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Perizia asseverata iperammortamento 2026 per tutti i beni

22 Giugno, 2026

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Il nuovo iperammortamento 2026, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1, commi 427-436) e disciplinato nel dettaglio dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 – come poi modificato dal D.L. n. 38/2026 convertito con L. n. 88/2026 – segna un cambio di paradigma netto rispetto ai crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0: l’agevolazione torna alla logica della maggiorazione extracontabile del costo fiscale, con aliquote progressive fino al 180% per i beni degli Allegati IV e V e per gli impianti FER destinati all’autoconsumo. La piattaforma GSE per la prenotazione è attiva dal 12 giugno 2026. Il vero presidio dell’agevolazione è documentale: perizia tecnica asseverata e certificazione contabile sono obbligatorie per tutti i beni, senza soglie minime, e la procedura si articola in cinque comunicazioni successive al GSE – non tre come in passato – con scadenze rigide e cause di decadenza severe. Per imprese e consulenti, il cambio di metodo è radicale: bisogna costruire il fascicolo documentale prima di investire, non dopo.

Iperammortamento 2026: cosa cambia davvero

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha riportato al centro la maggiorazione del costo di acquisizione. Non si tratta, quindi, di un credito d’imposta: l’impresa non genera un importo da compensare nel modello F24, ma ottiene una maggiore deduzione fiscale extracontabile, distribuita lungo il periodo di ammortamento del bene o dei canoni di leasing.

Le modalità attuative sono definite dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, adottato anche alla luce del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88. Quest’ultimo provvedimento ha avuto un ruolo determinante: ha eliminato la clausola che limitava l’acquisto dei beni agevolabili a tecnologie made in EU/SEE per i beni degli Allegati IV e V, clausola che aveva bloccato per mesi l’adozione del decreto attuativo. Il vincolo dell’origine europea rimane invece per i pannelli fotovoltaici.

La misura riguarda gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La piattaforma GSE per l’invio delle comunicazioni è operativa dal 12 giugno 2026: nei primissimi giorni dall’apertura risultano già prenotate pratiche per quasi 900 milioni di euro di investimenti.

Il ritorno alla deduzione, non al credito d’imposta

Con il credito d’imposta l’impresa guardava subito alla compensazione in F24. Con l’iperammortamento, invece, guarda al reddito imponibile. La convenienza dipende dalla capienza fiscale, dal piano di ammortamento e dal momento in cui il bene entra davvero nel ciclo produttivo.

Per i beni materiali dell’Allegato IV e per gli impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, la maggiorazione segue tre scaglioni progressivi. Un investimento che supera una soglia non perde l’aliquota più alta sulla quota già maturata: ogni scaglione si applica solo alla parte di costo che vi rientra.

Quota di investimento Maggiorazione del costo Lettura operativa
Fino a € 2,5 milioni 180% Lo scaglione più favorevole, utile soprattutto per PMI e investimenti singoli di importo medio.
Oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni 100% Si applica alla parte eccedente il primo scaglione, non all’intero investimento.
Oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni 50% Riguarda la quota più alta dell’investimento, entro il limite massimo previsto di € 20 milioni.

Si consideri una società che acquista un centro di lavoro interconnesso da € 350.000. La maggiorazione collegata al primo scaglione è pari al 180% del costo. La deduzione aggiuntiva non si scarica tutta subito, ma segue il piano fiscale del bene e, prima ancora, deve passare dalla procedura GSE.

I beni agevolabili: cosa rientra e cosa no

Sono agevolabili due categorie di investimenti. La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, elencati negli Allegati IV e V alla L. n. 199/2025 – che aggiornano e sostituiscono i vecchi Allegati A e B alla L. n. 232/2016 – purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La seconda categoria comprende i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi sistemi di stoccaggio, trasformatori e servizi ausiliari.

Un punto che merita attenzione riguarda i software erogati in modalità SaaS (Software as a Service), cioè concessi tramite canoni di abbonamento: nella versione definitiva del decreto attuativo, questa tipologia di beni immateriali non è stata inclusa tra quelli agevolabili. Chi aveva pianificato investimenti in cloud subscription deve verificare la propria posizione.

Perizia tecnica senza soglia minima

La novità più concreta riguarda il fascicolo documentale. L’art. 6 del decreto interministeriale chiede che le caratteristiche tecniche dei beni siano provate da perizie asseverate, corredate da analisi tecniche, che attestino anche l’interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura.

Non compare alcuna franchigia documentale per i beni di valore ridotto. Questa è la rottura più netta con le vecchie agevolazioni: in passato la dichiarazione sostitutiva per investimenti sotto una certa soglia aveva un ruolo pratico consolidato. Nel nuovo assetto, questa scorciatoia non risulta riprodotta in alcuna forma. Per un bene da € 80.000 come per uno da € 800.000, la strada obbligata è la perizia tecnica asseverata. Non basta una scheda firmata dal legale rappresentante, né una dichiarazione generica del fornitore.

Chi può firmare la perizia

La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. In alternativa, il decreto consente un’attestazione corredata da analisi tecnica rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Tutti i soggetti devono essere dotati di idonee coperture assicurative.

Per il settore agricolo la disciplina si apre anche ad altre figure professionali: la perizia tecnica può essere rilasciata da dottori agronomi o forestali, da agrotecnici laureati o da periti agrari laureati, coerentemente con la natura tecnica degli investimenti 4.0 in ambito agricolo.

La perizia non dovrebbe limitarsi a dichiarare che il bene è “4.0”: deve spiegare perché lo è, collegare le funzioni reali della macchina ai requisiti normativi e descrivere l’interconnessione nel dettaglio, non limitarsi ad attestarla.

Certificazione contabile e ruolo del revisore

Accanto alla perizia tecnica viaggia la certificazione contabile. L’art. 7 del decreto richiede che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile risultino da apposita certificazione.

Per le imprese soggette a revisione legale obbligatoria, la certificazione è rilasciata dal soggetto incaricato della revisione. Per le imprese non obbligate, interviene un revisore legale o una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. 39/2010.

Il tema non è solo formale. Il revisore deve verificare fatture, pagamenti, contratti, DDT, leasing e coerenza contabile. Una certificazione costruita a posteriori, senza un percorso documentale ordinato sin dalla fase di ordine, diventa fragile – e una certificazione fragile non protegge l’impresa al momento del controllo.

Le cinque comunicazioni al GSE

La procedura di accesso non si esaurisce nella conservazione dei documenti. L’impresa deve interagire con la piattaforma GSE attraverso cinque passaggi distinti, non tre come prevedevano le prime letture della norma. Il decreto attuativo ha introdotto due comunicazioni aggiuntive di monitoraggio in corso di fruizione.

Fase Scadenza / timing Contenuto essenziale
1. Comunicazione preventiva Prima della prenotazione del beneficio Dati dell’impresa, struttura produttiva, tipologia e importo degli investimenti, date previste.
2. Comunicazione di conferma Entro 60 giorni dall’esito positivo GSE Conferma dei beni e prova dell’avvio con acconto almeno pari al 20% del costo di ciascun bene.
3. Comunicazione periodica Entro il 20 gennaio di ogni anno Dettagli sugli investimenti effettuati, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio.
4. Comunicazione integrativa Entro il 30 giugno di ogni anno Piano di ammortamento e indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
5. Comunicazione di completamento A investimenti conclusi, entro il 15 novembre 2028 Dati finali, interconnessione o entrata in esercizio, possesso di perizia e certificazione contabile.

La comunicazione di conferma merita una verifica separata: il pagamento del 20% va riferito a ciascun bene, non all’intera commessa. Nei contratti di leasing il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l’impegno della società concedente verso il fornitore.

Fatture senza formula obbligatoria

Il decreto richiede l’indicazione dei dati identificativi delle fatture nelle comunicazioni e impone la conservazione dei documenti di acquisto. Non emerge, però, una specifica dicitura normativa da riportare obbligatoriamente in fattura.

Questo non significa che la fattura possa restare slegata dal fascicolo. Nella prassi, conviene usare descrizioni coerenti, ordini ben tracciati e riferimenti interni che permettano di collegare ogni documento al bene comunicato al GSE. Il punto cieco è pensare che l’assenza della dicitura equivalga ad assenza di prova: non è così. La prova si sposta sull’intero fascicolo – ordine, contratto, fattura, DDT, pagamento, perizia, certificazione, comunicazioni GSE e registrazioni contabili.

Autoproduzione da fonti rinnovabili

Il nuovo iperammortamento non riguarda soltanto i beni 4.0. Sono agevolabili anche i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, inclusi gruppi di generazione, trasformatori, misuratori, servizi ausiliari e sistemi di stoccaggio asserviti agli impianti elettrici.

Il requisito tecnico centrale è il rispetto del tetto di dimensionamento: gli impianti di produzione di energia elettrica non possono eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente, secondo le regole e i fattori indicati nell’allegato al decreto. La logica è chiara: l’impianto deve servire l’autoconsumo, non trasformarsi in un investimento sovradimensionato.

Controlli e conservazione dei documenti

Il GSE effettua verifiche documentali e controlli sugli investimenti agevolati. Il decreto richiama i termini di cui all’art. 43 del D.P.R. 600/1973. L’Agenzia delle Entrate mantiene naturalmente le proprie ordinarie attività di accertamento.

L’impresa deve conservare e rendere disponibile tutta la documentazione necessaria: perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto e ogni altro atto relativo all’acquisizione dei beni. Per gli impianti energetici, servono anche gli elementi tecnici sul dimensionamento e sulla destinazione all’autoconsumo. La conservazione non è un adempimento da fine corsa: va progettata prima dell’investimento.

Quando si decade dal beneficio

Il decreto prevede la decadenza totale o parziale in più ipotesi:

  • cessione onerosa del bene durante il periodo di fruizione, senza sostituzione con bene di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta;
  • destinazione del bene a strutture produttive ubicate all’estero;
  • assenza di uno o più requisiti di ammissibilità;
  • documentazione irregolare per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
  • mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento dei costi;
  • false dichiarazioni rese nella procedura;
  • impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari.

In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate i presupposti per il recupero, con interessi e sanzioni. Il rischio maggiore non è il controllo in sé: è arrivarci con documenti costruiti a strati, senza una regia unitaria.

Cosa deve fare l’impresa prima di investire

Prima di ordinare un bene, l’impresa dovrebbe chiarire tre aspetti. Il primo è tecnico: il bene rientra davvero negli Allegati IV o V? Il secondo è procedurale: la tempistica consente di rispettare tutte e cinque le comunicazioni al GSE? Il terzo è contabile: le fatture e i pagamenti saranno leggibili e tracciabili dal revisore?

Schema operativo minimo per bene. L’impresa dovrebbe aprire un fascicolo per ciascun bene o gruppo omogeneo. Dentro vanno inseriti:

  • ordine e contratto di acquisto o leasing;
  • scheda tecnica del fornitore;
  • comunicazione preventiva GSE con esito positivo;
  • prova dell’acconto pari ad almeno il 20% del costo del singolo bene;
  • fattura con descrizione coerente e identificativa;
  • documento di trasporto (DDT);
  • verbale di collaudo e prova di entrata in funzione;
  • evidenza di interconnessione al sistema aziendale;
  • perizia tecnica asseverata;
  • certificazione contabile del revisore;
  • comunicazioni periodica, integrativa e di completamento al GSE.

Il messaggio pratico per imprese e consulenti

Il nuovo iperammortamento 2026 premia gli investimenti, ma non perdona la superficialità documentale. La vecchia abitudine di sistemare la pratica a posteriori diventa qui un rischio concreto: il beneficio nasce da una sequenza rigida e la forma – per questa misura – è sostanza fiscale.

Il cambio di metodo richiesto è netto. Non basta chiedere se il bene “è 4.0”. Bisogna chiedere chi lo assevera, quando viene interconnesso, come viene pagato, come viene monitorato anno per anno e come sarà spiegato al GSE. Tutto questo prima che il piano fiscale venga impostato.

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