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Pignoramento conto corrente decade dopo 60 giorni

19 Novembre, 2025

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Quando l’Agente della Riscossione notifica un pignoramento semplificato e il terzo non versa le somme, il blocco si scioglie automaticamente. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 30214 depositata il 16 novembre 2025, che risolve una questione rimasta a lungo nell’ombra: cosa succede se i termini scadono senza pagamento? La risposta è netta. Il vincolo cessa di esistere, senza bisogno di provvedimenti ulteriori. E si torna alle regole ordinarie del pignoramento davanti al giudice. La disciplina che regola questo tipo di procedura, contenuta nell’articolo 72-bis del DPR 602 del 1973, prevede una modalità velocizzata per recuperare crediti. L’ente riscossore, anziché azionare il percorso classico con citazione del terzo davanti all’autorità giudiziaria secondo l’articolo 543 del codice di procedura civile, può intimare direttamente al soggetto terzo il versamento degli importi dovuti. Il tutto avviene fuori dall’aula, senza intervento del giudice – almeno in prima battuta. Ma questa procedura funziona solo se chi riceve l’ordine collabora. Se il terzo non esegue il pagamento, occorre rientrare nel modello standard previsto per tutti. E qui sorge un interrogativo tecnico di non poco conto: nel frattempo, il blocco resta o viene meno?

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🕒 Cosa sapere in un minuto

La procedura semplificata ex art. 72-bis DPR 602/73

  • L’Agente della Riscossione può intimare direttamente al terzo di versare le somme dovute dal contribuente, senza passare dal giudice
  • Il pignoramento colpisce affitti scaduti (termine 15 giorni) e somme maturate entro 60 giorni dalla notifica
  • L’atto deve essere notificato sia al terzo pignorato che al debitore esecutato per garantire il diritto di difesa

La decisione della Cassazione (ordinanza 30214/2025)

  • Se il terzo non paga entro i termini stabiliti, il vincolo decade automaticamente senza bisogno di provvedimenti
  • L’inefficacia opera di diritto allo scadere del termine di 60 giorni (più eventuali sospensioni)
  • Per recuperare le somme, l’ente deve attivare il pignoramento ordinario ai sensi dell’art. 543 c.p.c.
  • La soluzione evita vincoli sine die sul credito del contribuente, in contrasto con i principi generali dell’esecuzione forzata

Le sospensioni COVID-19

  • Il termine di 60 giorni soggiace alla sospensione generale di 85 giorni prevista dall’art. 67 comma 1 del DL 18/2020
  • Non si applica invece la sospensione dell’art. 68 del DL 18/2020, riservata ai versamenti del debitore principale

Conseguenze pratiche

  • L’Agente della Riscossione deve monitorare attentamente i termini per non perdere il vincolo
  • I terzi pignorati (banche, datori di lavoro) hanno certezza sui limiti temporali dell’obbligo di versamento
  • Il debitore recupera la disponibilità delle somme se il termine scade senza che sia stato attivato il pignoramento ordinario
  • La procedura ordinaria davanti al giudice offre maggiori garanzie: intervento giurisdizionale, possibilità di opposizione, termini processuali precisi

La struttura del pignoramento speciale

La procedura semplificata colpisce specifici crediti del contribuente moroso. Parliamo di affitti non pagati – sia quelli scaduti che quelli in corso, con scadenze differenziate – e delle somme che maturano entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. Per i canoni di locazione già scaduti il termine è di quindici giorni, mentre per quelli futuri vale la data di scadenza contrattuale. Tutto il resto segue il calendario naturale del rapporto giuridico sottostante.

La giurisprudenza, nel tempo, ha etichettato questo strumento come un “pignoramento presso terzi in forma speciale”. Lo ha detto la Corte costituzionale già nel 2008 con la sentenza 393, poi la Cassazione lo ha ribadito con la pronuncia 2857 del 2015. E proprio perché si tratta comunque di un pignoramento vero e proprio, l’atto va notificato sia al terzo (che deve pagare) sia al debitore. Altrimenti il diritto di difesa resta monco, e la procedura salta.

Ora, il sistema funziona se il soggetto tenuto al versamento – poniamo una banca o un datore di lavoro – effettivamente paga. Ma se per qualunque ragione questo non avviene nei termini previsti, la sola notifica dell’atto ex articolo 72-bis non basta più. Bisogna attivare la procedura ordinaria, quella dell’articolo 543 c.p.c., come del resto stabilisce espressamente il comma 2 dell’articolo 72 del DPR 602 del 1973.

Decadenza automatica del vincolo

Il punto centrale dell’ordinanza 30214 sta qui: scaduto il termine, il pignoramento speciale perde efficacia in automatico. Non serve attendere un’iniziativa del contribuente, né un provvedimento del giudice dell’esecuzione. Il vincolo semplicemente cessa. I giudici di piazza Cavour argomentano il ragionamento partendo dal richiamo al pignoramento ordinario previsto dalla norma stessa. Se così non fosse, osservano, l’Agente della Riscossione potrebbe incassare le somme in qualsiasi momento futuro, anche molto oltre i termini, senza dover rifare l’atto. Una situazione che lascerebbe il credito del contribuente bloccato a tempo indeterminato.

La soluzione individuata evita proprio questo rischio. Nel codice di procedura civile, quando non si compie nei tempi stabiliti l’atto successivo necessario per proseguire l’espropriazione, il pignoramento diventa inefficace. Si pensi all’articolo 497 c.p.c. – e in quel caso il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione ai sensi dell’articolo 630 c.p.c. Qui il meccanismo è analogo, anche se con alcune peculiarità legate alla natura amministrativa della riscossione.

Prendiamo un caso concreto per chiarire. Supponiamo che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifichi un pignoramento a una società di intermediazione finanziaria, intimandole di versare un saldo di 18.000 euro presente sul conto del contribuente Bianchi. La società riceve l’ordine il 10 marzo. Entro il 9 maggio (60 giorni dopo) dovrebbe effettuare il versamento. Ma non lo fa, per un disguido interno o per una contestazione sulla legittimità dell’atto. Arriva giugno, luglio. Nessun pagamento. A quel punto – sostiene la Cassazione – il vincolo è già decaduto automaticamente dal 9 maggio. Se l’ente vuole recuperare quelle somme, deve procedere ex novo con il pignoramento ordinario davanti al giudice dell’esecuzione.

Le sospensioni emergenziali e i termini

L’ordinanza affronta anche un profilo secondario ma interessante: l’applicabilità delle sospensioni introdotte durante l’emergenza sanitaria. Secondo i giudici di legittimità, il termine di sessanta giorni soggiace alla sospensione generale di 85 giorni prevista dall’articolo 67, comma primo, del decreto-legge 18 del 2020. Quella norma riguardava tutte le attività di riscossione, quindi anche i tempi per il pagamento da parte del terzo pignorato.

Al contrario, non si applica la sospensione prevista dall’articolo 68 dello stesso decreto. Quest’ultima disposizione riguardava specificamente i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, cioè i pagamenti che il debitore deve fare direttamente all’Amministrazione. Non quelli che deve eseguire il terzo pignorato in favore dell’ente riscossore. La distinzione può sembrare sottile, ma ha una sua logica: il terzo non è il debitore principale, è semplicemente il custode delle somme. E i suoi obblighi seguono un calendario diverso.

Per capirci meglio, torniamo all’esempio di prima. Il pignoramento viene notificato il 10 marzo 2020, in piena prima ondata pandemica. I 60 giorni sarebbero scaduti il 9 maggio, ma per effetto della sospensione di 85 giorni prevista dall’articolo 67 del DL 18/2020, occorre aggiungere questo lasso temporale. Quindi la scadenza slitta ad agosto. Ma non si applica la sospensione dell’articolo 68, perché quella norma si riferiva ai versamenti del contribuente stesso, non agli obblighi del terzo.

Conseguenze operative per i soggetti coinvolti

La pronuncia ha ricadute pratiche per diversi attori. Innanzitutto per l’Agente della Riscossione, che deve monitorare con attenzione i termini. Se il terzo non versa entro i sessanta giorni – più eventuali sospensioni applicabili – occorre attivare tempestivamente la procedura ordinaria. Altrimenti si rischia di perdere il vincolo e dover ricominciare da capo.

Anche i terzi pignorati – banche, datori di lavoro, enti previdenziali – ricevono maggiore certezza. Sanno che oltre un certo termine non sono più tenuti a versare sulla base del solo atto semplificato. Se l’ente vuole procedere, deve azionare il circuito giurisdizionale ordinario.

Per il contribuente debitore, la situazione appare più sfumata. Da un lato, il vincolo decade automaticamente. Dall’altro, nulla vieta all’Agente di ripignorargli le stesse somme con la procedura davanti al giudice. Quindi il vantaggio pratico potrebbe essere limitato, soprattutto se nel frattempo le somme sono ancora disponibili presso il terzo.

Prendiamo un altro scenario. Il signor Verdi ha uno stipendio mensile di 2.400 euro, versato dalla ditta Alfa sul suo conto presso Banca Gamma. L’Agenzia notifica il pignoramento ex articolo 72-bis alla banca il 5 aprile, chiedendo di versare le somme che matureranno entro il 4 giugno. La banca però non esegue il versamento, magari perché Verdi ha contestato la cartella sottostante. Passa il termine del 4 giugno, arriva luglio. A quel punto il vincolo è decaduto, e se l’Agenzia vuole recuperare gli stipendi di aprile, maggio e giugno, deve ripartire con la citazione in giudizio ai sensi dell’articolo 543 c.p.c. Nel frattempo Verdi potrebbe aver utilizzato parte delle somme, o la banca potrebbe averle sbloccate.

Il coordinamento con il pignoramento ordinario

La norma dell’articolo 72, comma 2, del DPR 602/73 stabilisce espressamente che se il terzo non paga, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 543 del codice di procedura civile. Questo significa citazione del terzo davanti al giudice dell’esecuzione, dichiarazione sulle somme dovute, eventuale assegnazione con decreto del giudice.

Il passaggio da una procedura all’altra non è automatico. Richiede un’attività positiva dell’ente creditore. E proprio qui si innesta la questione dell’inefficacia del vincolo: se il termine scade senza che si sia perfezionato il pagamento né si sia attivata la procedura ordinaria, il pignoramento speciale esaurisce i suoi effetti.

La Cassazione, nella motivazione dell’ordinanza 30214, respinge l’idea di un pignoramento destinato a durare sine die. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che il vincolo restasse valido in attesa di un’eventuale opposizione del debitore. Ma i giudici non accolgono questa tesi. Nel sistema processuale civile, l’inefficacia deriva dal mancato compimento degli atti processuali necessari a proseguire l’espropriazione entro i termini previsti. Non serve attendere un’opposizione o un’istanza di parte. È una conseguenza oggettiva del decorso del tempo.

Rapporti con la tutela del debitore

Va considerato anche il profilo della tutela del contribuente esecutato. Il pignoramento, anche in forma semplificata, limita la disponibilità di somme e crediti. Se questo vincolo potesse permanere indefinitamente, senza limiti temporali né controllo giurisdizionale, si porrebbe un problema di compatibilità con i principi generali del processo esecutivo.

Il debitore ha diritto di conoscere la durata delle restrizioni che subisce. E ha diritto di difendersi, magari opponendosi all’esecuzione o alla pretesa sottostante. Ma se il vincolo dura senza confini temporali, diventa difficile individuare il momento in cui far valere le proprie ragioni.

La soluzione della decadenza automatica offre un punto fermo. Decorsi i termini senza esito, il debitore recupera la piena disponibilità delle somme – sempre che, nel frattempo, non sia intervenuto un nuovo atto di pignoramento. Certo, l’ente può riattaccare con la procedura ordinaria. Ma questa prevede garanzie maggiori: intervento del giudice, possibilità di opposizione, termini precisi scanditi dalla legge processuale.

Facciamo un esempio finale per chiarire le dinamiche. La società Rossi SpA ha un credito di 50.000 euro verso un cliente, la Delta Srl. L’Agenzia notifica il pignoramento ex articolo 72-bis alla Delta, intimandole di versare quelle somme entro i termini di legge. La Delta non paga, perché nel frattempo è entrata in crisi di liquidità. Trascorrono i sessanta giorni. A quel punto, secondo l’ordinanza 30214, il vincolo decade. Se l’Agenzia vuole procedere, deve citare la Delta davanti al giudice dell’esecuzione. Ma nel frattempo la Rossi SpA può anche cercare di riscuotere direttamente il suo credito verso Delta, o accordarsi per una dilazione. La situazione si riapre.

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