esonero dall’emissione di fatture (eccetto sponsorizzazioni e pubblicità)
  • Semplificazioni negli adempimenti dichiarativi

Procedure di adesione e comunicazioni obbligatorie

Comunicazione SIAE

L’opzione per il regime fiscale deve essere comunicata alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento, ha effetto fino a quando non viene revocata ed è vincolante per un quinquennio. La comunicazione deve essere trasmessa all’ufficio SIAE competente in relazione al domicilio fiscale dell’ente.

Dichiarazione all’Agenzia delle Entrate

È con il quadro VO della dichiarazione IVA che è necessario esercitare l’opzione per il regime forfettario presso l’amministrazione finanziaria, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Adempimenti contabili semplificati

Le associazioni che svolgono abitualmente attività commerciali e optano per il regime agevolato ex L. 398/91 devono conservare e numerare progressivamente le fatture d’acquisto e emesse, annotare entro il 15° giorno del mese successivo l’ammontare dei corrispettivi nel registro IVA minori.

Gli obblighi di registrazione risultano significativamente ridotti rispetto al regime ordinario, mantenendo tuttavia la tracciabilità essenziale delle operazioni commerciali per finalità di controllo fiscale.

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