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ONLUS e RUNTS: impossibile la doppia iscrizione

13 Maggio, 2025

La Commissione europea ha finalmente dato il via libera alla piena operatività del regime fiscale del Terzo settore con una comfort letter pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro. Questa decisione ha innescato una corsa contro il tempo per migliaia di ONLUS che devono scegliere se migrare nel RUNTS entro il 31 marzo 2025.

Il bivio delle ONLUS

Le organizzazioni non lucrative si trovano davanti a una scelta cruciale. Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è diventato operativo dal 23 novembre 2021, ma per le ONLUS il passaggio non è automatico come avvenuto per ODV e APS. La normativa prevede che chi non presenta domanda entro la scadenza dovrà affrontare la devoluzione del patrimonio. Questa devoluzione riguardi specificamente l’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente ha fruito delle agevolazioni fiscali. Si tratta di una precisazione fondamentale che emerge dalla circolare 59/2007 dell’Agenzia delle Entrate.

Le ONLUS di diritto: una categoria a parte

C’è una distinzione importante da fare. Le ONLUS di diritto – vale a dire organizzazioni di volontariato e cooperative sociali – godono di un trattamento particolare. Queste realtà continueranno ad applicare le disposizioni normative di favore per tutto il 2025, come precisato dalla circolare 22/2005 dell’Agenzia delle Entrate.

Il motivo è semplice: queste organizzazioni non avevano mai avuto necessità di iscriversi all’Anagrafe ONLUS, pur beneficiando del regime fiscale agevolato. Una situazione che ha sempre generato qualche perplessità negli operatori del settore.

L’incompatibilità tra i due registri

Un aspetto che molti enti sottovalutano è l’impossibilità della doppia iscrizione. Chi sceglie il RUNTS viene automaticamente cancellato dall’Anagrafe ONLUS, perdendo di conseguenza i benefici fiscali specifici di quella qualifica. L’articolo 150 del TUIR, per esempio, prevede per le ONLUS che “non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale”.

Le Direzioni Regionali delle Entrate procedono alla cancellazione con apposito provvedimento. Non è del tutto chiaro se questo avvenga d’ufficio o previa comunicazione dell’ente, ma la prassi suggerisce di informare comunque l’amministrazione finanziaria del passaggio.

I numeri della transizione

Ad oggi risultano iscritti al RUNTS circa 135.000 enti, molti dei quali ancora mantengono l’acronimo ONLUS nella denominazione sociale. Un dato interessante: oltre 4.500 di questi hanno proprio ONLUS nel nome, ma tecnicamente non potrebbero più utilizzarlo dopo l’uscita dall’Anagrafe.

Cosa succede dopo il 2025

Il quadro si complica ulteriormente guardando al futuro. Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe ONLUS cesserà di esistere, rendendo di fatto obbligatorio il passaggio al RUNTS per chi vorrà mantenere una qualifica nel terzo settore. La riforma del Codice del Terzo Settore sta procedendo a tappe, ma questa scadenza rappresenta una deadline definitiva.

Considerazioni pratiche per gli enti

Gli enti devono valutare attentamente alcuni aspetti prima di decidere:

  • Le agevolazioni fiscali del RUNTS sono diverse da quelle ONLUS
  • Il patrimonio accumulato con le agevolazioni ONLUS è soggetto a vincoli
  • La scelta è irreversibile una volta effettuata

In sostanza, il legislatore ha voluto evitare sovrapposizioni e doppie agevolazioni, imponendo una scelta netta agli enti del terzo settore. Una decisione che sta generando non poche preoccupazioni tra gli operatori, specialmente quelli che hanno costruito il proprio modello operativo sulle specificità del regime ONLUS.

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