Forfetario o ordinario? La domanda non ha una risposta valida per tutti. Dipende da quante spese ha lo studio, da chi sono i clienti, da quanto pesa la struttura organizzativa. A fare chiarezza ci pensa il “Vademecum sulla fiscalità degli avvocati”, giunto alla sua seconda edizione e realizzato da Cassa Forense insieme all’Unione nazionale delle Camere avvocati tributaristi (Uncat). Una guida aggiornata alle disposizioni della riforma fiscale e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate, che affronta con ordine tutti i nodi pratici: scelta del regime, trattamento dei rimborsi, aggregazioni tra studi, concordato preventivo biennale, rottamazione dei debiti, protezione in caso di malattia.
Il “Vademecum sulla fiscalità degli avvocati” di Cassa Forense e Uncat – giunto alla seconda edizione – affronta tutti i nodi pratici del 2026: dalla scelta tra regime forfetario e ordinario alle novità del reddito omnicomprensivo introdotte dal D.Lgs. 192/2024, fino al concordato preventivo biennale riformato dal D.Lgs. 81/2025, che ha escluso definitivamente i forfetari e introdotto il vincolo di adesione collettiva per soci e studi associati. Sul fronte delle aggregazioni, il nuovo art. 177-bis del TUIR rende fiscalmente neutra la costituzione di società tra professionisti a partire da giugno 2025. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies, ma gli avvocati con debiti verso Cassa Forense restano esclusi – a differenza di quanto avveniva con la rottamazione-quater. Il quadro si chiude con la tutela in caso di malattia: la sospensione dei termini tributari esiste, ma va attivata con comunicazione tempestiva.
Reddito omnicomprensivo: cosa cambia dal 2025
Dal 2025, nel regime fiscale ordinario, vale un principio che fino a ieri riguardava soltanto i lavoratori dipendenti: il reddito non si calcola più solo sui compensi incassati per l’attività professionale in senso stretto. Entra in gioco tutto – qualsiasi somma o valore percepito dall’avvocato a qualunque titolo. La svolta arriva con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, che ha riscritto l’art. 54 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Le modifiche toccano la base imponibile, il principio di cassa, il trattamento dei rimborsi e la contribuzione previdenziale.
I rimborsi analiticamente riaddebitati al cliente escono dal reddito – e questo è un vantaggio – ma portano con sé una conseguenza simmetrica: il costo sottostante diventa indeducibile. La neutralità fiscale è rispettata sulla carta, ma lo studio deve riorganizzare i flussi contabili per non creare duplicazioni o imputazioni sbagliate.
Attenzione alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o noleggio con conducente (Ncc). Qui la stretta è reale: l’esclusione dal reddito e la deducibilità del costo sono subordinate al pagamento con strumenti tracciabili – bonifico, carta di credito, bancomat. Senza tracciabilità, il costo non è deducibile e il riaddebito non è escluso dal reddito. La compliance documentale smette di essere un optional.
Sul versante previdenziale, il nuovo Regolamento unico della previdenza forense consente di destinare alla contribuzione modulare volontaria una quota compresa tra l’1% e il 20% del reddito netto.
Regime forfetario avvocati: più tracciabilità, qualche vantaggio
Nel forfetario le novità del 2025 e del 2026 vanno in direzioni diverse ma coerenti. Da un lato, aumentano i controlli e la tracciabilità. Dall’altro, arrivano alcune semplificazioni. I rimborsi spese, dal 2025, non concorrono più alla formazione del reddito – una correzione attesa, che elimina una distorsione. La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfetari dal 2024, senza eccezioni.
Le soglie di accesso restano confermate per il 2026: il tetto di ricavi è fissato a 85.000 euro annui, con uscita automatica dal regime se si supera la soglia di 100.000 euro nel corso dell’anno. Per chi ha anche redditi da lavoro dipendente o assimilati, la causa ostativa scatta oltre i 30.000 euro – soglia vigente per effetto della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), confermata anche per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).
Come funziona il meccanismo fiscale? Il reddito imponibile si ottiene applicando ai compensi un coefficiente di redditività del 78%: sul risultato si applica un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per chi avvia una nuova attività nei primi cinque anni). Niente IVA in fattura, niente ritenuta d’acconto, nessuna deduzione analitica dei costi, che si considerano forfetizzati nella quota del 22%.
Come valutare la convenienza tra i due regimi
Tre variabili guidano la scelta: volume dei compensi, incidenza dei costi reali, struttura organizzativa dello studio. Nel forfetario il calcolo è semplice. Nel regime ordinario il reddito si determina sottraendo ai compensi incassati tutti i costi effettivamente deducibili: affitto, personale, software, formazione, spese tracciabili di vitto e trasferta, contributi previdenziali. Si applica poi l’IRPEF progressiva, con aliquote dal 23% al 43%, più le addizionali regionali e comunali. L’IVA è dovuta in fattura ma è detraibile sugli acquisti.
Il punto di svolta – nella prassi – si colloca intorno al 25-30% di incidenza dei costi sui compensi. Sotto quella soglia, il forfetario tende a essere più conveniente. Sopra, l’ordinario recupera terreno perché i costi reali abbattono effettivamente l’imponibile.
| Caratteristica | Regime forfetario | Regime ordinario |
|---|---|---|
| Aliquota imposta | 15% (5% start-up) | IRPEF 23%-43% + addizionali |
| Base imponibile | Compensi × 78% | Compensi – costi deducibili |
| IVA in fattura | No | Sì (detraibile su acquisti) |
| Ritenuta d’acconto | No | Sì |
| Deducibilità costi | No (forfetizzata al 22%) | Sì, analitica |
| Fatturazione elettronica | Obbligatoria dal 2024 | Obbligatoria |
| Rimborsi spese analitici | Non concorrono al reddito | Non concorrono al reddito |
Il forfetario è adatto all’avvocato con poche spese, clientela privata (per cui l’IVA è un costo secco, non recuperabile), nessuna posizione deducibile rilevante – ad esempio chi è single, senza mutuo, senza spese mediche significative. L’ordinario conviene a chi ha uno studio strutturato con investimenti in corso, collaboratori, attrezzature, e magari una famiglia con oneri detraibili: figli a carico, mutuo, spese sanitarie.
Concordato preventivo biennale: soci legati insieme
Il concordato preventivo biennale (CPB) offre certezza sull’imponibile per due anni e riduce il rischio di accertamento. Ma le regole del gioco sono cambiate. Il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 – ha introdotto modifiche sostanziali all’art. 11 del D.Lgs. 13/2024, a partire da una misura che ha fatto discutere: i soggetti in regime forfetario non possono più aderire al CPB a partire dal biennio 2025-2026. L’istituto resta riservato ai soli soggetti ISA.
Per questi ultimi, il decreto ha introdotto nuove cause di esclusione che vincolano soci e struttura collettiva a scelte coerenti. In linea generale, è escluso dal CPB il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipa a un’associazione professionale, a una società tra professionisti (STP) o a una società tra avvocati (STA) che non ha aderito al concordato per gli stessi periodi d’imposta. Vale anche il principio speculare: l’associazione o la STA non può accedere al CPB se non vi aderiscono tutti i soci che dichiarano redditi autonomi. Tuttavia, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2025 hanno chiarito un’importante eccezione: la presenza di un associato in regime forfetario – che per definizione non applica gli ISA – non preclude l’adesione al CPB da parte dell’associazione e degli altri soci ISA.
Il decreto ha anche chiarito – con una norma di interpretazione autentica – che per “operazione di conferimento” rilevante ai fini delle cause di esclusione si intende esclusivamente il conferimento di un’azienda o ramo d’azienda, non il semplice apporto di capitale. Una precisazione che riduce l’area di incertezza applicativa.
Aggregazioni agevolate: il conferimento è fiscalmente neutro
Da giugno 2025 – con l’entrata in vigore del nuovo art. 177-bis del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 192/2024 – il conferimento di uno studio professionale in una società tra professionisti (STP) ai sensi dell’art. 10, L. 183/2011 non genera tassazione immediata. La norma riconosce la neutralità fiscale a condizione che oggetto del conferimento sia un complesso unitario organizzato – comprensivo di beni materiali e immateriali, clientela e passività – e non il semplice conferimento di singoli beni o attività. La destinazione deve essere esclusivamente una STP ordinistica; sono quindi escluse le società commerciali ordinarie.
La neutralità si applica a trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimenti mortis causa e trasferimenti a titolo gratuito. Se lo studio ha iscritto un avviamento, il valore fiscale si trasferisce alla società conferitaria, che può continuare ad ammortizzarlo. I valori fiscali originari restano invariati, mentre le perdite pregresse del singolo professionista non vengono trasferite. Nessuna doppia imposizione nel passaggio di regime, nessun rischio di qualificazione come operazione elusiva.
L’obiettivo del legislatore è dichiarato: favorire l’aggregazione professionale come strumento per affrontare la competizione di mercato. «Le nuove forme di aggregazione valorizzano le specializzazioni», ha osservato Gianni Di Matteo, presidente di Uncat.
Rottamazione quinquies: Cassa Forense resta fuori
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 comma 82) ha introdotto la rottamazione quinquies, una definizione agevolata dei debiti affidati all’Agente della riscossione per carichi trasmessi tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Si paga soltanto il capitale e le spese di notifica e procedura, senza sanzioni, interessi di mora e aggio. Il piano di rientro può articolarsi in fino a 54 rate bimestrali, con un orizzonte temporale di nove anni.
C’è però un limite rilevante per gli avvocati: le Casse previdenziali privatizzate – e quindi Cassa Forense – non possono aderire alla misura. I contributi dovuti a Cassa Forense restano fuori da qualsiasi definizione agevolata. Diverso il discorso per i debiti verso l’INPS, che invece rientrano nel perimetro della rottamazione, purché non derivino da accertamento. Si tratta di un peggioramento rispetto alla rottamazione-quater (L. 197/2022), che consentiva invece alle Casse private di aderire su base volontaria con autonoma delibera.
Una compensazione parziale arriva sul fronte della previdenza complementare: dal 2026 il limite di deducibilità fiscale dei contributi versati a fondi pensione sale a 5.300 euro l’anno.
Malattia e adempimenti: la rete di sicurezza esiste
C’è una norma poco conosciuta ma decisiva che riguarda tutti i professionisti che gestiscono adempimenti fiscali per conto dei clienti. L’art. 1, commi 929-931, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) prevede la sospensione dei termini degli adempimenti tributari quando il professionista è temporaneamente impossibilitato a lavorare per gravi motivi di salute. Le scadenze non decorrono, e le sanzioni non scattano.
Ma l’avvocato non può aspettare: deve comunicare l’impedimento agli uffici competenti tramite PEC o raccomandata, allegando la certificazione medica e i mandati con data certa che dimostrino la rappresentanza dei clienti. In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni sia penali sia pecuniarie. La sospensione non è automatica – va attivata con tempestività.
Una tutela concreta, che – come osserva il vademecum – «evita di trasformare un problema di salute in un problema tributario».



