Per il 2025 il legislatore ha costruito un meccanismo aggiuntivo di sostegno al reddito per una platea ben precisa: le lavoratrici madri con almeno due figli. Il riferimento normativo è l’articolo 6 del D.L. 30 giugno 2025 n. 95, convertito nella legge 8 agosto 2025 n. 118, che ha istituito il cosiddetto Nuovo Bonus mamme per l’anno d’imposta 2025. L’INPS ha prima dettato le regole operative con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025 e il messaggio n. 3289 del 31 ottobre 2025. Successivamente ha aggiunto un tassello essenziale per chi assiste le lavoratrici: una serie di Faq incorporate nel manuale utente del servizio online, che sciolgono molti dubbi pratici emersi tra professionisti e contribuenti. Il bonus consiste in un’integrazione di 40 euro al mese, per massimo 12 mesi, riconosciuta per ogni mese di attività lavorativa nel 2025, a favore delle madri con almeno due figli che possiedono i requisiti previsti e un reddito da lavoro complessivo inferiore a 40.000 euro nel 2025. C’è poi un confine netto rispetto ad un’altra misura: le madri con almeno tre figli, titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non rientrano nel Nuovo Bonus mamme. Per loro continua a valere, in alternativa, l’esonero contributivo IVS sulla quota a carico della lavoratrice introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 180).
🕒 Cosa sapere in un minuto
- Il Nuovo Bonus mamme 2025 spetta alle lavoratrici madri con almeno 2 figli e reddito da lavoro 2025 inferiore a 40.000 €.
- Importo fisso: 40 € al mese per massimo 12 mesi, per ogni mese con attività lavorativa o periodo equiparato utile.
- Si contano tutti i figli (naturali, adottivi, in affido) per cui la madre mantiene la responsabilità genitoriale, anche se non conviventi o non a carico.
- Le madri con almeno 3 figli e contratto a tempo indeterminato accedono all’esonero contributivo IVS, non al Nuovo Bonus mamme 2025.
- Congedo di maternità, congedo parentale, cassa integrazione e congedo biennale ex art. 8 L. 388/2000 sono mesi utili; aspettativa non retribuita, incarichi politici e sospensioni disciplinari no.
- NASpI, DIS COLL, tirocini e TFR non rilevano come mesi utili e, salvo eccezioni, non entrano nel calcolo del limite di 40.000 €.
- Domande entro il 9 dicembre 2025, oppure entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano dopo, ma sempre per condizioni realizzate entro il 31 dicembre 2025.
- Se a consuntivo il reddito da lavoro 2025 supera i 40.000 €, la domanda va annullata e l’INPS può revocare il bonus e recuperare le somme.
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Chi sono davvero le beneficiarie del nuovo bonus mamme 2025
L’INPS conferma che la misura guarda a tutte le lavoratrici madri, escluse le lavoratrici domestiche. Rientrano quindi le dipendenti del settore privato e pubblico, le autonome iscritte alle gestioni obbligatorie, le iscritte alla Gestione separata e le professioniste con cassa ai sensi del D.lgs. 509/1994 e del D.lgs. 103/1996.
Il perimetro della Gestione separata, nella prassi, generava un fraintendimento tipico: si pensava che il bonus spettasse solo alle “autonome pure” iscritte alla gestione stessa. Le Faq smontano questa lettura. L’INPS spiega che il riferimento alla Gestione separata è generico e che il diritto al Nuovo Bonus mamme spetta a tutte le lavoratrici iscritte, purché non si tratti di posizioni aperte esclusivamente per cariche sociali o per lavoro autonomo occasionale.
Di riflesso, la madre che svolge lavoro dipendente o autonomo e contemporaneamente riveste una carica sociale (ad esempio amministratrice o sindaca di società) può comunque accedere al bonus. Il semplice fatto di avere una posizione aggiuntiva per la carica non esclude il diritto, se esiste un’attività lavorativa effettiva che rientra nel perimetro della norma.
Come si contano i figli ai fini del diritto
Uno dei nodi centrali delle Faq riguarda i figli “utili” per l’accesso alla misura. L’Istituto chiarisce che non si deve guardare né al nucleo ISEE né allo stato di familiare a carico. Conta il numero complessivo di figli per i quali la madre mantiene la responsabilità genitoriale e non è stata sospesa o dichiarata decaduta.
Questo significa che si considerano tutti i figli, naturali, adottivi o in affidamento preadottivo, anche se non conviventi, con residenza diversa o fiscalmente a carico di un altro genitore. Il riferimento non è il nucleo anagrafico ma il rapporto genitore figlio in senso giuridico.
Per quanto riguarda l’età, rileva la data di nascita. Ai fini del requisito dell’età del figlio più piccolo (inferiore a 10 anni, secondo quanto già indicato dalla circolare), la Faq precisa che per i figli adottivi o in affido preadottivo non conta la data di ingresso in famiglia ma l’età anagrafica.
Il tema diventa interessante quando la famiglia cresce nel corso del 2025. Una madre con due figli al 1° gennaio 2025 che non ha diritto al bonus perché il più piccolo ha già superato l’età massima, può diventare beneficiaria se nasce un terzo figlio nel corso dell’anno. In questo caso la domanda può essere presentata a partire dal mese di nascita del terzo figlio, e se la nascita avviene dopo il 28 ottobre 2025, la richiesta può arrivare fino al 31 gennaio 2026.
Viceversa, per una lavoratrice autonoma o dipendente a tempo determinato già madre di due figli, di cui il più piccolo con meno di 10 anni, la nascita del terzo figlio non cambia nulla ai fini del bonus. La misura resta legata alla presenza di almeno due figli e ai requisiti di età e attività lavorativa.
Attività lavorativa, gestione separata e casi particolari
Il diritto al bonus è sempre agganciato allo svolgimento di un’attività lavorativa nel mese di riferimento. Questo principio viene declinato, nelle Faq, per varie tipologie contrattuali.
Per le lavoratrici agricole a tempo determinato il bonus spetta nei mesi in cui si registra almeno una giornata di lavoro oppure nei mesi in cui la lavoratrice gode delle tutele collegate all’iscrizione negli elenchi per almeno 51 giornate nell’anno 2024.
Nel lavoro intermittente, anche con eventuale indennità di disponibilità, il criterio è più rigido. Se un mese trascorre interamente senza chiamate e senza alcuna prestazione lavorativa, il bonus non matura. L’INPS richiede almeno una giornata effettiva di lavoro nel mese.
Un’ulteriore categoria riguarda le piccole colone in agricoltura. Anche per loro il Nuovo Bonus mamme può essere riconosciuto, ma solo per i mesi del 2025 in cui il rapporto di colonia risulta in essere, almeno per una parte del mese.
Per le iscritte alla Gestione separata il bonus è legato ai periodi di iscrizione per attività lavorativa. Sono utili i mesi in cui la posizione è attiva per lavoro autonomo o per collaborazioni coordinate e continuative. Non rilevano, invece, i mesi in cui l’iscrizione sussiste solo per cariche sociali o per lavoro autonomo occasionale, in cui manca di fatto un’attività produttiva stabile.
Sospensioni, congedi e periodi che contano davvero
Le Faq entrano in profondità sul concetto di “sospensione del rapporto di lavoro”, espressione che aveva generato parecchia incertezza tra operatori e aziende. La regola di fondo è questa: il bonus spetta nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi in cui manca retribuzione, indennità e contribuzione figurativa.
Nella prassi si distinguono quindi i periodi utili e quelli non utili, come si può riassumere in modo schematico.
| Situazione nel mese | Ai fini Nuovo Bonus mamme | Note operative |
|---|---|---|
| Congedo di maternità | Utile | Il bonus è compatibile con il congedo |
| Congedo parentale | Utile | Se il rapporto di lavoro resta in essere |
| Congedo biennale ex art. 8 L. 388/2000 | Utile | Espressamente richiamato nelle Faq |
| Malattia del bambino | Utile | Con contribuzione figurativa |
| Cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga) | Utile | Se sussistono indennità e contribuzione |
| Astensione volontaria o aspettativa non retribuita | Non utile | Mancano retribuzione e contribuzione figurativa |
| Aspettativa per incarichi politici | Non utile | Motivazione estranea all’attività lavorativa |
| Sospensione disciplinare imputabile alla lavoratrice | Non utile | Espressa esclusione nelle Faq |
| Part time ciclico con mesi senza alcuna prestazione | Non utile per i mesi “vuoti” | Il bonus non matura nei mesi senza attività |
Il bonus è quindi compatibile con i periodi di congedo di maternità e congedo parentale, purché il contratto sia ancora in vigore. Rilevano anche i congedi ex art. 8 L. 388/2000 e la cassa integrazione, su cui l’INPS fornisce un chiarimento esplicito: se il rapporto è attivo e ci sono indennità e contribuzione figurativa, il mese resta “agganciato” al rapporto di lavoro.
Diverso il caso delle assenze per incarichi politici, ad esempio l’assessora comunale che si pone in aspettativa. Qui l’assenza è legata a motivazioni estranee all’ordinaria attività lavorativa e il bonus non spetta. Per l’aspettativa sindacale, invece, vale un’altra logica. Secondo la legge n. 300/1970, infatti, i distaccati sindacali mantengono lo status di dipendenti e il rapporto si considera vigente: di conseguenza il Nuovo Bonus mamme continua ad essere riconoscibile.
Periodi di NASpI, DIS COLL, tirocinio ed economie di fine rapporto
Un altro punto sensibile riguarda i periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. L’INPS chiarisce che le indennità di disoccupazione NASpI e DIS COLL non sono utili ai fini del Nuovo Bonus mamme. Non solo per la natura delle prestazioni, legate alla cessazione del rapporto, ma anche perché i relativi importi non entrano nel calcolo del limite di reddito di 40.000 euro.
I tirocini, poi, restano fuori dal perimetro. I mesi in cui la madre svolge un tirocinio non valgono come mesi utili ai fini del bonus e le somme eventualmente percepite a questo titolo non rilevano per la verifica della soglia reddituale.
Una domanda ricorrente riguarda anche il trattamento di fine rapporto. Il TFR, soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR, non si considera nel computo dei 40.000 euro. La Faq lo afferma in modo netto, sgombrando il campo da interpretazioni estensive che avrebbero complicato i conteggi.
Resta poi il tema del preavviso non lavorato. L’indennità corrisposta in luogo del preavviso non va conteggiata nel reddito da lavoro rilevante e i mesi relativi al preavviso non lavorato non sono considerati mesi “lavorati” ai fini del bonus.
Reddito di 40.000 euro: cosa entra e cosa resta fuori
Il requisito economico del Nuovo Bonus mamme ruota attorno a un tetto di reddito da lavoro pari a 40.000 euro per l’anno d’imposta 2025. È qui che le Faq assumono un ruolo operativo decisivo, perché definiscono con precisione cosa entra nel calcolo.
Si deve sommare l’insieme dei redditi da lavoro, dipendente e autonomo, percepiti nel 2025 in relazione a tutte le attività lavorative della madre, anche se assoggettati a tassazione sostitutiva o ridotta. Rientrano anche i redditi equiparati o sostitutivi, come le indennità di maternità, i compensi per malattia e i trattamenti relativi ai congedi straordinari ex art. 8 L. 388/2000.
Per i rapporti di lavoro dipendente si considera il reddito al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro. Non è possibile, però, abbattere il reddito con oneri previdenziali facoltativi, come riscatti o ricongiunzioni, che restano irrilevanti in questo contesto.
Sono esclusi dal conteggio i redditi legati a istituti che presuppongono la cessazione del rapporto di lavoro. Oltre a NASpI e DIS COLL, restano fuori le pensioni, comprese quelle ai superstiti e di reversibilità.
Un aspetto operativo non trascurabile riguarda il momento della verifica. Il reddito di riferimento è quello dell’anno 2025. Se al momento della domanda la lavoratrice non è in grado di valutare con certezza il superamento o meno della soglia, il sistema si affida a una sorta di autotutela “ex post”. Se in seguito emerge che il requisito economico manca, la madre deve provvedere ad annullare la domanda oppure chiedere l’annullamento alla sede INPS. Se il bonus è già stato erogato, l’Istituto procederà alla revoca e al recupero delle somme.
Presentazione delle domande e tempistiche da non sbagliare
Il calendario è uno dei fronti più delicati per chi assiste le lavoratrici. Le domande per il Nuovo Bonus mamme 2025 possono essere presentate fino al 9 dicembre 2025. Restano salve, fino al 31 gennaio 2026, le domande delle lavoratrici che maturano i requisiti in un momento successivo, ma sempre entro il 31 dicembre 2025. Si pensi, ad esempio, alla nascita del secondo o del terzo figlio negli ultimi mesi dell’anno.
Il contributo viene liquidato in un’unica soluzione. Se la domanda è presentata e definita in tempo utile, il pagamento avviene a dicembre 2025 per le mensilità maturate da gennaio a dicembre. Per le domande non liquidate entro dicembre ma presentate entro il 31 gennaio 2026, il pagamento dovrebbe arrivare entro febbraio 2026.
Su questi passaggi l’INPS ha pubblicato anche un avviso del 26 novembre 2025, che richiama termini e modalità di erogazione e che, in combinazione con le Faq, offre un quadro più completo per consulenti e contribuenti.
In pratica, la combinazione tra requisito familiare (numero ed età dei figli), attività lavorativa effettiva, natura dei periodi di sospensione e soglia di reddito genera molte casistiche ibride. È proprio su queste aree grigie che le Faq offrono gli strumenti per ridurre gli errori nelle valutazioni preliminari e nelle domande.



