Il legislatore ha introdotto, con specifico riferimento ai lavoratori sportivi autonomi in regime forfetario, un meccanismo di doppia franchigia che presenta profili di complessità applicativa non trascurabili. La disciplina vigente prevede infatti due distinte soglie di esenzione: una fiscale di 15.000 euro e una contributiva di 5.000 euro, ciascuna operante secondo logiche autonome nella compilazione del Modello Redditi 2025. L’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021 ha delineato un quadro normativo che – seppur orientato verso finalità agevolative – richiede particolare attenzione interpretativa nella fase dichiarativa, come evidenziato dalla recente prassi amministrativa.
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Il fondamento normativo della doppia franchigia
La disciplina del regime forfetario per i lavoratori sportivi si caratterizza per un sistema bifasico di esenzioni, che trova il proprio fondamento nell’esigenza di contemperare la promozione dell’attività sportiva con i vincoli di sostenibilità del sistema previdenziale. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Sport, la franchigia fiscale di 15.000 euro opera esclusivamente sulla determinazione del reddito imponibile, mentre la soglia contributiva di 5.000 euro incide sulla base di calcolo delle prestazioni previdenziali.
Tale articolazione normativa – nella prassi applicativa – genera talvolta incertezze interpretative, particolarmente evidenti nella casistica relativa alla corretta qualificazione dei compensi percepiti e alla loro imputazione temporale.
Quadro LM: disciplina della franchigia fiscale e aspetti procedurali
La Sezione dedicata ai redditi diversi nel quadro LM richiede una compilazione conforme ai principi di competenza fiscale stabiliti dalla normativa speciale. Nel rigo LM22, colonna 3, si deve procedere all’indicazione dei soli compensi eccedenti la soglia dei 15.000 euro annui.
Il meccanismo operativo prevede l’applicazione del coefficiente di redditività del 78% sull’eccedenza, determinando così il reddito imponibile effettivo. Si consideri, ad esempio, un professionista sportivo che consegua compensi per 32.000 euro: l’eccedenza di 17.000 euro, moltiplicata per il coefficiente forfetario, genera un reddito imponibile di 13.260 euro.
La giurisprudenza amministrativa ha talvolta interpretato in modo restrittivo l’applicazione di tale franchigia, richiedendo una rigorosa dimostrazione della natura sportiva dei compensi percepiti e della loro riconducibilità alle attività disciplinate dal regime agevolato.
Quadro RR: il trattamento autonomo della base contributiva
Il quadro RR presenta una disciplina autonoma rispetto a quella fiscale, operando secondo criteri di calcolo differenziati. La Sezione III, rigo RR9, richiede una compilazione articolata che tenga conto della franchigia contributiva ridotta di 5.000 euro.
La struttura del modello dichiarativo prevede:
- Colonna 1: compensi lordi complessivi (senza deduzione della franchigia fiscale).
- Colonna 2: deduzione contributiva di 5.000 euro.
- Colonna 4: imponibile contributivo al 50% dell’eccedenza.
Nella pratica professionale si osserva come un compenso complessivo di 35.000 euro determini un’eccedenza contributiva di 30.000 euro, sulla quale si calcola l’imponibile previdenziale del 50%, pari a 15.000 euro.
Profili critici nell’applicazione del doppio regime
L’esperienza applicativa evidenzia alcune criticità ricorrenti nella gestione coordinata delle due franchigie. Un aspetto spesso trascurato concerne la necessaria distinzione tra compensi soggetti al regime forfetario e quelli eventualmente percepiti in regime ordinario, distinzione che assume rilievo tanto per la corretta applicazione delle soglie quanto per la verifica dei limiti di accesso al regime agevolato.
La dottrina ha sottolineato come la diversa natura giuridica delle due franchigie – esenzione fiscale la prima, deduzione contributiva la seconda – comporti effetti differenziati sulla posizione complessiva del contribuente.
È opportuno notare che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2025 ha chiarito alcuni aspetti interpretativi relativi al coordinamento tra le diverse basi imponibili, confermando l’autonomia delle due discipline.
Coordinamento sistematico e verifica di coerenza
Il sistema normativo richiede un coordinamento sistematico tra le diverse sezioni della dichiarazione, con particolare attenzione alla coerenza tra imponibile fiscale e contributivo. Si deve considerare che errori nella compilazione del quadro LM possono riflettersi sulla determinazione dell’imponibile previdenziale, con potenziali conseguenze sulla regolarità della posizione contributiva.
Nella casistica comune emergono situazioni di errata applicazione delle franchigie, che possono comportare sia versamenti contributivi eccessivi sia, al contrario, situazioni di scopertura previdenziale con relative implicazioni sanzionatorie.
La recente prassi amministrativa ha inoltre evidenziato la necessità di una rigorosa documentazione dei compensi percepiti, con particolare riferimento alla loro attribuzione temporale e alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime agevolato durante l’intero periodo d’imposta.
Controlli e verifiche: gli aspetti procedurali
L’Amministrazione finanziaria pone particolare attenzione ai controlli sui regimi forfetari, con verifiche incrociate tra dichiarazioni fiscali e versamenti contributivi. Gli aspetti spesso trascurati nelle verifiche concernono la coerenza temporale tra percezione e dichiarazione dei compensi, nonché la corretta applicazione dei coefficienti di redditività previsti dalla normativa speciale.
L’attività di controllo si concentra inoltre sulla verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime agevolato, con particolare riguardo ai limiti di fatturato e alle tipologie di attività svolte.
Secondo quanto previsto dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, l’Amministrazione può procedere a controlli automatizzati sui dati dichiarati, con particolare attenzione alle incongruenze tra diverse sezioni della dichiarazione.