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Proroga versamenti per disservizi telematici: contributi previdenziali esclusi e DURC a rischio?

28 Maggio, 2025

Il disservizio informatico verificatosi il 16 maggio 2025 presso i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate ha determinato una situazione di particolare complessità applicativa, evidenziando lacune normative di non trascurabile rilevanza. L’impossibilità di accesso ai servizi online dell’area riservata dell’Amministrazione finanziaria, formalizzata con provvedimento n. 225451/2025 del 20 maggio 2025, ha attivato il meccanismo di proroga automatica previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1961, n. 498, ma con effetti limitati alle sole imposte e tasse a favore dell’erario, escludendo espressamente i versamenti contributivi previdenziali. Tale circostanza genera un’evidente asimmetria nel trattamento degli adempimenti tributari e contributivi, con rilevanti implicazioni operative per i soggetti obbligati e potenziali conseguenze sulla regolarità delle posizioni previdenziali, particolarmente critiche ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

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La disciplina normativa di riferimento: l’articolo 1 del D.L. 498/1961 e i suoi limiti applicativi

La normativa che governa la proroga automatica dei termini di versamento in caso di disservizi dell’Amministrazione finanziaria trova il suo fondamento nell’articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 1961, n. 1142. La disposizione stabilisce che “qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni previsti dalle norme riguardanti le imposte e tasse a favore dell’erario scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto”.

L’interpretazione letterale della norma evidenzia come il legislatore del 1961 abbia circoscritto l’ambito applicativo alle sole “imposte e tasse”, utilizzando una formulazione che, nel contesto normativo dell’epoca, risultava congruente con l’architettura del sistema tributario allora vigente. Tuttavia, l’evoluzione del sistema di riscossione, culminata con l’introduzione del modello unificato F24 e l’integrazione dei versamenti contributivi nei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, ha reso tale distinzione non più rispondente alla realtà operativa contemporanea.

La dottrina tributarista ha evidenziato come l’interpretazione sistematica della norma dovrebbe tenere conto dell’evoluzione del quadro normativo e dell’integrazione funzionale tra sistema fiscale e previdenziale. Tuttavia, il principio di legalità che governa la materia tributaria impone un’applicazione rigorosa del dato letterale, impedendo interpretazioni estensive che non trovino adeguato fondamento testuale.

Il quadro tecnico-operativo: desktop telematico e servizi online a confronto

L’analisi tecnica dei disservizi verificatisi il 16 maggio 2025 rivela una distinzione operativa di rilevante importanza ai fini dell’applicazione della proroga. Mentre i servizi online dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate risultavano indisponibili dalle ore 10:04 alle ore 19:30, il sistema di “desktop telematico” – utilizzato per la trasmissione telematica dei modelli F24 – avrebbe mantenuto la propria funzionalità operativa.

Tale circostanza assume particolare rilevanza sotto il profilo giuridico, in quanto fornisce un argomento aggiuntivo per l’esclusione dei versamenti contributivi dalla proroga. La giurisprudenza amministrativa ha infatti consolidato l’orientamento secondo cui l’esistenza di canali alternativi di adempimento funzionanti preclude l’applicazione di benefici connessi all’impossibilità oggettiva di assolvere agli obblighi nei termini prescritti.

Tuttavia, tale impostazione appare discutibile sotto il profilo dell’effettività dell’alternativa offerta. Il desktop telematico rappresenta infatti uno strumento tecnico di utilizzo più complesso rispetto ai servizi web-based, richiedente competenze informatiche specifiche e procedure di installazione e configurazione non alla portata dell’utenza generalista. La prassi operativa evidenzia come la stragrande maggioranza dei contribuenti – particolarmente quelli di piccole e medie dimensioni – faccia affidamento sui servizi online dell’area riservata per l’espletamento degli adempimenti tributari e contributivi.

L’impatto specifico sui contributi previdenziali: casistica e problematiche operative

L’esclusione dei contributi previdenziali dalla proroga assume particolare criticità con riferimento a specifiche categorie di versamenti in scadenza al 16 maggio 2025. In particolare, risultano interessati:

Contributi degli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni INPS

La prima rata dei contributi previdenziali 2025 per gli artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni INPS, con scadenza ordinaria fissata al 16 maggio, rimane vincolata ai termini originari. Tale circostanza determina una evidente disparità di trattamento rispetto agli altri adempimenti tributari (imposte sui redditi, IRAP, IVA) per i medesimi soggetti, che beneficiano invece della proroga al 30 maggio 2025.

La problematica assume particolare rilevanza considerando che i contributi in questione vengono versati attraverso il medesimo modello F24 utilizzato per le imposte, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’identità del mezzo di pagamento e del canale di trasmissione rende ancor più evidente l’incongruenza della distinzione operata dalla normativa vigente.

Contributi per i dipendenti e versamenti previdenziali ordinari

Analoghe considerazioni valgono per i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti, nonché per tutti i versamenti dovuti agli enti previdenziali (INPS, INAIL, casse professionali) con scadenza al 16 maggio 2025. La mancata estensione della proroga a tali versamenti genera incertezze operative e potenziali situazioni di irregolarità contributiva non imputabili alla volontà dei soggetti obbligati.

Le implicazioni sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

La questione assume particolare criticità con riferimento al rilascio del DURC, strumento fondamentale per l’accesso agli appalti pubblici, ai finanziamenti agevolati e a numerose forme di premialità previste dall’ordinamento. Il sistema normativo che governa la regolarità contributiva presenta infatti soglie di tolleranza molto ridotte, rendendo potenzialmente problematico anche il versamento tardivo di importi modesti.

Il quadro normativo di riferimento: D.M. 30 gennaio 2015

Il decreto interministeriale 30 gennaio 2015, emanato dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplina le modalità di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC. L’articolo 3 del decreto stabilisce criteri di valutazione che, pur prevedendo margini di tolleranza, risultano particolarmente stringenti.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 3 dispone che “la regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”.

La clausola di salvaguardia e i suoi limiti applicativi

Il comma 2, lettera b) del medesimo articolo 3 prevede che “la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”. Tale previsione rappresenta una clausola di salvaguardia che dovrebbe tutelare i contribuenti in situazioni di sospensione legale degli obblighi di versamento.

Tuttavia, l’applicabilità di tale clausola al caso in esame risulta problematica per l’assenza di una specifica disposizione legislativa che estenda la sospensione anche ai versamenti contributivi. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 225451/2025, pur riconoscendo il disservizio e concedendo la proroga, opera infatti nei limiti della normativa del 1961, che non comprende i contributi previdenziali.

Tale lacuna normativa determina una situazione di incertezza giuridica, in cui la regolarità contributiva potrebbe essere compromessa nonostante la sussistenza di una causa oggettiva di impedimento al versamento tempestivo.

Profili di illegittimità costituzionale e violazione del principio di uguaglianza

La disparità di trattamento tra versamenti fiscali e contributivi effettuati attraverso i medesimi canali telematici e con identiche modalità operative solleva questioni di compatibilità costituzionale sotto il profilo del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

Il principio di ragionevolezza nella disciplina tributaria

La Corte Costituzionale ha consolidato l’orientamento secondo cui il principio di uguaglianza non impone un trattamento uniforme per tutte le situazioni, ma richiede che le differenziazioni normative siano giustificate da ragioni oggettive e proporzionate agli scopi perseguiti. Nel caso in esame, la distinzione tra imposte e contributi appare priva di giustificazione razionale, considerando l’identità delle modalità di versamento e dei canali telematici utilizzati.

La giurisprudenza costituzionale ha inoltre precisato che la ragionevolezza della distinzione deve essere valutata con riferimento al contesto normativo contemporaneo, non potendo una norma degli anni ’60 essere interpretata senza considerare l’evoluzione del sistema tributario e previdenziale.

Il diritto all’affidamento e la tutela del contribuente

La situazione determinatasi il 16 maggio 2025 configura inoltre una lesione del legittimo affidamento dei contribuenti, che ragionevolmente potevano fare affidamento sul funzionamento dei servizi telematici per l’assolvimento degli obblighi di versamento. Il principio di tutela dell’affidamento, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e recepito dalla Corte Costituzionale italiana, impone che i contribuenti non subiscano conseguenze negative derivanti da disfunzioni dell’Amministrazione non a loro imputabili.

Prospettive di riforma e interventi normativi necessari

La situazione evidenziata richiede un intervento normativo urgente per colmare il vuoto legislativo e ripristinare la coerenza del sistema. Le opzioni percorribili si articolano su diversi livelli di intervento.

Modifica dell’articolo 1 del D.L. 498/1961

L’intervento più organico consisterebbe nella modifica dell’articolo 1 del decreto-legge 498/1961, estendendo espressamente l’ambito applicativo della norma ai “versamenti contributivi e previdenziali effettuati attraverso i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate”. Tale modifica avrebbe il pregio di adeguare definitivamente la normativa all’attuale architettura del sistema di riscossione, evitando il ripetersi di situazioni analoghe.

La modifica potrebbe essere introdotta attraverso un decreto-legge, data l’urgenza della materia e la necessità di fornire certezza giuridica ai rapporti in corso. L’intervento legislativo dovrebbe inoltre prevedere una clausola di salvaguardia retroattiva per i versamenti contributivi effettuati in ritardo a causa del disservizio del 16 maggio 2025.

Decreto ministeriale di estensione della proroga

Un’alternativa più rapida, seppur meno organica, consisterebbe nell’emanazione di un decreto ministeriale che estenda espressamente la proroga concessa dall’Agenzia delle Entrate anche ai versamenti contributivi con scadenza al 16 maggio 2025. Tale intervento richiederebbe il coordinamento tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, data la competenza concorrente in materia.

Il decreto ministeriale dovrebbe prevedere specifiche disposizioni per garantire la regolarità contributiva ai fini DURC, evitando che i contribuenti subiscano conseguenze negative per ritardi non imputabili alla loro volontà.

Circolari interpretative degli enti previdenziali

In via temporanea, gli enti previdenziali (INPS, INAIL, casse professionali) potrebbero emanare circolari interpretative che riconoscano la causa di forza maggiore costituita dal disservizio informatico, sospendendo l’applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti effettuati entro il 30 maggio 2025.

Tale approccio, pur non risolvendo definitivamente la questione normativa, fornirebbe un’immediata tutela ai contribuenti in attesa dell’intervento legislativo.

Considerazioni operative per i professionisti e le imprese

Nell’attesa degli auspicati interventi normativi, i professionisti che assistono contribuenti interessati dalla problematica devono adottare strategie operative prudenziali per minimizzare i rischi di irregolarità contributiva.

Verifica della regolarità presso gli enti previdenziali

È consigliabile procedere tempestivamente alla verifica delle posizioni contributive presso gli enti previdenziali competenti, al fine di identificare eventuali scostamenti e valutare la necessità di istanze di autotutela o di definizione agevolata di eventuali irregolarità.

Documentazione delle cause di impedimento

I contribuenti dovrebbero conservare adeguata documentazione che attesti l’impossibilità oggettiva di effettuare i versamenti nei termini originari a causa del disservizio informatico. Tale documentazione potrà risultare utile in caso di contenziosi con gli enti previdenziali o nell’ambito di istanze di autotutela.

Istanze di autotutela preventive

Nei casi di particolare rilevanza economica o strategica (ad esempio, per contribuenti che devono partecipare a gare d’appalto), può risultare opportuno presentare istanze di autotutela preventive agli enti previdenziali, illustrando la situazione di forza maggiore e richiedendo il riconoscimento della regolarità contributiva.

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