Con il decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026 il Governo ha reintrodotto, per il periodo dal 28 marzo al 31 dicembre 2026, l’esenzione dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi dilettantistici di importo complessivo non superiore a 300 euro erogati dallo stesso sostituto d’imposta. Si chiude – almeno provvisoriamente – un capitolo normativo tormentato che ha attraversato il regime base dell’art. 30 del DPR 600/1973, la temporanea esenzione del 2024 introdotta dal Milleproroghe, la mancata proroga nel 2025, il tentativo di stabilizzazione strutturale del TUVR poi abrogato dal D.Lgs. n. 192/2025 (decreto correttivo IRPEF-IRES) prima ancora della sua applicazione. Il meccanismo è di tipo “tutto o niente”: sotto la soglia di 300 euro non scatta alcuna trattenuta; un centesimo in più e la ritenuta si applica sull’intero importo. Il decreto dovrà essere convertito entro 60 giorni; in caso contrario incorrerebbe in decadenza con effetti retroattivi. Dal 1° gennaio 2027 nessuna norma vigente garantisce la sopravvivenza dell’esenzione.
Il quadro normativo di partenza
Occorre partire da un punto fermo. La Riforma dello sport, contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha definito con precisione, all’art. 36, comma 6-quater, le somme che rientrano nella categoria dei premi sportivi: si tratta dei pagamenti effettuati da CONI, CIP, federazioni nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ASD e SSD ai propri tesserati – atleti e tecnici – a titolo di riconoscimento per i risultati conseguiti in gara o per la partecipazione a raduni delle rappresentative nazionali.
Queste somme ricadono sotto la disciplina dell’art. 30, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che impone una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20%, applicata direttamente dal soggetto erogante in qualità di sostituto d’imposta. Si tratta di una ritenuta definitiva: non confluisce nella dichiarazione dei redditi dell’atleta come acconto, ma estingue l’obbligazione tributaria su quella somma. Per chi vince 500 euro a una competizione dilettantistica, il netto che arriva in tasca è di norma 400 euro. Quando il premio è modesto – diciamo 50 o 100 euro – l’operazione è sproporzionata rispetto al beneficio. Ed è proprio qui che il legislatore è intervenuto più volte negli ultimi anni.
Il percorso tormentato dal 2024 a oggi
La vicenda dell’esenzione sulla soglia dei 300 euro ha attraversato un percorso piuttosto tormentato dal 2024 ad oggi. Vale la pena ripercorrerlo, perché aiuta a capire la portata della nuova norma – e anche i suoi limiti.
Tutto inizia con il decreto Milleproroghe 2023 (D.L. n. 215/2023), convertito con la legge 23 febbraio 2024, n. 18. L’art. 14, comma 2-quater, stabiliva che dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024 i premi fino a 300 euro per atleta, riferiti allo stesso sostituto d’imposta, erano esenti dalla ritenuta del 20%. Superata quella soglia, scattava la tassazione sull’intero importo – non solo sulla parte eccedente, si badi. Una franchigia secca, non una detrazione progressiva.
Nel 2025, però, quella norma non fu prorogata. Tornò il regime ordinario: ritenuta su tutto, a prescindere dall’importo. ASD e SSD si trovarono di nuovo a dover trattenere il 20% anche per un premio da 50 euro consegnato al vincitore di un torneo di quartiere.
A complicare ulteriormente il quadro intervenne il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 – il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (TUVR). L’art. 45, comma 9, reintroduceva l’esenzione in modo strutturale, con decorrenza addirittura retroattiva dal 29 febbraio 2024. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, chiarì però che per i premi erogati nel 2025 la ritenuta andava comunque applicata: il TUVR era operativo dal 1° gennaio 2026 e la retroattività aveva un senso tecnico diverso. I soggetti che avevano subito ritenute nel 2025 su importi complessivi non superiori a 300 euro avrebbero potuto chiedere il rimborso a partire dall’anno successivo.
Ma neanche quella soluzione resse. Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (decreto correttivo IRPEF-IRES, pubblicato in GU del 19 dicembre 2025 ed in vigore dal 20 dicembre 2025), all’art. 18, comma 4, lettera h), abrogò proprio il comma 9 dell’art. 45 del TUVR, cancellando l’esenzione prima ancora che diventasse pienamente operativa. Il 2026 – almeno nella sua parte iniziale – riprendeva dunque con l’obbligo di ritenuta integrale.
Ed è a questo punto che entra in scena il D.L. 38/2026.
Riepilogo cronologico dei regimi
| Periodo | Regime applicabile | Base normativa |
|---|---|---|
| Fino al 28 febbraio 2024 | Ritenuta 20% su qualunque importo | Art. 30, co. 2, DPR 600/1973 |
| 29 febbraio – 31 dicembre 2024 | Esenzione per premi ≤ 300 €; sopra soglia, ritenuta su tutto | Art. 14, co. 2-quater, D.L. 215/2023 (conv. L. 18/2024) |
| 1° gennaio – 31 dicembre 2025 | Ritenuta 20% su qualunque importo (esenzione non prorogata) | Mancata proroga del regime Milleproroghe 2023 |
| 1° gennaio – 27 marzo 2026 | Ritenuta 20% su qualunque importo (esenzione TUVR abrogata) | Art. 18, co. 4, lett. h), D.Lgs. 192/2025; TUVR art. 45 co. 9 abrogato |
| 28 marzo – 31 dicembre 2026 | Esenzione per premi ≤ 300 €; sopra soglia, ritenuta su tutto | Art. 9, D.L. 38/2026 |
| Dal 1° gennaio 2027 | Da definire (nessuna norma vigente) | – |
Come funziona l’esenzione nel 2026
L’art. 9 del D.L. 38/2026 è chirurgico nella sua formulazione. L’esenzione si applica ai premi versati ai propri tesserati – atleti e, secondo la definizione generale dell’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021, anche ai tecnici – nel periodo compreso tra il 28 marzo 2026 e il 31 dicembre 2026. Il parametro rilevante è il totale delle somme erogate dallo stesso sostituto d’imposta allo stesso percipiente in quel lasso di tempo.
Il meccanismo è di tipo “tutto o niente”, con soglia secca:
- Se l’importo complessivo non supera 300 euro: nessuna ritenuta, nessun adempimento di sostituzione d’imposta.
- Se lo supera – anche di un solo euro – la ritenuta del 20% si applica sull’intero ammontare, compresi i primi 300 euro.
Non c’è franchigia progressiva: è una soglia di accesso, non un’esenzione parziale.
Un esempio pratico
Si supponga che l’ASD Atletica Tricolore premi tre propri atleti per i risultati della stagione: Maria riceve 200 euro, Paolo 320 euro e Giovanna 150 euro. Per Maria e Giovanna, le cui somme restano sotto la soglia, non si applica alcuna ritenuta e l’importo viene corrisposto per intero. Per Paolo invece – che supera i 300 euro – la ritenuta del 20% scatta su tutto: 320 euro × 20% = 64 euro di ritenuta, con un netto di 256 euro. Il fatto che i primi 300 euro siano teoricamente “franchi” non cambia nulla: la norma è esplicita nel dire che le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta una volta superata la soglia.
Chi ne beneficia
I soggetti legittimati a erogare premi rientrano nell’elenco dell’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021: CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche. Dal lato dei percettori, si tratta degli atleti e dei tecnici tesserati che operano nell’area del dilettantismo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 265/2025, aveva precisato alcune distinzioni importanti. L’esenzione non si applica ai premi che costituiscono parti variabili di una retribuzione stabilita contrattualmente nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo – dipendente o autonomo che sia. Quei compensi seguono il regime fiscale ordinario del reddito di appartenenza. Analogamente, se le somme sono corrisposte direttamente all’ente sportivo di appartenenza dell’atleta (e non all’atleta stesso), la ritenuta del 20% non si applica a prescindere dalla soglia. Discorso a parte riguarda gli atleti professionisti convocati nelle nazionali: le somme erogate dalle federazioni a titolo di premio per l’attività federale dilettantistica restano assoggettate al 20%, mentre i compensi contrattuali per l’attività professionale seguono il regime ordinario del lavoro.
Adempimenti del sostituto d’imposta
I premi esenti (importo complessivo ≤ 300 euro nel periodo 28 marzo – 31 dicembre 2026) non comportano ritenuta né certificazione CU, ma è buona prassi che il sostituto d’imposta rilasci al percipiente una dichiarazione sostitutiva dell’importo corrisposto a fini di documentazione interna. I premi che invece superano la soglia – e sui quali è stata applicata la ritenuta del 20% – devono essere indicati nel prospetto G del quadro SH del Modello 770 relativo all’anno d’imposta 2026. Per l’atleta, la ritenuta è definitiva: le somme tassate non confluiscono nella dichiarazione dei redditi, salvo il caso del percipiente che esercita per professione abituale attività di lavoro autonomo o d’impresa, per il quale la ritenuta assume natura di acconto.
Il nodo del periodo gennaio-marzo 2026
Per il periodo 1° gennaio – 27 marzo 2026, la ritenuta del 20% era dovuta su qualunque importo erogato. Questo arco di tempo – circa 87 giorni – resta disciplinato dalle regole ordinarie. Le ASD e SSD che hanno già trattenuto e versato la ritenuta in quel periodo hanno operato correttamente e non devono adottare alcun correttivo.
C’è poi il nodo delle ritenute subite nel 2025. L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 265/2025, aveva aperto alla possibilità di rimborso per le ritenute operate nel 2025 su premi ≤ 300 euro, in virtù dell’art. 45, comma 9, del TUVR. Ma quella norma è stata abrogata dal D.Lgs. 192/2025 prima di entrare in vigore. Il D.L. 38/2026 non contiene alcuna disposizione analoga che ripristini tale facoltà: allo stato attuale, il rimborso delle ritenute 2025 non ha base normativa.
I limiti della norma e il rischio 2027
Il limite più evidente del D.L. 38/2026 è la sua scadenza: il 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027, salvo interventi normativi, il settore si ritroverà di nuovo senza una soglia di esenzione. La storia degli ultimi tre anni – con disposizioni varate, prorogate, abrogate e poi ripristinate – rende credibile questo rischio.
Va ricordato che il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena la sua decadenza con effetti retroattivi ex tunc sui rapporti non esauriti, ai sensi dell’art. 77 Cost. e dell’art. 15 della L. 400/1988. Uno scenario remoto – la mancata conversione è evento raro – ma non impossibile da considerare nella pianificazione delle ASD.
La questione di fondo – che si ripropone di anno in anno – è la mancanza di una disciplina stabile e organica per i premi sportivi dilettantistici. Gli addetti ai lavori auspicano da tempo un intervento strutturale che metta fine a questo susseguirsi di misure temporanee. Per ora, le ASD e SSD devono accontentarsi di sapere come regolarsi fino a fine anno. E poi, si vedrà.



