Il contribuente che nel 2025 ha operato in contabilità semplificata e dal 2026 entra nel regime forfetario non deve compilare il rigo VO33 della dichiarazione IVA 2026, perché l’accesso avviene per comportamento concludente in assenza di una vera opzione da comunicare. Il passaggio si manifesta con fatture senza IVA, nessuna detrazione sugli acquisti e, successivamente, con la compilazione del quadro LM nel modello Redditi PF 2027. Attenzione, però: se la dichiarazione IVA 2026 è l’ultima prima dell’ingresso nel regime agevolato, occorre barrare obbligatoriamente la casella 1 del rigo VA14 e verificare la rettifica della detrazione IVA ex art. 1, comma 61, L. 190/2014. L’altro snodo critico, spesso sottovalutato, è la verifica completa delle cause ostative, in particolare la lettera d-bis sull’ex datore di lavoro, che opera su un biennio mobile preciso: per il 2026, gli anni 2024 e 2025.
Il dubbio nasce dal quadro VO
Il caso è abbastanza frequente. Un contribuente ha applicato nel 2025 il regime semplificato. Nel 2026, venuta meno una causa ostativa collegata a un precedente rapporto di lavoro dipendente, intende accedere al regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.
La domanda, nella prassi, arriva quasi sempre nello stesso modo: nel modello IVA 2026 bisogna barrare il rigo VO33? La risposta, per come è costruita la fattispecie, è negativa. Ma va spiegata bene, perché il rigo VO33 non è un campo “generico” per segnalare ogni entrata nel forfetario.
Serve a comunicare un’opzione o una revoca. Non serve, invece, a fotografare il normale accesso a un regime naturale, quando l’ingresso deriva dal possesso dei requisiti e dall’assenza delle cause di esclusione.
Passaggio da semplificata a forfetario senza VO33
Il passaggio da semplificata a forfetario dal 2026 non richiede la compilazione del quadro VO se nel 2025 il contribuente non era forfetario naturale e non ha esercitato una vera opzione per restare nei modi ordinari.
Il punto è questo. Il regime forfetario, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, è regolato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014. Quando i requisiti sussistono e non operano cause ostative, il contribuente vi accede senza una comunicazione preventiva nel quadro VO.
Nel caso prospettato, il contribuente ha applicato nel 2025 la contabilità semplificata perché non poteva ancora entrare nel forfetario. Se nel 2026 l’ostacolo viene meno, l’ingresso nel regime agevolato si manifesta attraverso il comportamento concretamente tenuto: fatture senza addebito IVA, niente detrazione dell’imposta sugli acquisti, applicazione dell’imposta sostitutiva e successiva compilazione del quadro LM nel modello Redditi PF 2027, relativo al periodo d’imposta 2026.
Perché il vincolo triennale non blocca l’accesso
Il timore nasce dal noto vincolo triennale delle opzioni fiscali. Chi opta per un regime diverso da quello naturale, in diversi casi, resta legato alla scelta per almeno tre anni. Ed è qui che spesso si crea confusione.
La risoluzione n. 64/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto fondamentale: la scelta, per comportamento concludente, della contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 non impedisce il successivo accesso al forfetario, se nel nuovo anno ci sono i requisiti.
La stessa logica vale anche quando il contribuente in semplificata ha adottato il meccanismo del “registrato”, previsto dall’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973. Si tratta pur sempre di una modalità interna alla contabilità semplificata che non costituisce un’opzione ai sensi del D.P.R. n. 442/1997 e non genera, quindi, alcun vincolo triennale contro l’ingresso nel forfetario.
Secondo questa impostazione, il vincolo opera quando il contribuente sceglie di restare nel regime semplificato. Non può essere usato per bloccare chi, avendone titolo, entra nel regime forfetario dal periodo successivo.
Quando il rigo VO33 va barrato
Il rigo VO33 del modello IVA 2026 ha una funzione precisa. La casella 1 riguarda i contribuenti che, pur potendo applicare il forfetario, hanno optato nel 2025 per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
La casella 2, invece, comunica la revoca dell’opzione. In sostanza, serve quando il contribuente torna al forfetario dopo avere scelto, in precedenza, i modi ordinari. Non è il caso del soggetto che nel 2025 era escluso dal forfetario per una causa ostativa poi venuta meno.
| Situazione concreta | Indicazione dichiarativa | Effetto pratico |
|---|---|---|
| Nel 2025 il contribuente era in semplificata perché non aveva i requisiti per il forfetario. Dal 2026 li possiede. | Non si compila VO33. | Accesso al forfetario per comportamento concludente dal 2026. |
| Nel 2025 il contribuente poteva già essere forfetario, ma ha scelto i modi ordinari. | VO33, casella 1. | Comunicazione dell’opzione per il regime ordinario. |
| Nel 2025 il contribuente revoca una precedente opzione per l’ordinario e torna al forfetario. | VO33, casella 2. | Comunicazione della revoca dell’opzione. |
Attenzione al rigo VA14 (obbligo, non facoltà)
Qui si trova il punto che, nella compilazione concreta, rischia di sfuggire. Dire che il VO33 non va compilato non significa che la dichiarazione IVA 2026 non contenga alcun segnale del passaggio.
Se il modello IVA 2026, riferito al 2025, rappresenta l’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA prima dell’ingresso nel forfetario, la casella 1 del rigo VA14 deve essere obbligatoriamente barrata. Le istruzioni ufficiali sono esplicite: il rigo va compilato dai contribuenti che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, intendono avvalersi del regime forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
Non solo. Nello stesso contesto occorre verificare la rettifica della detrazione IVA prevista dall’art. 1, comma 61, L. 190/2014. L’eventuale importo da restituire – calcolato sui beni e servizi non ancora utilizzati e sui beni strumentali con vita utile residua – va indicato nel rigo VF70 come riduzione dell’imposta detraibile nell’anno 2025.
Nella pratica, quindi, il ragionamento corretto è triplice: il VO33 resta vuoto se non c’è opzione o revoca; il VA14, casella 1, va barrato come adempimento obbligatorio; il VF70 va verificato per l’eventuale rettifica della detrazione.
È una distinzione minuta, forse. Ma in dichiarazione le distinzioni minute contano.
Il caso pratico
Si consideri una consulente individuale che nel 2025 applica il regime semplificato. Fattura € 42.000, addebita IVA, detrae l’imposta sugli acquisti e determina il reddito secondo le regole ordinarie dei contribuenti minori.
Nel 2025 non può usare il forfetario perché una causa ostativa legata al precedente rapporto di lavoro non è ancora superata. Dal 2026, però, il vincolo viene meno. La professionista verifica anche gli altri parametri: ricavi sotto € 85.000, spese per lavoro entro i limiti previsti, nessuna partecipazione incompatibile.
Per quanto riguarda la lettera d-bis, la verifica riguarda gli anni 2024 e 2025 (biennio mobile per chi entra nel forfetario nel 2026): occorre accertare che i compensi percepiti dall’ex datore di lavoro – o da soggetti a lui riconducibili – non superino il 50% del totale dei ricavi al 31 dicembre di ciascun anno rilevante. Se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre 2023, la causa ostativa della lettera d-bis non opera più nel 2026.
A questo punto, nel 2026 emette fatture senza IVA, con la corretta dicitura di esclusione dal campo IVA del regime forfetario. Non esercita detrazione sugli acquisti. In sede di Redditi PF 2027 compilerà il quadro LM.
Nel modello IVA 2026, riferito al 2025, non barra il VO33. Barra invece la casella 1 del rigo VA14 e verifica il rigo VF70 per la rettifica della detrazione.
Il controllo sulle cause ostative
La parte più delicata non è sempre il quadro VO. A volte è la verifica delle cause ostative. E qui conviene essere prudenti.
L’art. 1, comma 57, della legge n. 190/2014 contiene diverse esclusioni. Nel caso del rapporto di lavoro dipendente, occorre distinguere almeno due profili:
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Redditi di lavoro dipendente eccedenti la soglia (lettera d): il possesso nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a € 35.000 preclude l’accesso, salvo che il rapporto sia cessato.
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Prevalenza dell’attività verso l’ex datore (lettera d-bis): opera per i due periodi d’imposta precedenti all’anno di applicazione del forfetario. Per il 2026, il biennio rilevante è 2024-2025. La causa ostativa decade solo se il rapporto di lavoro è cessato anteriormente al 1° gennaio 2024. Se l’attività autonoma risulta svolta prevalentemente (oltre il 50% dei ricavi) verso l’ex datore o soggetti a lui riconducibili – inclusi controllate, controllanti, collegati e familiari entro certi gradi – il forfetario non è applicabile.
Questi due piani non vanno confusi. Un rapporto cessato può neutralizzare la causa della lettera d), ma non sempre elimina il problema della lettera d-bis, che dipende dal volume di attività effettivamente svolta verso l’ex datore nel biennio rilevante.
Nella prassi, proprio questo è il passaggio che genera errori. Ci si concentra sul rigo VO33, mentre il vero rischio è entrare nel forfetario senza avere rimosso tutte le condizioni ostative.
Schema operativo per lo studio
Per evitare automatismi sbagliati, lo studio può seguire un controllo in cinque passaggi.
| Step | Controllo da fare | Esito atteso |
|---|---|---|
| I | Verificare se nel 2025 il contribuente aveva già i requisiti per il forfetario. | Se non li aveva, non c’è opzione da comunicare in VO33. |
| II | Accertare se nel 2025 ha scelto volontariamente i modi ordinari pur potendo essere forfetario. | In questo caso può rilevare VO33, casella 1. |
| III | Controllare tutte le cause ostative per il 2026, con attenzione alla lettera d-bis e al biennio 2024-2025. | L’accesso è possibile solo se il blocco è davvero venuto meno in modo completo. |
| IV | Verificare se l’IVA 2026 è l’ultima dichiarazione IVA prima del forfetario. | In tal caso barrare obbligatoriamente la casella 1 del rigo VA14. |
| V | Calcolare l’eventuale rettifica della detrazione IVA ex art. 1, comma 61, L. 190/2014. | Indicare l’importo nel rigo VF70 con segno negativo se dovuto. |
La soluzione dichiarativa corretta
Nel caso esaminato, il rigo VO33 del modello IVA 2026 non va compilato. Il contribuente non sta revocando una precedente opzione per l’ordinario. Né sta comunicando una scelta fatta nel 2025 per restare fuori dal forfetario pur avendone già diritto.
Sta semplicemente entrando nel regime agevolato dal 2026, perché da quel periodo risultano integrati i presupposti richiesti. L’accesso si perfeziona con il comportamento concludente e trova la sua rappresentazione reddituale nel quadro LM del modello Redditi PF 2027.
La dichiarazione IVA 2026 resta l’ultima dichiarazione relativa al periodo ordinario. Per questo, nella compilazione, la casella 1 del rigo VA14 non è un’opzione ma un adempimento dovuto. Va verificato anche il rigo VF70 per la rettifica della detrazione sulle rimanenze, sui servizi non ancora utilizzati e sui beni strumentali con vita utile residua.
In sintesi operativa: VO33 resta vuoto se il passaggio al forfetario dal 2026 dipende dal venir meno di una causa ostativa e non da una revoca di opzione. Il comportamento concludente governa l’ingresso nel nuovo regime. Il rigo VA14, casella 1, va barrato obbligatoriamente come segnalazione dell’ultima dichiarazione IVA. Il rigo VF70 va controllato per la rettifica della detrazione.


