Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto ministeriale del 18 giugno 2025, pubblicato il 25 luglio, che individua specificamente le agevolazioni pubbliche alle quali non potranno accedere le imprese che non si sono adeguate all’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro eventi catastrofali. La misura rappresenta l’operativitĆ concreta delle sanzioni previste dalla Legge di Bilancio 2024 e dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
Quadro normativo di riferimento e fondamento giuridico
L’obbligo assicurativo trova la sua genesi nell’articolo 1, commi 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che ha introdotto per le imprese italiane l’obbligo di stipulare polizze a copertura dei danni provocati da calamitĆ naturali ed eventi catastrofali.
Il successivo articolo 1, comma 102, della medesima legge stabilisce espressamente che dell’inadempimento assicurativo “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
La disciplina attuativa ĆØ stata definita dal Decreto Interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, che ha specificato modalitĆ operative e beni soggetti all’obbligo assicurativo.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo
L’obbligo si applica a tutte le imprese con sede legale in Italia e alle imprese estere con stabile organizzazione sul territorio nazionale, purchĆ© tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile.
La copertura assicurativa deve riguardare i beni immobili e mobili classificati nell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, specificatamente:
- Terreni e fabbricati utilizzati per l’attivitĆ d’impresa
- Impianti e macchinari funzionali alla produzione
- Attrezzature industriali e commerciali operative
Rimangono escluse dall’obbligo le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, per le quali opera la disciplina del Fondo mutualistico nazionale.
Scadenze differenziate per categoria dimensionale
Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha introdotto un calendario graduato di adempimento:
- Grandi imprese (oltre 250 dipendenti): obbligo dal 31 marzo 2025, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2025 senza penalizzazioni per l’accesso agli incentivi
- Medie imprese (da 50 a 250 dipendenti): scadenza al 1° ottobre 2025
- Piccole e micro imprese: termine ultimo al 31 dicembre 2025
Incentivi preclusƬ dal decreto MIMIT
Il decreto ministeriale del 18 giugno 2025 ha identificato specificamente le agevolazioni gestite dalla Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del MIMIT per le quali la mancata stipula delle polizze comporta preclusione all’accesso:
- a) āContratti di sviluppoā di cui allāarticolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) āInterventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89ā di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) āRegime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di societĆ cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)ā di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
- d) āSostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)ā di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) āAgevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nellāambito dellāeconomia circolareā, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
- f) āFondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dellāattivitĆ dāimpresaā di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) āMini contratti di sviluppoā di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
- h) āAgevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dellāeconomia socialeā di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
- i) āSostegno per lāautoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMIā di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
- l) āFinanziamento di start-upā di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
- m) āSupporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologicaā di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.
Il provvedimento precisa che si tratta esclusivamente degli incentivi di competenza del MIMIT, mentre per una mappatura completa delle misure interessate occorreranno analoghi provvedimenti delle altre amministrazioni centrali e locali.
ModalitĆ applicative delle restrizioni
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di scadenza dell’obbligo assicurativo per ciascuna categoria dimensionale e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto.
Aspetto procedurale rilevante: l’adempimento dell’obbligo assicurativo deve sussistere ed essere verificato non solo al momento della concessione, ma anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni, configurando un controllo continuativo dello status assicurativo dell’impresa beneficiaria.
Per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio, le verifiche vengono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, con modalitĆ differenziate tra investimenti diretti e indiretti.
Carattere non auto-applicativo della norma
Come chiarito dal MIMIT in una FAQ del 14 aprile 2025, la previsione dell’articolo 1, comma 102 della Legge 213/2023 non ha carattere auto-applicativo. Ć pertanto necessario che ciascuna amministrazione titolare di misure di sostegno dia specifica attuazione alla disposizione, definendo le modalitĆ operative per tenere conto del mancato adempimento assicurativo.
Questa impostazione comporta che le restrizioni all’accesso agli incentivi non operano automaticamente allo scadere dei termini di adeguamento, ma solo a seguito di specifici provvedimenti amministrativi di recepimento.