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Premi atleti dilettanti

Premi sportivi dilettantistici: niente rimborsi per le ritenute 2025

7 Aprile, 2026

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La fiscalità dei premi sportivi dilettantistici ha attraversato negli ultimi tre anni un percorso normativo tormentato, fatto di norme introdotte, prorogate, tentate stabilizzazioni mai andate a buon fine e abrogazioni che hanno lasciato operatori e associazioni sportive in uno stato di perenne incertezza. Con il decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026 – il cosiddetto DL Fiscale – il legislatore ha nuovamente reintrodotto l’esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi fino a 300 euro corrisposti agli atleti dilettanti, con decorrenza dal 28 marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026. Il meccanismo opera con logica “tutto o niente”: se la soglia non viene superata, nessuna ritenuta; se viene superata anche di un euro, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo. Cruciale – e spesso trascurato nella prassi – è che la soglia si calcola sull’intero anno solare 2026, compresi i premi erogati prima del 28 marzo, periodo in cui la ritenuta era obbligatoria. Per il 2025, invece, non esistono rimedi: le ritenute applicate sono definitivamente perse, con la cancellazione operata dal D.Lgs. 192/2025 della norma TUVR che avrebbe consentito i rimborsi. Sul tavolo parlamentare restano due emendamenti: uno per stabilizzare strutturalmente la misura, uno per estenderla ai tecnici sportivi.

La norma di base: l’art. 30 DPR 600/1973 e la Riforma dello Sport

C’è una storia, nel diritto tributario dello sport italiano, che si ripete con una certa stanchezza. Si introduce una norma, la si lascia scadere, la si tenta di stabilizzare, la si abroga – forse per errore, forse no – e poi si ricomincia. I premi agli atleti dilettanti sono diventati, negli ultimi tre anni, uno dei capitoli più tormentati dell’intera fiscalità sportiva. L’ultimo atto, per ora, è arrivato il 27 marzo 2026 con il decreto-legge n. 38, che ha rimesso in piedi l’esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi fino a 300 euro. Ma con una clausola amara: per il 2025 non ci sono rimborsi. Chi ha pagato, ha pagato.

Bisogna fare un passo indietro per capire come si è arrivati a questo punto. Il regime fiscale dei premi sportivi dilettantistici – cioè quelle somme che associazioni, federazioni e società riconoscono agli atleti per i risultati conseguiti in gara – è disciplinato dall’art. 30, secondo comma, del DPR 600/1973. La regola base prevede una ritenuta alla fonte del 20%, a titolo d’imposta: il sostituto trattiene, versa, e il gioco è fatto. Il perimetro applicativo è delimitato dall’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport), che qualifica come “premi” le somme riconosciute da CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ASD e SSD agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche.

La genesi: il Milleproroghe 2024

Nel 2024 era arrivata una prima apertura. L’art. 14, comma 2-quater, del DL 215/2023 – il cosiddetto Milleproroghe – aveva introdotto un’esenzione temporanea. Niente ritenuta per i premi fino a 300 euro, a patto che l’importo complessivo pagato dallo stesso sostituto d’imposta allo stesso atleta non superasse quella soglia nel periodo considerato. La misura, però, valeva solo dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024. Dopodiché, silenzio.

Il vuoto normativo del 2025 e il pasticcio del TUVR

Il 2025 è trascorso senza proroga. Le associazioni sportive si sono ritrovate a dover applicare la ritenuta su ogni singolo premio, anche quelli di pochi euro. Un adempimento sproporzionato, certo, ma formalmente corretto.

Nel frattempo era intervenuto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 – il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (TUVR). L’art. 45, comma 9, prevedeva una stabilizzazione strutturale dell’esenzione, con decorrenza addirittura retroattiva dal 29 febbraio 2024. Sembrava la soluzione definitiva. Non lo era.

A ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 265/2025, aveva chiarito che per i premi corrisposti nel corso del 2025 la ritenuta del 20% andava comunque applicata: il TUVR non era ancora operativo. Il sostituto d’imposta era tenuto al prelievo, a prescindere dall’importo. L’unica nota positiva, in quel momento, era la prospettiva del rimborso: chi avesse subito ritenute su importi non superiori a 300 euro avrebbe potuto chiederne la restituzione a partire dall’anno successivo, proprio grazie al comma 9 dell’art. 45 del TUVR, con la sua efficacia retroattiva dal 29 febbraio 2024.

Ma poi è arrivato il decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, il correttivo IRPEF-IRES. L’art. 18, comma 4, lett. h), ha abrogato il comma 9 dell’art. 45 del TUVR prima ancora che entrasse in vigore. Quella disposizione è sparita dall’ordinamento come se non fosse mai esistita. E con essa è svanita anche la prospettiva del rimborso per le trattenute del 2025.

Il DL 38/2026: cosa cambia dal 28 marzo

Il decreto-legge n. 38/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2026 (n. 72) ed entrato in vigore il 28 marzo 2026, reintroduce l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui premi sportivi dilettantistici. La norma, contenuta nell’art. 9, dispone che sulle somme versate da CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche – ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021 – non si applicano le ritenute previste dall’art. 30, secondo comma, del DPR 600/1973, a condizione che l’importo complessivo non superi 300 euro nel periodo interessato. Il provvedimento abroga formalmente il vecchio art. 14, comma 2-quater, del DL 215/2023, che aveva introdotto la prima versione temporanea dell’esenzione nel 2024.

La decorrenza è il 28 marzo 2026 e la scadenza è il 31 dicembre 2026. Va precisato che l’esenzione non riguarda i premi che costituiscono parte di una retribuzione stabilita contrattualmente nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo, che seguono le regole ordinarie. Allo stesso modo, se le somme sono erogate direttamente all’ente sportivo di appartenenza e non all’atleta, la disciplina dell’art. 30, secondo comma, DPR 600/1973 non trova applicazione.

Il meccanismo della soglia: tutto o niente, su tutto l’anno solare 2026

Uno degli aspetti più importanti e pratici di questa normativa è il meccanismo con cui opera la soglia. Non si tratta di una franchigia: non è che si tassa solo la parte eccedente i 300 euro. Funziona diversamente. Se il premio complessivo erogato dallo stesso sostituto d’imposta allo stesso atleta resta entro i 300 euro, nessuna ritenuta. Se invece supera anche di un solo euro quella soglia, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo – tutto, non solo l’eccedenza.

Un elemento tecnico di grande rilevanza pratica, che è facilmente sottovalutato, riguarda il perimetro temporale del calcolo: ai fini della determinazione della soglia di €300, devono essere considerati tutti i premi corrisposti nell’intero anno solare 2026 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), incluso quindi il periodo 1° gennaio – 27 marzo 2026, in cui la ritenuta era obbligatoria e non esisteva alcuna esenzione. Un’associazione sportiva che ha corrisposto €200 di premi tra gennaio e marzo 2026 (con regolare ritenuta del 20%), e che corrisponde ulteriori €120 ad aprile 2026, ha raggiunto un totale di €320: la soglia è superata, e la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo dell’anno.

Si pensi a una società che eroga tre premi nel corso dell’anno a uno stesso atleta: 120 euro a maggio, 90 euro a luglio, 100 euro a settembre. Il totale è 310 euro – 10 euro oltre la soglia. Risultato: la ritenuta del 20% si applica su 310 euro, pari a 62 euro di trattenuta. Se il terzo premio fosse stato di 90 euro invece di 100, il totale sarebbe rimasto a 300 euro e non si sarebbe trattenuto nulla. Il monitoraggio analitico per ciascun atleta è quindi indispensabile.

Il limite, peraltro, non è soggettivo in senso assoluto: riguarda il rapporto tra un singolo erogante e un singolo atleta. Uno stesso sportivo può ricevere premi da più ASD o SSD diverse, beneficiando dell’esenzione con ciascuna di esse, purché nessuna superi i 300 euro complessivi nei suoi confronti nell’anno solare 2026.

Per fruire dell’esenzione, l’atleta deve rilasciare una specifica autocertificazione, con cui attesta all’ente erogante di non aver superato il limite complessivo annuo con quella stessa società. In assenza di tale dichiarazione, il sostituto è obbligato ad applicare la ritenuta sull’intero importo. I premi esenti non devono essere dichiarati dal percettore, né comportano l’emissione della certificazione CU.

La situazione definitiva per il 2025: nessun rimborso

Per i premi corrisposti agli atleti dilettanti nel 2025, la situazione è definitivamente compromessa. Il DL 38/2026 non contiene alcuna disposizione che consenta il recupero delle ritenute operate l’anno scorso. La prospettiva del rimborso, che l’Agenzia delle Entrate aveva delineato con l’interpello n. 265/2025 in virtù del comma 9 dell’art. 45 del TUVR, è stata eliminata dall’abrogazione di quella norma da parte del D.Lgs. 192/2025.

In sostanza: nel 2025, il sostituto d’imposta era tenuto ad applicare la ritenuta del 20% su tutti i premi, indipendentemente dall’entità. Chi ha rispettato questo obbligo – come era corretto fare – non può oggi chiedere indietro le somme versate al Fisco. Non esiste, allo stato attuale, alcuna base normativa per farlo.

Diverso il discorso per i premi erogati nel 2024, periodo in cui l’esenzione era operativa. Per quell’annualità, chi avesse applicato comunque la ritenuta su importi inferiori a 300 euro aveva già la possibilità, in linea di principio, di presentare istanza di rimborso.

Il quadro normativo in sintesi

Periodo Regime applicabile Norma di riferimento Rimborsi possibili
29/02/2024 – 31/12/2024 Esenzione ritenuta 20% per premi complessivi ≤ 300 euro per sostituto Art. 14, comma 2-quater, DL 215/2023 Sì (per chi ha trattenuto indebitamente su importi ≤ 300 euro)
01/01/2025 – 31/12/2025 Ritenuta 20% obbligatoria su tutti i premi, qualunque importo Art. 30, secondo comma, DPR 600/1973 (esenzione speciale scaduta; TUVR non operativo) No (norma TUVR abrogata da art. 18, comma 4, lett. h), D.Lgs. 192/2025)
01/01/2026 – 27/03/2026 Ritenuta 20% obbligatoria su tutti i premi, qualunque importo Art. 30, secondo comma, DPR 600/1973 (esenzione TUVR abrogata da D.Lgs. 192/2025 prima dell’entrata in vigore) No
28/03/2026 – 31/12/2026 Esenzione ritenuta 20% per premi complessivi ≤ 300 euro nell’anno solare 2026 per sostituto (incluso il periodo pre-28/3) Art. 9, DL 38/2026 Non applicabile (esenzione diretta)
Dal 01/01/2027 Da definire (salvo interventi normativi; rischio rientro al regime ordinario)

Il nodo della conversione e gli emendamenti attesi

Il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione. In sede parlamentare sono attesi due emendamenti principali. Il primo punta a rendere strutturale la misura, eliminando la scadenza al 31 dicembre 2026: la relazione alla proposta di legge n. 1852 calcola che il costo per il solo 2026 – limitato a 9 mesi – ammonta a circa 1,3 milioni di euro, una cifra non impossibile da sostenere per il bilancio dello Stato.

Il secondo emendamento riguarda invece l’ambito soggettivo: l’esenzione oggi è riservata agli atleti, ma si propone di estenderla anche ai tecnici sportivi. Si tratta di una lacuna che stride con l’impianto della Riforma dello Sport: l’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021 ricomprende nella disciplina dei premi sia gli atleti che i tecnici dell’area del dilettantismo, e non si comprende la ragione per cui il trattamento debba essere asimmetrico. Allenatori, istruttori e preparatori operano spesso nelle stesse condizioni degli atleti dilettanti, ricevendo premi di importo modesto per partecipazioni a manifestazioni.

Tre anni di correzioni: il problema strutturale resta

Quello che emerge da questa ricostruzione è un quadro normativo che fatica a reggere il confronto con le esigenze pratiche del movimento sportivo dilettantistico. Tre anni di modifiche, abrogazioni, tentate stabilizzazioni mai andate a buon fine, decreti emergenziali che tappano il vuoto lasciato da altre norme. Non è difficile immaginare la frustrazione dei dirigenti di una piccola ASD, costretti a interpretare ogni anno un quadro diverso.

Il problema di fondo resta la natura temporanea della misura. Il DL 38/2026 scade al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027, senza un ulteriore intervento, si tornerebbe alla ritenuta su tutti i premi. La storia degli ultimi anni rende credibile questo rischio. Gli emendamenti in commissione che puntano alla stabilizzazione strutturale rappresentano la strada più sensata – e gli operatori del settore farebbero bene a seguire da vicino l’iter parlamentare di conversione.

Nell’attesa, le associazioni sportive devono lavorare con quello che c’è: un’esenzione temporanea, con una soglia precisa da calcolare sull’intero anno solare, un meccanismo tutto-o-niente da gestire con attenzione, e nessuna possibilità di recuperare le ritenute del 2025. Non è tutto quello che ci si aspettava, ma è certamente meglio di niente.

 

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