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Nuove soglie forfetario Terzo Settore 2026

Nuove soglie forfetario Terzo Settore 2026: uniformazione a 85.000 euro

28 Luglio, 2025

L’architettura fiscale degli enti del Terzo settore – diciamolo subito – sta per subire modificazioni che molti considerano decisive. A partire dal 1° gennaio 2026 diventeranno finalmente operative quelle disposizioni che, per anni, sono rimaste in una sorta di limbo normativo. Il decreto legislativo approvato il 22 luglio scorso non rappresenta semplicemente un aggiustamento tecnico, ma… beh, segna la conclusione di un iter complesso che aveva lasciato gli operatori del settore in una condizione di sostanziale incertezza applicativa. Le Nuove soglie forfetario Terzo Settore 2026 sono il fulcro di queste novità.

L’unificazione a 85.000 euro: il cuore dell’intervento

Con l’introduzione delle Nuove soglie forfetario Terzo Settore 2026, il panorama fiscale si arricchisce di opportunità per le organizzazioni.

Il punto nevralgico di questa modifica? L’innalzamento della soglia. Da 65.000 euro si passa a 85.000 euro per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale – una mossa che, nella sostanza, allinea tutto al regime generale della legge n. 190/2014.

Occorre precisare che l’intervento tocca l’art. 5, comma 15-quinquies, del D.L. 146/2021. La nuova soglia si armonizza (e questo aspetto viene spesso trascurato) con le previsioni del D.Lgs. 180/2024 sulla franchigia IVA comunitaria per le piccole imprese. Una coincidenza? No, una strategia normativa precisa.

Ma c’è dell’altro. L’articolo 86 del Codice del Terzo settore subisce anch’esso una revisione sostanziale: il limite di 130.000 euro viene abbassato a 85.000 euro. Non si tratta di un semplice ritocco tecnico – questo nella pratica professionale si traduce in una restrizione dell’accesso al regime agevolativo che molti enti dovranno valutare attentamente.

Semplificazioni amministrative: addio certificazione corrispettivi

Un altro aspetto – e qui la riforma mostra i suoi risvolti più pratici – riguarda l’eliminazione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Per i soggetti che optano per il regime forfetario, non sarà più necessario rilasciare scontrini o ricevute fiscali.

La modifica interessa l’art. 2, comma 1, lett. hh) del DPR 696/96, estendendo l’esonero già previsto per gli enti sportivi anche a ODV e APS che si avvalgono del regime dell’art. 86 del Codice. Nella casistica comune questo si traduce in… una boccata d’ossigeno per le piccole associazioni che spesso faticavano a gestire questi adempimenti.

Va detto che l’operatività scatta dal 1° gennaio 2026.

ASD e SSD: chiarimenti definitivi sul regime 398/91

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche la riforma porta finalmente chiarezza. Il decreto estende esplicitamente la possibilità di optare per il regime speciale della legge 398/1991 a entrambe le tipologie di enti – ASD e SSD.

Diciamo la verità: non si tratta di una vera novità sostanziale, quanto piuttosto di una formalizzazione di ciò che nella prassi già avveniva. Ma oggi abbiamo nero su bianco che entrambe le forme associative possono beneficiare del regime agevolato, purché nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciali non superiori a 400.000 euro.

L’intervento risolve quelle incertezze interpretative che spesso complicavano la vita agli operatori. Si consideri che la legge 398/91 originariamente si riferiva solo alle associazioni senza fine di lucro, mentre la successiva legge 289/2002 aveva equiparato le SSD “senza scopo di lucro” alle associazioni. L’Agenzia delle Entrate aveva già fornito chiarimenti (Risoluzione 9E/2007, Circolare 18E/2018), ma ora ogni dubbio è definitivamente fugato.

Nuova disciplina IVA per enti con attività miste

L’aspetto più complesso – e qui chi opera nel settore sa bene di cosa parliamo – riguarda la riscrittura integrale dell’art. 19-ter del DPR 633/72. La nuova disciplina per enti non commerciali che svolgono attività economica parziale stabilisce criteri più stringenti per la detrazione IVA.

In concreto? L’IVA sugli acquisti e importazioni di beni e servizi utilizzati anche per finalità non economiche sarà detraibile solo per la quota effettivamente imputabile all’attività economica. Il calcolo deve seguire criteri oggettivi, coerenti con la natura di beni e servizi acquistati.

Questa previsione assume rilievo particolare per quegli enti che… diciamo, si muovono su più fronti. Nella pra28ssi significa implementare contabilità separate IVA per distinguere chiaramente le attività soggette a IVA da quelle che non lo sono. L’obbligo interessa specificamente enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti pubblici di previdenza, l’ACI e gli automobile clubs.

Non è una questione di poco conto: richiederà un ripensamento dei sistemi contabili e una formazione adeguata del personale amministrativo.

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