Nel corso dell’anno 2024, una società operante nel settore delle costruzioni ha realizzato interventi edilizi riconducibili alla disciplina del superbonus per committenza privata, procedendo all’applicazione dello sconto in fattura nella misura del 70% secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La pratica di cessione del credito d’imposta maturato presso un istituto bancario ha tuttavia incontrato un diniego, fondato sulla circostanza che i bonifici relativi agli interventi trainati recassero data posteriore rispetto al termine di ultimazione dei lavori risultante dall’asseverazione finale. La questione solleva problematiche interpretative di rilievo in ordine alla nozione di contestualità temporale richiesta dall’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 per gli interventi trainanti e trainati. Si rende pertanto necessario esaminare i profili giuridici della fattispecie e verificare la fondatezza della posizione assunta dall’istituto di credito.<
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Contestualità dei bonifici: La data dei pagamenti per interventi trainati può essere successiva alla chiusura lavori, purché l’impresa produca una dichiarazione integrativa attestante il rispetto delle tempistiche richieste dal Superbonus.
- Documentazione essenziale: La dichiarazione sull’esecuzione congiunta degli interventi è fondamentale per la cessione del credito; senza di essa la banca può negare l’accettazione.
- Alternativa al diniego: Se la cessione del credito viene respinta, si può agire in giudizio oppure effettuare un nuovo pagamento, rinunciando però all’aliquota agevolata originaria e applicando la detrazione vigente.
- Prassi operativa: È necessario informare i committenti sulle conseguenze di bonifici tardivi e valutare tempestivamente la convenienza tra le diverse soluzioni, stante la non ammissibilità della remissione in bonis per il 2024.
Il quadro normativo di riferimento e gli orientamenti interpretativi
La disciplina dell’agevolazione impone, ai sensi del citato art. 119, che gli interventi trainati siano eseguiti “congiuntamente” a quelli trainanti. Il termine normativo genera incertezze applicative in ordine alla necessaria coincidenza temporale tra le diverse tipologie di intervento e, in particolare, tra i relativi pagamenti.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 4.2.6, ha fornito chiarimenti interpretativi di particolare rilevanza. Secondo l’Amministrazione finanziaria, qualora gli interventi vengano realizzati mediante un general contractor, anche in presenza di fatturazione separata e distinti pagamenti, risulta sufficiente che l’impresa produca una dichiarazione attestante la realizzazione degli interventi trainati in concomitanza con quelli trainanti e il sostenimento della relativa spesa entro la conclusione dei lavori principali.
Ne consegue che la data dei bonifici per gli interventi trainati, ancorché successiva alla chiusura formale dei lavori risultante dall’asseverazione, non determina di per sé la perdita del diritto all’agevolazione, a condizione che venga rilasciata e conservata la predetta dichiarazione integrativa. Tale documento assume valore probatorio anche nella fase istruttoria della cessione credito superbonus.
Profili procedurali e conseguenze della mancata cessione
In assenza della dichiarazione integrativa prevista dalla prassi amministrativa, ovvero nell’ipotesi in cui l’istituto bancario mantenga il diniego nonostante la produzione della medesima, si configurano differenti scenari operativi. Occorre considerare che, per le spese sostenute nel 2024, non risulta più ammessa la remissione in bonis della comunicazione di cessione del credito.
Si prospettano, nella prassi operativa, due alternative procedurali:
- I) L’avvio di un’azione giudiziaria nei confronti dell’istituto di credito per ottenere il risarcimento del danno subito. Tale opzione presenta tuttavia profili di incertezza in ordine all’esito e comporta tempi processuali dilatati.
- II) L’annullamento dello sconto in fattura originariamente applicato e la successiva effettuazione del pagamento da parte del committente. Questa soluzione determina la perdita dell’aliquota agevolativa inizialmente spettante (70% nel caso di specie) con applicazione della detrazione vigente nell’anno dell’effettivo pagamento – che può risultare inferiore, come nel caso del 65%. La fattura originaria non può essere oggetto di storno contabile, rendendo necessaria l’integrazione mediante documentazione extracontabile attestante il versamento del saldo.
Implicazioni per gli operatori professionali
La fattispecie esaminata evidenzia criticità ricorrenti nella gestione operativa delle pratiche relative al superbonus. Gli istituti di credito, nella fase di verifica dei crediti d’imposta oggetto di cessione, adottano frequentemente un approccio prudenziale che si traduce in interpretazioni restrittive della normativa.
È opportuno notare come la stratificazione normativa in materia di superbonus, caratterizzata da molteplici interventi modificativi succedutisi nel tempo, abbia generato un quadro regolamentare complesso. L’Agenzia delle Entrate ha cercato di fornire elementi di chiarificazione attraverso circolari e risposte a interpelli, ma nella prassi si riscontra una disomogenea applicazione di tali orientamenti da parte degli operatori finanziari.
Aspetti procedimentali e documentali
La corretta gestione della pratica richiede particolare attenzione nella predisposizione della dichiarazione d’impresa attestante le tempistiche di realizzazione degli interventi trainanti e trainati. Tale documento assume carattere essenziale ai fini dell’opponibilità nei confronti dei cessionari del credito.
Si consideri inoltre la necessità di informare adeguatamente i committenti in ordine alle possibili conseguenze derivanti da ritardi o impedimenti nella cessione del credito. La valutazione comparata delle alternative disponibili – nuovo pagamento con detrazione ridotta versus contenzioso giudiziario – deve essere effettuata tempestivamente, considerando i profili di convenienza economica e i tempi di definizione.