Tre anni di verifiche della Guardia di Finanza hanno già riportato a tassazione 55 milioni di euro di plusvalenze su criptovalute mai dichiarate, alcune maturate nel 2021. Una sentenza della Cassazione conferma che l’obbligo fiscale esisteva anche prima della legge di bilancio 2023. Nel frattempo, dal 1° luglio, in Italia possono offrire servizi su cripto-attività solo otto operatori autorizzati secondo il regolamento europeo MiCAR.
Cinquantacinque milioni di plusvalenze sotto la lente del fisco
Cinquantacinque milioni di euro. È la cifra, ancora parziale, delle plusvalenze criptovalute che la Guardia di Finanza ha riportato a tassazione dopo tre anni di verifiche mirate. Una cifra probabilmente destinata a crescere ancora.
Non è un controllo generico su chiunque possieda Bitcoin o Ethereum. Il lavoro del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche punta a individuare, uno per uno, i soggetti che hanno guadagnato dalla cessione di valute virtuali. Senza mai dichiararlo.
Il punto più delicato riguarda l’arco temporale. Le verifiche non si fermano al 2023, anno in cui la legge di bilancio ha scritto per la prima volta regole tributarie dedicate alle cripto-attività. Guardano indietro fino al 2021. Un’epoca in cui molti contribuenti erano convinti che non esistesse ancora alcun obbligo dichiarativo specifico. Una convinzione che la giurisprudenza più recente ha smontato, come vedremo, pezzo per pezzo.
Come lavora la Finanza: Ip, bonifici e wallet sorvegliati
Non è una pesca a strascico, ma una caccia selettiva. Le Fiamme gialle costruiscono le verifiche su indici di rischio mirati, incrociando l’analisi tecnologica con quella più tradizionale dei flussi bancari. Nella prassi, il tracciamento passa da tre canali distinti.
Il primo sono i dati raccolti presso i CASP, i Crypto-Asset Service Provider che offrono servizi sulle cripto-attività: registri di conto, movimentazioni, identità dei clienti. Il secondo sono gli indirizzi IP con cui gli utenti accedono alle piattaforme di scambio, utili per geolocalizzare l’operatività e collegarla al territorio italiano. Il terzo, forse il più concreto, sono i bonifici di conversione tra un conto corrente italiano e un exchange. È lì che il valore virtuale torna moneta reale, tracciabile e sequestrabile.
Gli investigatori, va detto, non si fermano al solo indirizzo del wallet: da solo, dice poco. Conta ricostruire chi lo controlla davvero, attraverso volumi elevati, operazioni ricorrenti e le cosiddette “balene”, i passaggi consistenti da e verso gli exchange che tradiscono una movimentazione fuori scala. Sotto osservazione finiscono soprattutto i wallet capienti e con elevata operatività economica, insieme alle anomalie nelle dichiarazioni dei redditi.
A questi due canali se ne aggiunge un terzo, indiretto ma altrettanto rilevante: le segnalazioni di operazioni sospette, le cosiddette SOS. Alimentano l’attività della UIF, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. Un flusso cresciuto in modo impressionante negli ultimi anni, come mostrano i dati più aggiornati (se ne parla più avanti).
La retroattività secondo la Cassazione: conta anche il 2021
Il tratto più insidioso per chi ha investito in criptovalute prima del 2023 riguarda proprio la retroattività dell’obbligo fiscale. Ed è qui che arriva il punto fermo fissato dalla Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 20740, depositata il 5 giugno 2026, la terza sezione penale ha confermato un sequestro preventivo. Il contribuente coinvolto, nel 2021, aveva realizzato plusvalenze da criptovalute per 531.353,48 euro senza dichiararle, con un’imposta evasa rideterminata in 138.151,90 euro. Il caso era arrivato in Cassazione dopo un percorso tutt’altro che lineare.
Il GIP del Tribunale di Firenze aveva respinto il sequestro nell’ottobre 2025, ritenendo che nel 2021 mancasse una norma chiara sulla tassazione delle cripto-attività. Il pubblico ministero aveva impugnato la decisione. Il Tribunale del riesame l’aveva ribaltata. L’indagato, infine, era ricorso in Cassazione sostenendo che applicare retroattivamente le regole del 2023 violasse i principi fondamentali del diritto penale.
La Corte non l’ha vista così. Secondo i giudici, le criptovalute detenute a fini di investimento rientravano già negli strumenti finanziari prima della legge di bilancio 2023. La categoria era disciplinata dall’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR. La norma introdotta dalla legge 197/2022, che ha aggiunto la lettera c-sexies) allo stesso articolo, non avrebbe quindi creato un obbligo nuovo. Si sarebbe limitata a renderlo più preciso, estendendolo anche alle minusvalenze e alle permute fra cripto-attività della stessa natura.
Un principio che la Cassazione aveva già anticipato in una serie di pronunce precedenti, risalenti fino al 2022. Trova conferma anche in un’altra sentenza della stessa sezione, la n. 8269 del 2025: i pagamenti incassati in criptovaluta non sfuggono all’imposizione fiscale, a prescindere dall’incertezza normativa percepita dal contribuente. Il ragionamento lascia poco spazio a interpretazioni alternative. La legge del 2023 non ha creato l’obbligo impositivo. Lo ha semplicemente disciplinato in modo più puntuale, fissando fra l’altro la soglia di rilevanza fiscale (poi eliminata dal 2025) e i metodi di calcolo delle plusvalenze.
Dal 2027 la Dac8 supera le segnalazioni a sospetto
Il regime attuale, fondato sulla segnalazione volontaria “a sospetto”, ha comunque i giorni contati. La direttiva europea 2023/2226, nota come DAC8, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 194/2025. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025 ed è entrato in vigore il 6 gennaio 2026.
Da quel momento i CASP autorizzati nell’Unione devono raccogliere sistematicamente i dati fiscali dei clienti residenti in Italia. Identità, saldi, transazioni di compravendita e permuta, indirizzi dei wallet destinatari dei prelievi. Non sarà più un flusso occasionale legato al sospetto del singolo operatore, ma una trasmissione automatica e continua. La prima comunicazione dei dati relativi al 2026 dovrà arrivare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2027. Lo scambio automatico tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri è fissato al 30 settembre dello stesso anno.
L’effetto pratico, per chi opera sui grandi exchange europei, è che il margine di manovra si restringe sensibilmente. Anche chi conserva le cripto-attività su un wallet non custodiale resta comunque soggetto agli ordinari obblighi dichiarativi: la DAC8 riguarda gli operatori centralizzati, non elimina alcun obbligo in capo al contribuente.
Cosa rischia chi resta con un operatore non autorizzato
Chi ha affidato le proprie cripto-attività a una piattaforma che, a oggi, non risulta fra gli operatori autorizzati come CASP in almeno un Paese dell’Unione, farà bene a muoversi. Gli operatori non autorizzati devono cessare l’attività, limitandosi alle operazioni funzionali alla chiusura dei rapporti con i clienti. Possono solo trasferire le posizioni verso un soggetto autorizzato, o verso un wallet auto-custodito, nel rispetto delle regole antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Vale la pena una precisazione da non liquidare in fretta: le tutele previste dal MiCAR si applicano solo se il prestatore del servizio è effettivamente autorizzato nell’Unione. Non basta che un marchio noto sia presente sul mercato italiano. Capita che entità dello stesso gruppo, anche extra-UE, operino con lo stesso brand senza disporre dell’autorizzazione MiCAR. Verificare l’iscrizione nel registro ESMA, prima di scegliere dove custodire i propri asset digitali, resta il modo più semplice per evitare sorprese.
Dubbi operativi che ricorrono nella prassi
Chi ha già dichiarato correttamente le proprie plusvalenze negli anni passati non deve fare nulla di diverso rispetto a prima. Gli obblighi dichiarativi restano quelli ordinari, aggiornati con le aliquote in vigore anno per anno. Si è passati dal 26%, in vigore fino al 2025, al 33% dal 1° gennaio 2026, per effetto della legge di bilancio 2026 (la legge 199/2025).
Chi invece non ha mai dichiarato guadagni realizzati negli anni scorsi si trova davanti a una finestra che si sta restringendo. Fino a quando l’Agenzia delle Entrate non notifica un accertamento specifico, resta percorribile il ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie. Una volta ricevuto l’atto, la strada si chiude. E con l’avvio dello scambio automatico di dati previsto dalla DAC8 dal 2027, il margine temporale per regolarizzarsi spontaneamente non si allargherà.
Resta il dubbio più tecnico, quello sulla natura degli asset. La giurisprudenza penale, ormai piuttosto consolidata, tratta le criptovalute detenute a fini di investimento come strumenti finanziari a tutti gli effetti. Vale anche per gli NFT. Secondo un altro filone di pronunce, i proventi dalla cessione di opere digitali tramite token non fungibili, se incassati in criptovalute, costituiscono comunque reddito imponibile. Sono riconducibili ai redditi da lavoro autonomo quando derivano da un’attività non occasionale.



