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Premi atleti dilettanti

Premi atleti dilettanti: franchigia di 300 euro operativa dal 2026

20 Ottobre, 2025

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L’Agenzia delle Entrate ha sciolto un nodo interpretativo che teneva in sospeso associazioni sportive e commercialisti. Con la risposta a interpello numero 265 pubblicata il 17 ottobre 2025, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che per tutto il 2025 la franchigia di 300 euro sui premi agli atleti dilettanti resta congelata. Significa che ogni premio, anche di pochi euro, deve subire la ritenuta del 20%. Poi, nel 2026, si potrà chiedere il rimborso di quanto versato in eccesso. Una situazione particolare, nata dall’incrocio tra norme che si sono sovrapposte nel tempo senza coordinarsi perfettamente.

🕒 Cosa sapere in un minuto

  • Nel 2025 sui premi agli atleti dilettanti si applica obbligatoriamente la ritenuta fiscale del 20%, senza nessuna franchigia o esonero, anche per importi minimi.
  • Dal 2026 torna la franchigia “300 euro”: sotto questa soglia non si applica alcuna ritenuta, ma se si supera anche di 1 euro, la trattenuta si applica sull’intero importo.
  • Per i premi versati nel 2025 che non superano 300 euro complessivi allo stesso atleta, si potrà richiedere rimborso delle ritenute nel 2026 tramite apposita istanza all’ufficio territoriale dell’Agenzia.
  • La distinzione tra “premio” occasionale e compenso da lavoro sportivo è fondamentale ai fini fiscali.
  • I premi non vanno in dichiarazione dei redditi del percettore, ma sono rilevanti ai fini ISEE.

Il quadro normativo e il vuoto del 2025

Partiamo dai riferimenti. L’articolo 36, comma 6-quater del decreto legislativo 36 del 2021 prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 20% quando vengono corrisposti premi a tesserati (atleti e tecnici) nell’area dilettantistica. I premi devono riguardare risultati sportivi, anche solo la partecipazione a raduni con le nazionali di disciplina. Chi eroga questi compensi? CONI, CIP, federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione, società e associazioni sportive dilettantistiche.

Nel 2024 il decreto Milleproroghe (DL 215 del 2023, articolo 14, comma 2-quater) aveva introdotto una piccola tregua fiscale: per le somme versate dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024, se il totale non superava i 300 euro, non si applicava alcuna ritenuta. Un esonero temporaneo che molti speravano diventasse permanente, ma che invece è scaduto con l’anno nuovo.

Dal primo gennaio 2025 si è tornati al regime ordinario. Ogni premio, anche quello da 50 euro per una gara locale, doveva (e deve tuttora) essere assoggettato alla trattenuta fiscale. Nessuna soglia di esonero. Nessuna franchigia. Almeno sulla carta.

Cosa prevede il Testo unico versamenti e riscossione

A marzo 2025 è stato approvato il decreto legislativo 33, che raccoglie in un unico testo le disposizioni in materia di versamenti e riscossione (TUVR). L’articolo 45, comma 9 di questo provvedimento ha riproposto – anzi, ha introdotto “a regime” – l’esonero da ritenuta per i premi agli atleti dilettanti entro i 300 euro. Il legislatore ha ripreso quasi letteralmente la formulazione del decreto Milleproroghe, compresa la data di decorrenza: “dalla data del 29 febbraio 2024”.

A prima vista sembrerebbe una buona notizia. Peccato che l’articolo 243 dello stesso decreto stabilisca che il TUVR si applica solo dal primo gennaio 2026. Quindi il comma 9 dell’articolo 45, pur esistendo già sulla Gazzetta Ufficiale, resta come sospeso. Valido formalmente, ma inefficace fino alla fine dell’anno.

Questo disallineamento temporale tra la norma scritta e la sua efficacia ha generato un periodo di incertezza. Nella prassi molti si sono chiesti: devo applicare la ritenuta anche sui 100 euro di premio per quella gara provinciale? Oppure posso già considerare operativa la franchigia?

La posizione dell’Agenzia delle Entrate nella risposta 265

L’interpello numero 265 del 2025 ha fatto chiarezza. La direzione centrale normativa dell’Agenzia ha ragionato così: l’obbligo di operare la ritenuta va verificato in base alle norme vigenti al momento in cui si corrisponde il compenso. Non conta quello che accadrà dopo, conta solo il diritto applicabile “ora”.

Nel 2025, fino al 31 dicembre compreso, l’articolo 45 del TUVR è già pubblicato ma ancora privo di efficacia. Quindi i premi versati quest’anno devono sottostare alle regole ordinarie, quelle contenute nell’articolo 36, comma 6-quater del decreto legislativo 36 del 2021. Ovvero: ritenuta del 20% sempre, indipendentemente dall’importo.

Secondo quanto previsto dall’amministrazione finanziaria occorre dunque:

  1. Applicare la ritenuta su ogni premio erogato nel 2025, anche se di importo minimo
  2. Versare le somme trattenute nei termini ordinari (entro il 16 del mese successivo) con il codice tributo 1047, anche quando la scadenza del versamento cade nel 2026

Il sostituto d’imposta non può decidere autonomamente di non operare la trattenuta confidando nella futura applicabilità della franchigia. Deve agire in base alla legge vigente in quel momento.

Come funzionerà il rimborso per le ritenute 2025

Dal primo gennaio 2026, la franchigia torna operativa. E qui nasce un paradosso normativo che l’Agenzia ha dovuto affrontare. La formulazione letterale dell’articolo 45 comma 9 del TUVR dice che l’esonero si applica “dalla data del 29 febbraio 2024”. Quindi copre anche il 2024 (già beneficiato dal Milleproroghe) e il 2025.

Il problema è che nel 2025 quella norma non era ancora in vigore. Come si risolve? L’Agenzia ha indicato la strada dell’istanza di rimborso. Chi ha versato ritenute nel 2025 su premi complessivamente non superiori a 300 euro allo stesso atleta potrà, nel 2026, presentare domanda per recuperare quanto pagato in eccesso.

Non si tratta di un meccanismo automatico. Servirà un’istanza specifica. La richiesta andrà indirizzata all’ufficio territoriale competente, indicando i dati del percettore, gli importi versati e i riferimenti dei versamenti effettuati. Nella prassi, si attende una modulistica ad hoc o quantomeno istruzioni operative più dettagliate.

Un esempio può chiarire. L’associazione sportiva “Atletica Primavera” ha corrisposto a un proprio atleta tesserato tre premi nel corso del 2025: 80 euro a marzo, 120 euro a giugno, 90 euro a settembre. Totale: 290 euro. Su ciascun premio ha applicato la ritenuta del 20%, versando complessivamente 58 euro (290 x 20%).

Nel 2026, l’associazione potrà presentare istanza di rimborso per quei 58 euro, dato che l’importo totale dei premi erogati allo stesso soggetto non superava i 300 euro. La richiesta dovrà documentare gli estremi dei versamenti eseguiti nel 2025.

Viceversa, se un altro atleta avesse ricevuto premi per 350 euro complessivi nell’anno, non avrebbe diritto ad alcun rimborso, perché superata la soglia.

Cosa cambia concretamente dal primo gennaio 2026

Con l’entrata in vigore del Testo unico versamenti e riscossione, le regole diventano più semplici (almeno sulla carta). Dal primo gennaio 2026, i sostituti d’imposta dovranno operare così:

  • Verificare l’ammontare complessivo dei premi erogati nel periodo d’imposta allo stesso soggetto
  • Se il totale non supera i 300 euro, non applicare alcuna ritenuta
  • Se il totale supera anche di un solo euro la soglia, assoggettare l’intero importo alla ritenuta del 20%

Attenzione: la franchigia vale per soggetto percettore e per soggetto erogante. Se l’atleta riceve 250 euro dalla federazione e 100 euro dalla sua società, ciascun ente valuta autonomamente se superare o meno i 300 euro nei confronti di quel tesserato.

La norma parla di “ammontare complessivo delle somme attribuite nel periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto”. Quindi il calcolo va fatto anno per anno, premio per premio, ma sempre rispetto alla relazione tra chi paga e chi riceve.

Altro aspetto rilevante: quando si supera il limite, l’intera somma diventa imponibile. Non solo la parte eccedente. È il classico meccanismo “tutto o niente”. Un atleta che riceve 305 euro subirà la ritenuta su tutti i 305 euro, non solo sui 5 di eccedenza.

I presupposti applicativi secondo le consulenze giuridiche

L’Agenzia delle Entrate era già intervenuta con due consulenze giuridiche (numeri 9 e 14 del 2025) per chiarire quando un compenso rientri effettivamente nella categoria dei “premi” soggetti alla ritenuta del 20%. La distinzione è importante, perché i compensi da lavoro sportivo seguono altre regole (esenzione fino a 15.000 euro annui nell’area dilettantistica).

Secondo le indicazioni fornite, il premio si configura quando:

  • Viene erogato per risultati sportivi specifici o per partecipazione a raduni/manifestazioni nazionali o internazionali
  • Non costituisce una componente variabile prevista dal contratto di lavoro sportivo
  • Il rapporto tra erogante e percettore non è un normale rapporto di collaborazione sportiva

Se invece l’atleta percepisce una somma in forza di un contratto di co.co.co. sportivo, quella retribuzione variabile segue il regime fiscale ordinario del lavoro sportivo, non quello dei premi. Può sembrare un dettaglio, ma cambia tutto sul piano impositivo.

La casistica ha mostrato situazioni ambigue. Un premio per la vittoria in una gara federale è chiaramente un “premio”. Ma se la società ha nel contratto una clausola che prevede 100 euro per ogni vittoria? Lì si entra in una zona grigia, dove conta la sostanza più che la forma.

Le consulenze giuridiche hanno cercato di tracciare confini più netti. Il criterio principale resta la natura occasionale del premio, slegato da obblighi contrattuali preesistenti. Se l’erogazione è prevista in un accordo, diventa retribuzione variabile.

Adempimenti pratici per i sostituti d’imposta

Restano fermi gli obblighi formali. Anche quando si applica la ritenuta sui premi, il sostituto d’imposta deve:

  • Versare l’importo trattenuto entro il 16 del mese successivo con modello F24 (codice tributo 1047)
  • Comunicare al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (RASD) le informazioni sui beneficiari, entro il secondo mese successivo all’erogazione
  • Non rilasciare Certificazione Unica per i premi, in quanto si tratta di ritenuta a titolo d’imposta

Quest’ultimo punto spesso genera confusione. Il premio non va in dichiarazione dei redditi del percettore, perché la ritenuta è definitiva. Tuttavia, ai fini ISEE, quelle somme vanno comunque dichiarate. Il sostituto può rilasciare una dichiarazione informale con gli importi corrisposti, ma non ha l’obbligo di CU.

Nel modello 770, invece, i premi superiori alla franchigia (quando operativa) vanno indicati nel prospetto G del quadro SH. Anche qui si devono fornire tutti i dati identificativi dei percettori e gli importi delle ritenute versate.

Criticità applicative e aspetti ancora aperti

Questa disciplina lascia aperti alcuni interrogativi. Il meccanismo del rimborso per il 2025, ad esempio, rischia di appesantire gli adempimenti. Le associazioni dovranno monitorare tutti i premi erogati nell’anno, verificare quali rientrano nella soglia dei 300 euro per singolo percettore, predisporre le istanze.

Non è chiaro se il rimborso spetterà al sostituto d’imposta o se questi dovrà poi “rigirare” le somme all’atleta. La formulazione normativa non aiuta. Nella pratica, sembra più logico che sia l’ente erogante a recuperare quanto versato, decidendo poi se retrocedere l’importo al beneficiario o meno (in caso di rivalsa esercitata).

Un’altra questione riguarda i termini di presentazione dell’istanza. La risposta a interpello parla genericamente di “presentare nel 2026” la domanda, ma non fissa scadenze precise. Ci si aspetta che ulteriori chiarimenti arrivino con circolari o risoluzioni dedicate.

Sul versante dei controlli, resta da vedere come gli uffici verificheranno l’effettivo rispetto della soglia. Se un atleta ha ricevuto premi da più soggetti, ciascuno sotto i 300 euro, non scatta alcuna ritenuta. Ma complessivamente potrebbe aver incassato migliaia di euro in forma totalmente esente. Il sistema fiscale attuale non prevede comunicazioni incrociate automatiche per questo tipo di compensi.

Le differenze con altri compensi sportivi

Giova ricordare che i premi restano una categoria a sé stante rispetto agli altri compensi sportivi. Un collaboratore sportivo dilettante che percepisce 12.000 euro annui come allenatore non paga imposte su quell’importo (rientra nei 15.000 euro di franchigia previsti dall’articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 36 del 2021).

Se lo stesso soggetto riceve anche 500 euro di premi per risultati in gare, su quei 500 euro si applica la ritenuta del 20%, a prescindere dalla franchigia sui compensi da lavoro. Sono due binari separati.

L’atleta che supera i 15.000 euro di compensi da lavoro sportivo inizia a pagare le imposte ordinarie (IRPEF) sulla parte eccedente. Ma i premi continuano a seguire la loro disciplina specifica con la ritenuta del 20% a titolo definitivo.

Questa separazione risponde a una logica precisa: i premi hanno natura occasionale e premiale, non retributiva. Il legislatore ha voluto assoggettarli a un prelievo secco, per semplificare (almeno nelle intenzioni).

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