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Nuove regole per il cumulo tra indennità di disoccupazione e redditi da lavoro sportivo

18 Settembre, 2024

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) lo scorso 9 settembre ha pubblicato il messaggio n. 2985/2024, che chiarisce le modalità di cumulo tra le indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) e i redditi derivanti da attività lavorative nel settore sportivo. Questa comunicazione si inserisce nel contesto della riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, che ha ampliato le tutele per i lavoratori del settore, sia professionisti che dilettanti. Analizziamo nel dettaglio le nuove disposizioni e le loro implicazioni pratiche.

La riforma dello sport: un passo avanti nelle tutele

La riforma dello sport del 2023 ha rappresentato un significativo progresso nell’ambito della protezione dei lavoratori del settore. Prima di questa riforma, infatti, il settore dilettantistico era completamente privo di tutele. Ora, invece, sia i professionisti che i dilettanti godono di maggiori garanzie, tra cui la possibilità di accedere alle indennità di disoccupazione involontaria.In particolare:

  • La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è stata estesa ai lavoratori sportivi professionisti e ai dipendenti del settore dilettantistico.
  • La DIS-COLL è ora disponibile per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Queste misure rappresentano un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori sportivi, garantendo loro una rete di sicurezza in caso di perdita involontaria del lavoro.

Le nuove regole di cumulo

Il messaggio INPS n. 2985/2024 affronta in modo dettagliato la questione del cumulo tra le indennità di disoccupazione e i redditi derivanti da attività lavorative nel settore sportivo. Le nuove disposizioni mirano a trovare un equilibrio tra il sostegno ai lavoratori disoccupati e l’incentivo alla ricerca di nuove opportunità lavorative.

Lavoro autonomo occasionale sportivo

Per quanto riguarda il lavoro autonomo occasionale sportivo, caratterizzato dall’applicazione della ritenuta d’acconto, l’INPS ha stabilito che non si applica alcuna franchigia. In pratica:

  • Il beneficiario dell’indennità di disoccupazione deve comunicare all’INPS l’importo lordo del reddito percepito da questa attività.
  • L’INPS procederà a ridurre l’indennità di disoccupazione in base al reddito comunicato, senza applicare alcuna franchigia.

Questo approccio potrebbe sembrare penalizzante per i lavoratori, ma va interpretato come un incentivo a cercare occupazioni più stabili e continuative.

Co.Co.Co. in ambito dilettantistico

Per i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative nel settore sportivo dilettantistico, invece, l’INPS applica un trattamento differente:

  • Il beneficiario deve comunicare i redditi nell’importo lordo, comprensivo della franchigia di 5.000 euro.
  • L’obbligo di comunicazione scatta solo se si superano i 5.000 euro annui, considerando i redditi erogati dal 1° luglio 2023.
  • L’INPS, in fase di calcolo, ridurrà l’indennità di disoccupazione solo per la parte eccedente i 5.000 euro.

Questa differenziazione riflette la volontà di incentivare le collaborazioni più strutturate nel settore dilettantistico, riconoscendo al contempo la necessità di un sostegno di base per i lavoratori.

Esempi pratici

Alcuni esempi pratici per illustrare meglio le nuove regole sul cumulo tra indennità di disoccupazione e redditi da lavoro sportivo:

Esempio #1: Lavoro autonomo occasionale sportivo

Marco attualmente percepisce la NASpI. Riceve un’offerta per tenere alcune lezioni private di calcio come lavoro autonomo occasionale.

  • Marco guadagna 3.000 euro lordi da questa attività.
  • Deve comunicare all’INPS l’intero importo di 3.000 euro.
  • L’INPS ridurrà la sua NASpI di 3.000 euro, senza applicare alcuna franchigia.

In questo caso, Marco deve valutare attentamente se l’attività occasionale sia vantaggiosa, considerando la riduzione dell’indennità.

Esempio #2: Co.Co.Co. in ambito dilettantistico

Laura  percepisce la DIS-COLL. Le viene offerto un incarico come allenatrice in una società sportiva dilettantistica con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

  • Laura guadagna 7.500 euro lordi annui da questa collaborazione.
  • Deve comunicare all’INPS l’intero importo di 7.500 euro.
  • L’INPS applicherà la franchigia di 5.000 euro e ridurrà la DIS-COLL solo per la parte eccedente, cioè 2.500 euro.

In questo scenario, Laura beneficia della franchigia e mantiene una parte significativa della sua indennità.

Esempio #3: Cumulo di attività diverse

Giovanni percepisce la NASpI. Durante l’anno svolge sia attività di lavoro autonomo occasionale che una collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo:

  • Guadagna 2.000 euro da lezioni private di nuoto (lavoro autonomo occasionale).
  • Riceve 6.000 euro da una collaborazione con una piscina comunale (co.co.co.).

In questo caso:

  • Per i 2.000 euro da lavoro autonomo occasionale, la NASpI sarà ridotta dell’intero importo.
  • Per i 6.000 euro da co.co.co., si applica la franchigia di 5.000 euro, quindi la NASpI sarà ridotta solo di 1.000 euro.

Giovanni dovrà comunicare all’INPS entrambi gli importi separatamente.

Esempio #4: Mantenimento dello stato di disoccupazione

Sofia percepisce la DIS-COLL e svolge alcune attività sportive saltuarie:

  • Guadagna complessivamente 8.000 euro lordi annui da varie collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico.

In questo caso:

  • Sofia mantiene lo stato di disoccupazione e il diritto alla DIS-COLL, poiché il suo reddito non supera il limite di 8.500 euro lordi annui.
  • Tuttavia, la sua DIS-COLL sarà ridotta solo per la parte eccedente i 5.000 euro, quindi di 3.000 euro.

Tabella riepilogativa

Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa che sintetizza le principali informazioni contenute nell’articolo:

Tipo di reddito Trattamento con NASpI Trattamento con DIS-COLL Franchigia Obbligo di comunicazione
Lavoro autonomo occasionale sportivo (con ritenuta d’acconto) Riduzione dell’indennità in base al reddito lordo Riduzione dell’indennità in base al reddito lordo Nessuna franchigia Sì, importo lordo
Collaborazione coordinata e continuativa in ambito dilettantistico Riduzione dell’indennità per la parte eccedente 5.000€ Riduzione dell’indennità per la parte eccedente 5.000€ 5.000€ Sì, se si superano i 5.000€ annui
Lavoro dipendente (oltre 5 giorni) Cumulabile se non supera 8.500€ e dura max 6 mesi Incompatibile Incompatibile Si
Lavoro autonomo e parasubordinato Cumulabile fino a 5.500€ Cumulabile fino a 5.500€ 5.000€ Sì, entro un mese dall’inizio attività

Note aggiuntive:

  • Per mantenere lo stato di disoccupazione e il diritto alle prestazioni NASpI e DIS-COLL, i redditi da attività lavorativa subordinata e parasubordinata non devono superare gli 8.500€ lordi annui (comprensivi della franchigia di 5.000€).
  • I redditi da considerare sono quelli erogati dal 1° luglio 2023.
  • La comunicazione dei redditi all’INPS deve sempre avvenire in termini di importo lordo.

Conclusioni

Le nuove disposizioni dell’INPS sul cumulo tra indennità di disoccupazione e redditi da lavoro sportivo rappresentano un tentativo di bilanciare la tutela dei lavoratori disoccupati con l’incentivo alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore sportivo. Mentre da un lato si riconosce l’importanza di un sostegno economico in caso di disoccupazione, dall’altro si cerca di incoraggiare forme di lavoro più stabili e continuative.

Per i lavoratori sportivi, è fondamentale comprendere queste nuove regole per poter prendere decisioni informate sulla propria carriera e gestione finanziaria. Allo stesso tempo, le società sportive dovranno adeguare le proprie pratiche di assunzione e retribuzione per allinearsi a questo nuovo quadro normativo.

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