L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte ha posto un punto fermo sulla questione che teneva in sospeso molti operatori del settore sportivo dilettantistico. Con l’interpello n. 901-137/2025, pubblicato lo scorso giugno, è arrivata una risposta che… beh, diciamo pure che non farà felici tutti i tecnici e allenatori che speravano di transitare agevolmente verso il regime forfetario. La questione è tutt’altro che marginale nel panorama delle associazioni sportive dilettantistiche, dove spesso si verifica il passaggio da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a forme di lavoro autonomo con partita IVA.
Regime forfetario ex collaboratori sportivi: La causa ostativa che ferma il forfetario
Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della Legge 190/2014, esiste una precisa clausola di esclusione dal Regime forfetario ex collaboratori sportivi che molti hanno sottovalutato. Si tratta – come spesso accade nella prassi – di quella regola che impedisce l’accesso al forfetario a chi opera prevalentemente nei confronti di soggetti che sono stati suoi datori di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti.
Il meccanismo è più sofisticato di quanto possa apparire. La verifica della prevalenza avviene infatti solo al termine del periodo d’imposta, come già chiarito dalla circolare n. 9/E/2019. Significa che il contribuente può inizialmente accedere al regime, ma poi… ecco, qui arriva il bello: se alla fine dell’anno i ricavi incassati dall’ex datore di lavoro superano il 50% del totale, scatta l’esclusione retroattiva.
Le collaborazioni sportive non sono regimi speciali
Un aspetto spesso trascurato riguarda la natura delle disposizioni fiscali contenute nel D.Lgs. 36/2021. La Direzione Regionale piemontese ha voluto precisare – e questo è un punto tecnicamente rilevante – che tali disposizioni non configurano “regimi speciali ai fini IVA” né “regimi forfetari di determinazione del reddito”.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. 917/1986, le somme percepite per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. E qui sta il nodo della questione, perché questa qualificazione rientra perfettamente nella definizione che esclude dal forfetario.
La casistica comune evidenzia come molti operatori sportivi abbiano tentato di aggirare questa limitazione, sostenendo l’assenza di intenti elusivi. Il ragionamento – comprensibile dal punto di vista umano – era che le franchigie previdenziali e IRPEF rimanessero sostanzialmente identiche, configurando il passaggio come “una naturale progressione di carriera del lavoratore”.
L’agevolazione del 5% sfuma per i neo-professionisti
Ma c’è dell’altro. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nemmeno l’aliquota agevolata del 5% prevista dall’articolo 1, comma 65, L. 190/2014 può essere applicata in questi casi. Il motivo? Manca il requisito fondamentale che l’attività non costituisca “in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo”.
È opportuno notare come questa interpretazione sembri particolarmente rigorosa, considerando che nel settore sportivo dilettantistico i passaggi da forme di collaborazione a lavoro autonomo rappresentano spesso – nella pratica professionale si osserva – un’evoluzione naturale del rapporto professionale.
Verifiche ex post e fuoriuscita obbligatoria
Il sistema di controllo previsto dalla normativa opera attraverso una verifica ex post che può rivelarsi particolarmente insidiosa. Il soggetto che apre partita IVA optando per il regime forfetario può inizialmente beneficiarne, salvo poi scoprire – al termine del primo esercizio – di aver violato il requisito della prevalenza dei ricavi.
In tal caso, secondo quanto stabilito dalla DRE del Piemonte, dovrà necessariamente fuoriuscire dal regime e non potrà più beneficiarne. Una conseguenza che, francamente, può creare non poche difficoltà pianificatorie agli operatori del settore.
Prospettive applicative e criticità ricorrenti
L’orientamento espresso dall’interpello n. 901-137/2025, pur non avendo valore di chiarimento normativo nazionale, rappresenta un precedente significativo che probabilmente influenzerà la prassi amministrativa anche in altre Direzioni Regionali.
Nella prassi professionale si rileva come questa posizione possa creare situazioni di incertezza, soprattutto considerando che molti operatori sportivi dilettantistici operano in realtà territoriali limitate e spesso mantengono rapporti professionali di lungo periodo con le stesse associazioni sportive.
La questione rimane aperta sul piano dell’interpretazione sistematica della normativa, dal momento che – come talvolta accade – non tutti gli aspetti sono stati definitivamente chiariti a livello centrale.