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Premi sportivi dilettantistici: ripristinata l’esenzione da ritenuta sotto i 300 euro

9 Maggio, 2025

Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ha reintrodotto l’esenzione dalla ritenuta d’acconto per i premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300,00 euro annui per atleta. La novità, contenuta nell’articolo 45, comma 9, del provvedimento, rappresenta un intervento significativo nel panorama della fiscalità sportiva dilettantistica, ripristinando un regime agevolativo precedentemente vigente in via temporanea.

La nuova disciplina dell’esenzione

La disposizione normativa prevede che le somme erogate a un medesimo atleta nell’ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche, fino a un massimo complessivo annuo di 300,00 euro, non siano assoggettate alla ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’articolo 25, comma 1, del d.P.R. 600/1973.

L’intervento legislativo ha efficacia retroattiva, applicandosi alle somme corrisposte a partire dal 29 febbraio 2024, e recepisce quanto già previsto in via transitoria dal decreto-legge 215/2023 (c.d. Milleproroghe).

Meccanismo applicativo e superamento della soglia

Un aspetto fondamentale da considerare per la corretta applicazione della norma riguarda le modalità di determinazione della soglia di esenzione. Il limite di 300 euro non costituisce una franchigia esente, ma una soglia il cui superamento comporta l’assoggettamento dell’intero importo del premio alla ritenuta d’acconto del 20%.

La natura di questo meccanismo implica la necessità di una gestione particolarmente attenta delle erogazioni, poiché il superamento anche minimo della soglia comporta conseguenze fiscali rilevanti sull’intero ammontare del premio.

Requisiti procedurali: l’autocertificazione del beneficiario

Per fruire dell’esenzione è necessaria un’autocertificazione dell’atleta beneficiario, che deve attestare di non aver superato il limite dei 300 euro percepiti dalla medesima associazione o società sportiva dilettantistica nel periodo d’imposta di riferimento.

In assenza di tale dichiarazione, il soggetto erogante è tenuto ad applicare la ritenuta per l’intero importo del premio. Questo adempimento rappresenta una condizione imprescindibile per l’applicazione del regime di esenzione e costituisce una forma di responsabilizzazione dell’atleta nella gestione della propria posizione fiscale.

Ambito di applicazione soggettivo

Un elemento di particolare rilevanza nella struttura della norma concerne l’ambito di applicazione soggettivo del limite di esenzione. La soglia dei 300 euro annui non ha carattere soggettivo assoluto, in quanto non si riferisce alla totalità dei premi percepiti da uno stesso sportivo nel corso del periodo d’imposta, bensì all’importo erogato da ciascuna associazione o società sportiva dilettantistica a ciascun beneficiario.

Questa configurazione consente a un atleta di percepire più premi, ciascuno inferiore alla soglia, da diverse società sportive, beneficiando così più volte dell’esenzione dalla ritenuta. Nella pratica, quindi, un atleta che partecipa a manifestazioni organizzate da diverse società sportive potrebbe ricevere premi esenti fino a un ammontare complessivo superiore ai 300 euro.

Adempimenti fiscali per società sportive e percettori

Gli obblighi dichiarativi connessi all’erogazione dei premi sportivi si articolano in modo diverso a seconda che l’importo erogato sia inferiore o superiore alla soglia di esenzione:

  1. Premio inferiore a 300 euro con autocertificazione: non si applica alcuna ritenuta e il premio non deve essere dichiarato dal percettore.
  2. Premio superiore a 300 euro: la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo e costituisce tassazione definitiva. Anche in questo caso, il premio non va inserito nella dichiarazione dei redditi del percettore.

La società sportiva dilettantistica, indipendentemente dall’applicazione o meno della ritenuta, è tenuta a:

  • Versare la ritenuta eventualmente applicata
  • Compilare il Modello 770/2025, riportando gli importi corrisposti, anche se non soggetti a ritenuta, classificandoli come premi sportivi

Per quanto concerne il Modello 770/2025, è opportuno ricordare che la scadenza per la presentazione è fissata al 31 ottobre 2025, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 24 febbraio 2025.

Decorrenza e coordinamento normativo

L’evoluzione normativa della materia presenta alcune peculiarità temporali di cui è necessario tenere conto. Con l’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 215/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 18/2024), era stata introdotta l’esenzione per i premi sportivi dilettantistici sotto i 300 euro fino al 31 dicembre 2024.

Il nuovo decreto legislativo 33/2025 ha reintrodotto la soglia di esenzione con decorrenza retroattiva dal 29 febbraio 2024, garantendo continuità con quanto previsto dal decreto Milleproroghe e applicandosi anche alle somme erogate dal 1° gennaio 2025 in poi.

Va tuttavia evidenziata una criticità: rimane scoperto il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2024, durante il quale la ritenuta doveva essere applicata anche su premi inferiori a 300 euro. Pertanto, ai fini di una corretta gestione fiscale degli adempimenti riferiti al 2024, sarà necessario tenere conto di questa finestra temporale non coperta dall’esenzione.

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