La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta ha chiarito in via definitiva che la presentazione della CILA Superbonus costituisce un requisito sostanziale inderogabile per accedere alle detrazioni previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio. Nella sentenza n. 1982 del 23 aprile 2025, i giudici hanno stabilito che neppure un titolo edilizio più completo come la SCIA può sostituire la specifica comunicazione prevista per il Superbonus. Il caso analizzato riguardava un condominio che aveva presentato una SCIA ai sensi dell’articolo 22 del DPR 380/2001 per lavori di riqualificazione energetica del valore di oltre 750.000 euro, optando per il meccanismo dello sconto in fattura. L’Agenzia delle Entrate aveva respinto la comunicazione tramite “ricevuta di scarto” per l’assenza della CILA-Superbonus, introdotta come adempimento obbligatorio dal 1° giugno 2021.
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Inquadramento normativo della CILA-Superbonus
La disciplina della CILA-Superbonus trova fondamento nell’articolo 119, comma 13-ter del Decreto Legge 34/2020, che ha introdotto questo specifico adempimento attraverso l’utilizzo del modello unificato approvato con l’Accordo Stato-Regioni-Enti locali del 4 agosto 2021. Tale previsione normativa, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 giugno 2023, persegue finalità di uniformità procedurale e trasparenza amministrativa.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la CILA-Superbonus si configura come un titolo abilitativo specificamente pensato per semplificare l’accesso ai benefici fiscali e agevolare i controlli amministrativi. Il modello standardizzato, efficace dal 5 agosto 2021, presenta caratteristiche peculiari che lo distinguono dalla CILA tradizionale: non richiede l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, prevede una descrizione sintetica degli interventi e rende facoltativa l’integrazione di elaborati grafici.
Va precisato che attualmente, per fruire del Superbonus al 65% nel 2025, è necessario che la CILA-Superbonus sia stata presentata entro il 15 ottobre 2024, in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025 all’articolo 1, comma 56.
Orientamento giurisprudenziale sulla natura sostanziale del requisito
La Commissione Tributaria di Caserta ha respinto l’argomentazione della contribuente che sosteneva l’equivalenza funzionale tra SCIA e CILA-Superbonus. I giudici hanno evidenziato come il rispetto della specifica modalità procedurale non possa essere surrogato con un titolo diverso, per quanto formalmente più ampio.
Nel caso specifico, la contribuente aveva sottolineato che per la tipologia di interventi realizzati (opere che richiedevano SCIA alternativa al permesso di costruire) una CILA non sarebbe neppure stata idonea dal punto di vista edilizio. Tuttavia, la Corte ha chiarito che non si tratta di una questione di equivalenza tra titoli edilizi, ma di adempimento a una condizione specifica posta dalla normativa fiscale.
Questo orientamento si allinea con la giurisprudenza consolidata che riconduce l’accesso ai bonus edilizi al rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti, anche formali, indicati dalla norma. Come spesso accade nella prassi applicativa, la documentazione prevista non può essere modificata né sostituita a discrezione del contribuente, pena la decadenza dal beneficio.
Profili procedurali: l’impugnabilità del provvedimento di scarto
Un aspetto particolarmente rilevante della pronuncia riguarda l’impugnabilità del provvedimento di scarto della comunicazione di opzione. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la natura di atto impugnabile di tale provvedimento, considerandolo un mero esito procedimentale.
La Commissione Tributaria ha invece sottolineato che i provvedimenti di scarto incidono direttamente sui diritti patrimoniali del contribuente, ostacolando l’accesso al beneficio e alla circolazione del credito fiscale. Per questo motivo, secondo l’orientamento ormai consolidato anche in sede di legittimità (Cassazione n. 28812/2024), essi rientrano a pieno titolo tra gli atti impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992.
Nella prassi professionale si osserva come questa interpretazione estensiva del concetto di atto impugnabile fornisca maggiori garanzie di tutela al contribuente che si veda respingere una comunicazione di opzione per vizi formali o sostanziali.
Implicazioni operative per professionisti e contribuenti
Le conclusioni raggiunte dalla Commissione Tributaria di Caserta hanno significative ricadute operative per tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione del Superbonus. Innanzitutto, emerge la necessità di una particolare attenzione agli adempimenti formali previsti dalla normativa, che non possono essere considerati meri automatismi procedurali.
È opportuno notare che il principio di tassatività degli adempimenti si applica con particolare rigore nel settore dei bonus edilizi, dove la complessità normativa e i continui cambiamenti legislativi rendono cruciale il rispetto puntuale di ogni prescrizione. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la natura premiale di queste agevolazioni giustifica un approccio interpretativo rigoroso da parte delle autorità fiscali.
Nella casistica comune emerge inoltre come l’errata valutazione dei titoli edilizi necessari possa compromettere definitivamente l’accesso al beneficio fiscale. Si consideri che la CILA-Superbonus, pur essendo un titolo meno complesso rispetto alla SCIA dal punto di vista edilizio, rappresenta l’unico strumento idoneo per attivare il regime agevolativo.
Per quanto riguarda gli aspetti spesso trascurati nella pratica, occorre evidenziare che la tempestività nella presentazione della CILA-Superbonus assume rilevanza cruciale, specialmente alla luce delle attuali restrizioni temporali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
Scenario attuale del Superbonus: limitazioni e prospettive
Il quadro normativo del Superbonus per il 2025 presenta significative restrizioni rispetto al passato. La detrazione del 65% è riservata esclusivamente a condomini, ONLUS e associazioni di volontariato per interventi già avviati. Ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.2 del Decreto Rilancio (come modificato dalla Legge di Bilancio 2025), possono accedere al beneficio solo gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- presentata la CILA-Superbonus per interventi non condominiali
- adottata la delibera assembleare e presentata la CILA-Superbonus per interventi condominiali
- presentata l’istanza per il titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione
La normativa ha inoltre introdotto l’obbligo di comunicazione all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche, ai sensi del D.L. 39/2024, per tutti gli interventi in corso. Tale comunicazione deve includere i dati catastali dell’immobile, le spese sostenute e previste per il 2025, nonché le percentuali di detrazione spettanti.